Cassation appeal dismissed for lack of interest due to unnotified withdrawal by the appellant company.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant company withdrew the lawsuit without notifying the opposing party or obtaining their acceptance. Although the withdrawal extinguished the interest in the decision, the procedural defect prevented the judgment from being a formal extinction of the proceedings. Consequently, the Court ruled the appeal inadmissible for lack of interest rather than dismissing it on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; A withdrawal of a cassation appeal that is neither notified to the opposing party nor accepted by them does not extinguish the proceedings but merely ceases the interest in the decision, rendering the appeal inadmissible for lack of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16576-2023 proposto da: MEDCENTER CONTAINER TERMINAL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell'avvocato MICHELE BIGNAMI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro CARULLO STELIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GRAZIELLA SCIONTI, -resistente - avverso la sentenza n. 352/2023 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 05/07/2023 R.G.N. 308/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dallaConsigliera CARLA PONTERIO. Oggetto Rinuncia – Sopravvenuta carenza di interesse R.G.N.16576/2023 Cron. Rep. Ud.22/10/2024 CC Rilevato che:
1. La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza non definitiva, ha respinto il reclamo della Medcenter Container Terminal spa, confermando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato a Stelio Carullo il 26.6.2017, nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo, e condannato la società alla reintegra e al pagamento dell’indennità risarcitoria nei limiti delle dodici mensilità. Con sentenza definitiva n. 352/2023, la Corte d’appello ha respinto il reclamo e confermato la decisione di primo grado anche riguardo alla mancata detrazione, quale aliunde perceptum, della indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA) percepita dal Carullo in epoca successiva al licenziamento.
2. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha dato atto del rigetto, in separato procedimento, dell’opposizione proposta dal Carullo al decreto ingiuntivo emesso su ricorso dell’Inps ed avente ad oggetto il credito per la restituzione dell’IMA nonché della definitività della decisione in quanto non impugnata dal predetto. Ha ritenuto che l’indennità di mancato avviamento, prevista dall’art. 4, del decreto-legge 243 del 2016, convertito dalla legge n. 18 del 2017, ha natura sostanzialmente previdenziale ed è assimilabile all'indennità di disoccupazione; essa, infatti, è erogata solo ai lavoratori in esubero e in attuazione di una finalità di sostegno all'occupazione; è corrisposta non dal datore di lavoro (somministratore) bensì dall'Inps; le risorse economiche per il suo pagamento provengono dal bilancio dello Stato.
3. Avverso la sentenza definitiva la Medcenter Container Terminal spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La difesa di Stelio Carullo ha depositato procura speciale per la partecipazione all’udienza di discussione. È stata depositata memoria nell’interesse del Carullo. Considerato che:
4. Preliminarmente, deve darsi atto che la società ricorrente, per il tramite del difensore, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio, ed ha chiesto di disporre la compensazione delle spese.
5. Non risulta che tale rinuncia sia stata notificata alla controparte, né che questa vi abbia apposto il visto o l’abbia formalmente accettata.
6. La rinuncia al ricorso, che non risulti accettata, notificata alle controparti costituite e neppure comunicata per l'apposizione del visto ai rispettivi difensori non può dar luogo alla pronuncia di estinzione del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.; essa, tuttavia, vale a far ritenere cessato l'interesse alla decisione sul ricorso (v. Cass. n. 483 del 2021; Cass. n. 26199 del 2020; 31732 del 2018; Cass. n. 3876 del 2010; Cass.n. 15980 del 2006) e determina pertanto l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
7. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio in quanto la controparte non ha svolto difese.
8. La natura della pronuncia, che è di inammissibilità sopravvenuta e non di rigetto o inammissibilità o improponibilità del ricorso (v. Cass. n. 266 del 2019; Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19560 del 2015), esclude l'applicabilità dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, co. 17, 1. 24 dicembre 2012, n. 228, e relativo all'obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricor