Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; judgment extinguished per Art. 390 c.p.c. without costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation extinguished the legal proceedings following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. Although the lower court had ruled on the retributive nature of specific contract clauses, the plaintiff voluntarily abandoned the case before a final decision on the merits. Consequently, the judgment was declared extinct under Article 390 of the Code of Civil Procedure, sparing the plaintiff from further costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party withdraws an appeal and the opposing party accepts, the proceedings are extinguished without the need for a ruling on admissibility or merits, and the withdrawing party is exempt from further unified contribution costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7465-2024 proposto da: SECURITY SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC degli avvocati ORESTE CARDILLO, MARIA GRAZIA VASATURO, che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro CORBATTI BARTOLOMEO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO D'OVIDIO 71, presso lo studio dell'avvocato GIAMPIERO MICHIELAN, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 180/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/02/2024 R.G.N. 53/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2024 dallaConsigliera CARLA PONTERIO;
Oggetto Estinzione del giudizio per rinuncia R.G.N.7465/2024 Cron. Rep. Ud.06/11/2024 PU udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per l’estinzione del giudizio; udito l'avvocato MARIA GRAZIA VASATURO; udito l'avvocato GIANPIERO MICHIELAN. Fatti di causa 1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello della Security Service s.r.l., confermando la sentenza di primo grado che aveva condannato la società al pagamento, in favore di Bartolomeo Corbatti, della somma di euro 834,31, oltre accessori, a titolo di “acconti futuri aumenti contrattuali” (cd.
AFAC) previsti dall’art. 109 del c.c.n.l. per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari e da computare quale elemento della normale retribuzione – salario unico.
2. La Corte territoriale ha affermato la natura retributiva della citata voce stipendiale e la sua equiparabilità alla “indennità di vacanza contrattuale” facendo leva sulla finalità della stessa, come enunciata dall’art. 109 del c.c.n.l. 2013-2015, di “evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo” e sulla previsione di assorbimento di tale voce nell'ambito dei “futuri incrementi retributivi”, oltre che sul tenore letterale dell’art. 106 (che include l’indennità di vacanza contrattuale nel “salario unico nazionale” a sua volta compreso nella “retribuzione normale” di cui all’art. 105) e dell’art. 142 (che ha previsto una somma quale “una tantum” da versare a copertura del precedente periodo di vacanza contrattuale -dal 2009 al 2013-, somma non utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale).
3. Avverso tale sentenza la Security Service s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Bartolomeo Corbatti ha resistito con controricorso. Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso ed ha domandato, in udienza, l’estinzione del giudizio.Entrambe le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 4. Preliminarmente, deve darsi atto che la società ricorrente, per il tramite dei difensori, ha depositato atto di rinuncia al ricorso: la rinuncia è stata accettata dal controricorrente.
6. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 c.p.c. perché sia dichiarata l'estinzione del giudizio, nulla dovendosi disporre ex art. 391, comma quarto, c.p.c. in ordine alle spese del giudizio di legittimità, vista l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.
7. Pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nell