Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Second Instance judgment in the case of Travaglini and Vaccaro against FCA Italy extinguished. The appellants failed to request a ruling on the proposed settlement within the mandatory 40-day period following notification. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13227/2024 R.G. proposto da : TRAVAGLINO ROBERTO, VACCARO VINCENZO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA RENATO FUCINI, 238, presso lo studio dell’avvocato CUTULI FABIO (CTLFBA67B02H501C) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FELE ARCANGELO (FLERNG57S23F839J) -ricorrente- contro FCA ITALY SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 10, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE (DLCRFL45R27F839X) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALIMBENI MARIA TERESA (SLMMTR60A51F839X) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.1341/2024 depositata il 27/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Co