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Sentenza — n. 32126/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to settlement agreement between parties extinguishing the litigation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32126/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal extinguished following a formal settlement agreement signed by the parties. La7 S.p.A. and Telecom Italia S.p.A. jointly withdrew their cassation appeals, while the individual defendant accepted these withdrawals. Consequently, the Court issued a decision stating the litigation of legitimacy is terminated without further disposition on costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; When parties reach a settlement agreement withdrawing cassation appeals, the Court declares the litigation extinguished.

Parole chiave

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cassation appeal settlement agreement extinguishment of litigation withdrawal of appeal labor dispute risoluzione delle controversie nullità delle intese convenzione di risoluzione

Disposizioni normative citate

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Art. 391, ult. co., c.p.c.
Nulla va disposto sulle spese, ai sensi dell’art. 391, ult. co., c.p.c.
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Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15441/2023r.g., proposto da La7 S.p.A. (già La7 S.r.l. ) , in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Via Po n. 25/b, Roma , rappresentat a e difesadagli avv.ti Maurizio Santori e Andrea Stanchi . ricorrente contro Soldati Edoardo, elett. dom.to in Viale Angelico n. 35, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiGiovanni Nicola d'Amati e Claudia Costantini; controricorrente e nei confronti di Telecom Italia S.p.A. (già TIM S.p.A. ) , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamentedom.ta in Via Po n. 25/b, Roma , rappresentatae difesa da gli avv. ti Roberto Pessi e Maurizio Santori . controricorrente adesiva e sul ricorso successivo proposto da Telecom Italia S.p.A.(già TIM S.p.A., in persona del legale rappresentante OGGETTO:pro tempore, elettivamentedom.ta in Via Po n. 25/b, Roma , rappresentato e difeso dagli avv.tiRoberto Pessi e Maurizio Santori. ricorrente contro Soldati Edoardo, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Viale Angelico n. 35, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Nicola d'Amati e Claudia Costantini; controricorrente e nei confronti di La7 S.p.A. (già La7 S.r.l. ) , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Via Po n. 25/b, Roma, rappresentata e difesadagli avv.ti Maurizio Santori e Andrea Stanchi . controricorrente adesiva avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 79/2023 pubblicata in data 17/01/2023, n.r.g. 2518/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 06/11/2024dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello. Viste le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fresa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Avverso la sentenza d’appello indicata in epigrafe, La7 S.p.A. (già La7 S.r.l.)ha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito Edoardo Soldati con controricorso e cui ha aderito Telecom Italia S.p.A.con controricorso. Avverso la medesima sentenza anche Telecom Italia S.p.A. ha proposto successivo ricorso per cassazione, cui ha resistito Edoardo Soldati con controricorsoe cui ha aderito La7 S.p.A. con controricorso.

Le parti hanno poi depositato verbale di conciliazione concluso dinanzi alla Commissione di Certificazione presso l’Università degli Studi di “Roma TRE”, con il quale le due società hanno rinunziato ai ricorsi per cassazione e il Soldati ha accettato talirinunzie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In considerazione del verbale di conciliazione di cui sopra, va dichiarata l’estinzione del giudiziodi legittimità. Nulla va disposto sulle spese, ai sensi dell’art. 391, ult. co., c.p.c.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto ilgiudizio di giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 0