Cassation court dismisses INPS appeal, upholding that asbestos exposure benefits apply when all workers are placed on mobility, regardless of plant closure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against the Florence Court of Appeal's decision to award a higher pension coefficient for asbestos exposure. The lower court correctly applied the law because all workers at the company were placed on mobility, even though only one plant was closed while others remained operational. The court ruled that the statutory requirement is the cessation of the specific hazardous activity and the mobility of all affected employees, not the total shutdown of the entire enterprise.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, co. 115 l. n. 190/14; Art. 24, co. 2 l. n. 223/91: The benefit for pension revaluation due to asbestos exposure applies when the specific hazardous activity ceases and all workers exposed to it are placed on mobility, irrespective of whether the entire company's activity has terminated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso 20560-2020 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO; -ricorrente - contro BARBERIO MARIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVIA PISTOLESI; -controricorrente - Oggetto Benefici amianto R.G.N.20560/2020 Cron.
Rep. Ud.09/07/2024 PU avverso la sentenza n. 191/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/05/2020 R.G.N. 366/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA FILIPPI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato SERGIO PREDEN; udito l'avvocato SILVIA PISTOLESI. FATTI DI CAUSA In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Firenze accoglieva la domanda di Barberio Mario diretta ad ottenere la rivalutazione dell’anzianità contributiva derivante dall’esposizione ad amianto, secondo il coefficiente pari a 1,5 anziché a 1,25, ai sensi dell’art.1, co.115 l. n.190/14.
Riteneva la Corte che al lavoratore si applicasse il beneficio di cui al citato art.1, co.115 l. n.190/14 in quanto l’unità produttiva di Livorno era stata chiusa e tutti i lavoratori erano stati collocati in mobilità, mentre restava irrilevante che l’impresa avesse mantenuto l’attività lavorativa presso altri stabilimenti in diverse città. Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo. Resiste Barberio Mario con controricorso, illustrato da memoria.A seguito di infruttuosa trattazione in adunanza camerale, la causa era rinviata all’odierna pubblica udienza.
L’ufficio della Procura Generale ha depositato nota scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso. In sede di camera di consiglio il collegio riservava termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art.1, co.115 l. n.190/14 per avere la Corte d’appello dato un’interpretazione estensiva della norma, non consentita nel caso di specie; secondo l’Istituto l’interpretazione letterale d eve invece portare a concludere che il beneficio della rivalutazione contributiva spetta nel solo caso di impresa che abbia cessato totalmente la propria attività lavorativa.
Preliminarmente è da respingere l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal controricorrente, per mancata esposizione dei fatti di causa e per genericità del motivo di ricorso. Dal ricorso emerge quale fosse il tenore dell’originaria domanda; emerge altresì che essa fu respinta dal giudice di primo grado e accolta dal collegio d’appello (v. p.4). Il motivo è poi sufficientemente specifico nell’argomentare le ragioni del dissenso rispetto alla decisione d’appello. Tanto premesso, il motivo è fondato nei termini che seguono.Secondo l’art.1, co.115 l. n.190/14, la rivalutazione contributiva per l’esposizione ultradecennale all’amianto, già riconosciuta con pronuncia avente effetto di giudicato nella misura parti all’1,25, spetta nella misura dell’1,50 per i lavoratori impiegati in “ solo in caso dicessazione dell ’ intera attività aziendale, e non anche in caso di cessazione dell ’ attività di un singolo reparto dell’azienda(Cass.18810/13).
Nello specifico ambito dei licenziamenti collettivi e della messa in mobilità, l’art.24, co.2 l. n.223/91 è sempre stato richiamato con riguardo alla cessazione totale dell’attività d’impresa (v. Cass.2161/09 riguardo alla liquidazione dell’Isveimer; Cass.28461/18). Vero è che nel sistema delineato dalla l. n.223/91 per la cassa integrazione straordinaria e la procedura di messa in mobilità, cui si richiama l’art.1, co.115 l. n.190/14 nel suo riferirsi alla messa in mobilità di tutti i lavoratori, la cessazione dell’attività (art.24, co.2 l. n.223/91 e art.1, co.115 l. n.190/14) che giustifica la messa in mobilità è alternativa alla riduzione o trasformazione dell’attività (art.24, co.1 l. n.223/91); e proprio nella riduzione dell’attività lavorativa può meglio inscriversi il fenomeno della chiusura di uno stabilimento con permanenza di altri stabilimenti in diverse città; mentre la cessazione dell’attività lavorativa presuppone che venga meno l’attività d’impresa.
Tanto detto riguardo al contesto normativo in cui s’inserisce l’art.1, co.115 l. n.190/14, questa Corte (Cass.26092/24) è già intervenuta sull’interpretazione della predetta norma. In un caso in cui tutti i lavoratori erano stati messi in mobilità per cessazione dell’attività produttiva che esponeva all’amianto ad eccezione di un addetto a diversa attività di sorveglianza,questa Corte ha affermato che l’attività produttiva che dava luogo ad esposizione amianto era cessata, e tanto rilevava ai fini dell’applicazione della norma, indipendentemente dal fatto che fosse rimasto in forza all’azienda un lavoratore impiegato in diversa attività non implicante esposizione all’amianto.
Applicando tale precedente al caso di specie, deve innanzitutto dirsi che non è rilevante la cessazione dell’attività all’interno di una singola unità produttiva (stabilimento di Livorno), poiché, come detto, a mezzo del collegamento sistematico dell’art.1, co.115 l. n.190/14 con l’art.24, co.2 l. n.223/91, non è determinante la nozione di singola unità produttiva o stabilimento in rapporto alla cessazione dell’attività. È invece necessario che cessi completamente lavorativa svolta dall’impresa implicante esposizione all’amianto, e che tutti i lavoratori addetti all’attività, sebbene dislocata in più siti dell’impresa, siano collocati in mobilità.
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha applicato l’art.1, co.115 l. n.190/14 circoscrivendo l’indagine al solo stabilimento di Livorno, quando avrebbe dovuto accertare se l’attività lavorativa fonte di esposizione all’amianto fosse limitata a quello stabilimento o presente anche in altri siti produttivi – eventualmente anche mediante svolgimento di mansioni non aventi le medesime caratteristiche di quellesvolte in Livorno ma comunque fonte di esposizione – e se, in tale secondo caso, l’attività fosse cessata completamente e tutti i lavoratori occupati nei vari stabilimenti ed esposti all’amianto fossero stati collocati in mobilità.
La sentenza va dunque cass