Cassation court allows INPS appeal, ruling surrogation follows the original worker's prescription term, not a separate decennial period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the INPS's appeal against the lower court's revocation of an injunction, overturning the decision that the claim was time-barred. The INPS argued for a decennial prescription period based on legal surrogation, while the lower court applied a five-year limit and dismissed the prior judgment as irrelevant. The court ruled that the INPS steps into the worker's shoes, meaning the prescription term must match the original claim against the employer, which was five years unless a final judgment extended it to ten years.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, co. 5 e 7 l. n. 297/82; Art. 1203 c.c.; Art. 2948 n. 5 c.c.; Art. 2953 c.c.: Legal surrogation by the INPS in the worker's right to pension benefits is subject to the same prescription period applicable to the original creditor's claim against the employer, rather than a distinct decennial term.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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iato la seguente SENTENZA sul ricorso 623-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, ANTONIETTA CORETTI; -ricorrente - contro DI PARDO GIOVANNI MATTIA, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FABRIZIO MARCHETTI; -controricorrente - Oggetto Fondo garanzia inps R.G.N. Cron.
Rep. Ud.09/07/2024 PU avverso la sentenza n. 169/2018 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 22/09/2018 R.G.N. 174/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA FILIPPI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato MARIA PASSARELLI per delega verbale avvocato VINCENZO TRIOLO; udito l'avvocato FABRIZIO MARCHETTI. FATTI DI CAUSA In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Campobasso revocava il decreto ingiuntivo ottenuto dall’Inps nei confronti di Di Pardo Giovanni Mattia, avente ad oggetto il pagamento di somme che l’Inps aveva corrisposto, tramite la gestione del Fondo di garanzia, a titolo di t.f.r. ad una lavoratrice dipendente di società poi estinta e di cui Di Pardo era socio.
Riteneva la Corte che il credito fosse prescritto: esso era soggetto a prescrizione quinquennale ex art.2948 n.5 c.c. decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro tra la dipendente e la società. Né aveva rilievo la sentenza resa nel giudizio instaurato dalla lavoratrice contro la società datrice di lavoro, in quanto res inter alios acta. Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo. Di Pardo Giovanni Mattia resiste con controricorso illustrato da memoria.A seguito di infruttuosa trattazione in sede camerale, la causa veniva rinviata all’odierna udienza pubblica, in vista della quale parte controricorrente ha depositato ulteriore memoria illustrativa.
L’ufficio della Procura Generale ha depositato nota scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso. In sede di camera di consiglio il collegio riservava termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento. All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. MOTIVI DELLADECISIONE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione o falsa applicazione dell’art.2, co.5 e 7 l. n.297/82 anche in relazione all’art.2946 c.c. Sostiene che la prescrizione del proprio diritto nei confronti del datore di lavoro sia decennale, poiché decennale è la prescrizione del diritto della lavoratrice nei confronti del Fondo di garanzia.
Sostiene altresì che il dies a quo della prescrizione andrebbe individuato nel momento in cui la lavoratrice può far valere il proprio diritto nei confronti del Fondo. Preliminarmente va rigettata l’eccezione del controricorrente che deduce l’inammissibilità del ricorso perché porrebbe una questione nuova, ovvero l’individuazione del corretto termine di prescrizione decennale, quando nei precedenti gradi era sempre stata affermata la prescrizione quinquennale. Secondo orientamento consolidato di questa Corte, la questione giuridica dell’individuazione del termine di prescrizione, ove non comporti accertamenti di fatto, è deducibile in cassazione per la prima volta, così come è rilevabile d’ufficio, trattandosi di una controeccezione in senso lato (Cass.21404/21, Cass.24260/20).
Tanto premesso, i l motiv o è fondato nei termini che seguono. Ai sensi dell’art.2, co.7 l. n.297/82, il Fondo di garanzia, una volta che abbia corrisposto al lavoratore il t.f.r., è surrogato , ai sensi degli artt.2751 bis e 2776 c.c. L’azione dell’Inps va allora qualificata come azione di surroga legale (art.1203 c.c.), la quale si estende anche agli accessori, ovvero in questo caso ai privilegi, secondo regola generale dell’art.1204 c.c. L’azione di surroga, a differenza dell’azione di regresso, non si configura come diritto nuovo, ma implica successione nello stesso diritto vantato dal soggetto che ha ricevuto il pagamento (v. da ultimo Cass.
S.U. n.21514/22, in motivazione), ovvero lo stesso diritto che la lavoratrice vantava nei confronti del datore di lavoro a titolo di t.f.r. La qualificazione in termini di surrogazione legale dell’azione in questione non mette in discussione il principio più volte affermato da questa Corte per cui il rapporto che si instaura tra lavoratore e Inps avente ad oggetto la prestazione dovuta dal Fondo di garanzia per il t.f.r. ha natura previdenziale inerendo a un diritto autonomo del lavoratore, distinto dal suo diritto di credito nei confronti del datore (Cass.29519/22, Cass.1861/22 tra le tante).
Nel caso di specie, la surroga è tale rispetto al diverso rapporto obbligatorio che si instaura tra Inps e datore una volta che il primo abbia pagato la prestazione previdenziale al lavoratore. Tale diverso rapporto può poggiaresul diritto del lavoratore verso il datore, diritto trasmesso all’Inps in seguito al pagamento, secondo il meccanismo della surrogazione legale (art.1203 c.c.). Nello stesso senso, si afferma costantemente (Cass.29219/19, Cass.3296/18 tra le tante) che l’Inail è surrogato ex art.1916 c.c. nel diritto del lavoratore danneggiato verso il responsabile civile, estraneo al rapporto assicurativo, una volta che abbia pagato al danneggiato/assicurato la prestazione previdenziale oggetto del rapporto previdenziale.
Qualificata in termini di surrogazione l’azione esperita dall’Inps ai sensi dell’art.2, co.7 l. n.297/82, va aggiunto che la surrogazione, diversamente dal regresso, è soggetta non a prescrizione decennale, ma allo stesso termine di prescrizione cui è soggetto il diritto oggetto di surroga(Cass.4347/09, Cass.17157/02). Nel caso di specie, la prescrizione del diritto della lavoratrice al pagamento del t.f.r. verso il lavoratore era quinquennale ai sensi dell’art.2948 n.5 c.c. Tuttavia, occorre anche considerare che, ai sensi dell’art.2953 c.c., la prescrizione del diritto del lavoratore diviene decennale ove il diritto sia stato accertato da una sentenza passata in giudicato che condanni il datore; la prescrizione decorre in tal caso dal passaggio in giudicato della sentenza (Cass.4676/23), con possibilità di rilievo d’ufficio in questa sede dell’esatto termine di decorrenza della prescrizione (Cass.28565/22).
Del termine decennale ex art.2953 c.c. si può giovare l’Inps quale successore nel diritto della lavoratrice, poiché, come detto, l’azione di surroga è esperibile nello stesso termine prescrizionale del diritto spettante all’originario creditore. La Corte d’appello è allora incorsa in errore di diritto, per violazione dei principi giuridici che regolano la surrogazione, nel momento in cui ha affermato che la sentenza resa nel giudizio instaurato dalla lavoratrice contro il datore di lavoro e avente ad oggetto i propri crediti, compreso quello per t.f.r.,sia res inter alios acta nei rapporti tra Inps e datore di lavoro e ininfluente ai fini della prescrizione.
Non può trattarsi di res inter alios acta, in quanto essa ha ad oggetto quello stesso diritto in cui l’Inps viene a surrogarsiper effetto del pagamento. La Corte avrebbe dovuto accertare che tale sentenza, del 2007, non fosse passata in giudicato – come invece allega in ricorso l’Inps – e quindi fosse inidonea a trasformare il termine breve dell’art.2948 n.5 c.c. in termine lungo ex art.2953 c.c. decorrente dal 2007 e fosse quindi ininfluente rispetto al decennio computato fino al 2016, quando l’Inps intraprese l’azione in giudizio ottenendo decre