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Sentenza — n. 32193/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against Inail, ruling special unitary premium must use actual wages, not minimums, per cooperative workers.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32193/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the Cooperative's appeal against the Bologna Court of Appeal's decision to reject its claim for restitution of insurance premiums. The Cooperative argued that the special unitary premium should be calculated based on the minimum wage floor established in 2007, while the lower court correctly applied the rule requiring calculation on actual wages paid to cooperative members. The Court upheld this reasoning, affirming that the special premium regime relies on the existence of work difficulties tied to actual remuneration and that no tacit abrogation occurred when the minimum wage law was introduced.

Regesto Legislator

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Art. 42 d.P.R. n.1124/65; Art. 3 co. 4 d.lgs. n.423/01: The special unitary insurance premium must be calculated based on actual remuneration paid to cooperative workers, as the statutory minimum wage floor does not abrogate the specific requirement of actual work difficulties inherent in the special regime.

Parole chiave

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special unitary premium cooperative workers actual remuneration tacit abrogation Inail insurance minimum wage floor lex posterior generalis computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 42 d.P.R. n.1124/65
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la Cooperativa deduce violazione e falsa applicazione dell’art.41 e dell’art. 42 d.P.R. n.1124/65 come attuato dal d.m.
Art. 3 co. 4 d.lgs. n.423/01
n.1124/65 dovesse essere calcolato sulla base della retribuzione effettiva dovuta ai soci, essendo incompatibile con la previsione dell’art. 3, co.4, d.lgs.
Art. 15 prel. c.c.
Cass. 13252/06
Cass. 2867/51
art. 42 d.P.R. n.1124/65
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la Cooperativa deduce violazione e falsa applicazione dell’art.41 e dell’art. 42 d.P.R. n.1124/65 come attuato dal d.m.
art. 3 d.lgs. n.423/2001
n.1124/65, dell’art. 3 d.lgs. n.423/2001 e dell’art.12 prel.

Giurisprudenza citata

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Cass. 13252/06
Cass. 2867/51
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso 20892-2020 proposto da: C.F.P. - COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI SOC. COOP., in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 187, presso lo studio dell'avvocato STEFANO AGAMENNONE, rappresentata e difesa dagli avvocati CRISTINA VENTUROLI, MARIA CRISTINA BERGAMINI; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati Oggetto Premio Inail R.G.N.20892/2020 Cron.

Rep. Ud.09/07/2024 PU GIANDOMENICO CATALANO, LORELLA FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 11/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/01/2020 R.G.N. 891/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA FILIPPI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti; udito l'avvocato MARIA CRISTINA BERGAMINI; udito l'avvocato MICHELE PONTONE per delega verbale avvocato GIANDOMENICO CATALANO.

FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Bologna confermavala pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di C.F.P. Cooperativa Facchini Portabagagli soc. coop. a r.l. volta ad aver restituite dall’Inail le somme pagate a titolo di integrazione del premio per gli anni dal 2007 al 2011 e successivi, nonché, in via subordinata, alla restituzione delle eccedenze sulle somme pagate per tale titol o nei giorni di assenza del personale e, in ulteriore subordine, la condanna dell’Istituto a pagare a titolo risarcitorio o di indebito arricchimento le somme corrispondenti alle maggiori integrazioni salariali versate ai soci rispetto agli indennizzi per infortunio ottenutidall’Inail.

Riteneva la Corte che, a far data dal 2007, il premio speciale unitario di cui all’art.42 d.P.R. n.1124/65 dovesse essere calcolato sulla base della retribuzione effettiva dovuta ai soci, essendo incompatibile con la previsione dell’art. 3, co.4, d.lgs. n. 423/01 la liquidazione in ragione della retribuzione convenzionale. Aggiungeva la Corte che la nuova normativa non aveva ulteriormente modificato il sistema di liquidazione del premio speciale unitario, che doveva reputarsi ancora in vigore per tutti gli aspetti non correlati alla diversa individuazione dell’imponibile.

Avverso la pronuncia C.F. P . Cooperativa Facchini Portabagagli soc. coop. a r.l. ricorre per sei motivi, illustrati da memoria. L’Inail resiste con controricorso. L’ufficio della Procura Generale ha depositato nota scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso. In sede di camera di consiglio il collegio riservava termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la Cooperativa deduce violazione e falsa applicazione dell’art.41 e dell’art. 42 d.P.R. n.1124/65 come attuato dal d.m. n.604700/87, e dell’art. 12 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che, a far data dal 2007, il premio speciale si calcoli assumendo a parametro di calcolo la retribuzione effettivamente corrisposta ai soci, ex art.3 d.lgs. n. 423/01, e facendo riferimento nel resto alle norme del d.m. cit.

Con il secondo motivo, la Cooperativa deduce violazione e falsa applicazione degli artt.29, 30, 41 e 42 d.P.R. n.1124/65, nonché degli artt.1, 12 , 15 prel. c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che l’art. 42 cit.preveda la possibilità di determinare il premio speciale mercé il riferimento alla retribuzione effettivamente corrisposta ai soci lavoratori, quando invece l’art.42 testimonierebbe la necessità che il premio speciale si calcoli secondo parametri diversi da quello indicato dall’art.41. Con il terzo motivo, la ricorrente deduceviolazione degli artt.41 e 42d.P.R. n.1124/65, 1 e 4 d.P.R. n.602/70, 1 e 3 d.lgs. n.423/01, e 12 e 15 prel. c.c., per avere la Corte di merito escluso che la pregressa disciplina del premio speciale si ponga in rapporto di specialità rispetto alle previsioni del d.lgs. n.423/01 e aver ritenuto che queste ultime abbiano sostituito quella dettata dal decreto ministeriale nella parte riguardante il calcolo del premio.

Con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt.41 e 42 d.P.R. n.1124/65, nonché della legge n.142/01, del d.lgs. n.423/01 e dell’art.12 prel. c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che la determinazione del premio speciale unitario, mercé il riferimento alle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci,sia conforme alla ratio della riforma delle imprese cooperative. Con il quinto e il sesto motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt . 29, 41 e 42 d.P.R. n.1124/65, dell’art. 3 d.lgs. n.423/2001 e dell’art.12 prel. c.c. , degli artt.68, 116 - 120 d.P.R. n.1124/65 e 2041 c.c., nonché nullità della sentenza ex art.132 c.p.c., per avere la Corte di merito rigettato , anche con motivazione apparente,le domande proposte in via subordinata rispetto a quella principale di restituzione dei premi pagati in eccesso.I primi quattro motivi possono essere trattati congiuntamente, data la loro intima, connessione, e sono fondati.

Questa Corte ha già deciso in controversia analoga alla presente (Cass.16905/24), con orientamento cui si intende dare continuità. In particolare, è stato affermato che: -l a disciplina del premio speciale unitario di cui a ll’art. 42 d.P.R. n.1124/65detta un criterio di determinazione fondato non sulla base del normale criterio di calcolo dell’art. 41, ovvero sul prodotto fra tasso di premio previsto dalla tariffa e massa delle retribuzioni effettive o convenzionali, bensì su un importo fisso, normalmente pro capite, determinato dal decreto ministeriale; -anche quando la retribuzione corrisposta ai lavoratori entra in rilievo ai fini del calcolo, ciò non accade secondo il criterio dell’art. 41, ma ai fini di un adeguamento del premio stabilito in misura fissa sulla base della retribuzione minima giornaliera imponibile ai fini contributivi indicata nel decreto, con la conseguenza che l’obbligo contributivo resta assolto mediante il pagamento del premio speciale nella misura edittale, rimanendo nella facoltà del datore di lavoro la denuncia del compenso effettivamente corrisposto e il pagamento con l’aliquota maggiorata; - conferma si ha nel d.m. 15.7.1987 , il quale prevede che “le misure di premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di […] facchini riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili, addetti a lavori di carico e scarico di merci e materiali […] sono quelle indicate rispettivamente nelle tabelle allegati A e B” del decreto medesimo, le quali, a loro volta, determinano un minimale giornaliero retributivo fisso, differenziandolo unicamente per attività e a seconda che si tratti di organismi associativi non soggetti o soggetti alle norme di cui al d.P.R. n. 602/1970, limitandosi ad aggiungere che “per una retribuzione giornaliera superiore i premi dovranno essere aumentati proporzionalmente con arrotondamento alle 100 lire”; -la regolamentazione del premio speciale unitario di cui all’art.42 d.P.R. n.1124/65 costituisce una fattispecie di carattere speciale rispetto a quella generale dell’art. 41, come già riconosciuto da questa Corte (Cass. nn.9432 del 2007, 73, 158 e 11056 del 2014), argomentando dalla variabilità, se non addirittura dal carattere precario, dei redditi dei lavoratori appartenenti agli organismi associativi che vi sono assoggettati e dalla consequenziale necessità di ancorare la determinazione dell’obbligazione contributiva a parametri differenti, di più facile accertamento, onde perseguire più efficacemente le esigenze di provvista dell’ente previdenziale e al contempo assicurare la tutela della posizione previdenziale dei lavoratori; - la portata precettiva dell’innovazione contenuta nell’art.3 d.lgs. n.423/01deve reputarsi circoscritta alla previsione dell’art.41 d.P.R. n.1124/65, che –nel dettare i criteri per la determinazione del premio ordinario – rinvia alle “retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di legge […] ai prestatori d’opera”; e queste, a far data dall’1.1.2007,non posso no più essere inferiori a quelle di cui all’art.1 d.l. n. 338/1989.

Ma la disciplina del premio speciale unitario procede dal presupposto che si diano “lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o della modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all’articolo precedente”, vale a dire sulla base dell’ammontare delle retribuzioni corrisposte o comunque dovute; -non può ritenersi che tale presupposto sia venuto meno (ciò che determinerebbe lo stesso venir meno della ratio dell’art.42), sicchéerronea è la conclusione assunta dalla sentenza impugnata laddove ha affermato la possibilità di combinare la disciplina speciale del premio quale consegnata dall’art.42 e d a l d.m. 15.7.1987, con il riferimento alla retribuzione imponibile contenuto nell’art.3 d.lgs. n.423/01; -invero, una fonte di rango regolamentare di esecuzione ed attuazione di una fonte legislativa può essere abrogata tacitamente da una fonte legislativa soltanto in via riflessa, cioè se questa fonte successiva abbia effetti abrogativi taciti o espressi della fonte legislativa in esecuzione o attuazione della quale quella regolamentare sia stata emanata, e sempre che quest’ultima abbia contenuti tali che la sua permanenza risulti incompatibile con la sopravvenuta vigenza della nuova legge (Cass.13252/06); -dal momento che fra la previsione degli artt.1 e 3, d.lgs. n.423/01 e quella dell’art.42d.P.R. n.1124/65 non è dato ravvisare alcuna relazione d’incompatibilità del tipo di quella che, almeno a far data da Cass. n.2867/51, la costante giurisprudenza di questa Corte richiede al fine di ravvisare i presupposti per un’abrogazione implicita, anche in questo caso trova applicazione il principio desumibile dall’art.15 prel. c.c., secondo cui lex posterior generalis non derogat priori speciali; -la disciplina del premio speciale unitario di cui all’art.42 d.P.R. n.1124/65, quale risultante a seguito del d.m. 15.7.1987,può essere modificata solo in conseguenza di un apposito decreto ministeriale, su delibera dell’istituto assicuratore.

La pronuncia impugnata, non essendosi attenuta ai suddetti principi, va cassata in accoglimento dei primi quattro motivi, assorbiti i restanti, e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bologna, indiversa composizione, che provvederà anche sulle spese del gi