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Ordinanza — n. 31874/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as filed after the statutory six-month deadline expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31874/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was notified on January 15, 2019, well beyond the six-month statutory limitation period. The appellant, Mario Iardino, sought to challenge a second-instance judgment against INAIL, but the delay rendered the remedy untimely. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 116 c.p.c.; Art. 164 c.p.c.: Appeals must be lodged within six months of the judgment; failure to meet this deadline renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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statutory limitation period inadmissible appeal time bar six month rule procedural deadline ritardo ingiustificato notificazione tardiva durata del diritto alla prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 116 c.p.c.
Art. 164 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 3867-2019 proposto da: IARDINO MARIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO PALMA; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO, LUCIA PUGLISI, che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2699/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/06/2018 R.G.N. 73/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere Dott.

ROSSANA MANCINO. Oggetto R.G.N.3867/2019 Cron. Rep. Ud.10/07/2024 CC RILEVATO E CONSIDERATO CHE Il ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata, pubblicata il 14 giugno 2018, è stato notificato in data 15 gennaio 2019, ben oltre il termine semestrale d’impugnazione e tanto basta per dichiarare inammissibile l’impugnazione; le spese seguono la soccombenza;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso in Roma n