Cassation court dismisses appeal against employer's contribution obligation during agreed work suspensions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeals filed by INAIL and INPS against a lower court ruling that found no contribution obligation for an employer. The employer argued that no work was performed due to suspensions, disciplinary absences, or license revocation, while the social security agencies contended that contributions remained due. The court ruled that the minimum contribution rule applies even when work is suspended by private agreement, not by law, thereby overturning the lower court's decision and remanding the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, D.L. n. 338/1989; The minimum contribution rule applies to the virtual salary base even during work suspensions agreed upon by the parties, ensuring contributions are due regardless of the absence's legal cause.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 11454-2019 proposto da: I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati RAFFAELA FABBI, LORELLA FRASCONA', che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO;
Oggetto R.G.N.11454/2019 Cron. Rep. Ud.10/07/2024 CC -resistenti con mandato - nonchè contro ROMAGNA TIR DI AMADUCCI MAURO C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TRITONE 169, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA MARTUCCI CLAVICA, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA CASTAGNOLI; -controricorrente – e sul ricorso successivo proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.
S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO; -ricorrenti successivi – contro ROMAGNA TIR DI AMADUCCI MAURO C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TRITONE 169, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA MARTUCCI CLAVICA, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA CASTAGNOLI; - controricorrente - nonchè contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO; -intimato - avverso la sentenza n. 870/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/10/2018 R.G.N. 623/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere Dott.
ROSSANA MANCINO. RILEVATO CHE la Corte d’appello di Bologna, in riforma della decisione di prime cure, ha dichiarato insussistente l’obbligazione contributiva a carico dell’impresa ricorrente, di autotrasporti per conto terzi, contestata con verbale di accertamento, sul presupposto secondo cui non essendovi stata prestazione lavorativa, e relativa retribuzione, neanche la contribuzione era dovuta per le prestazioni non svolte per causali diverse (accordo di sospensione della prestazione; assenze ingiustificate sfociate in procedimenti disciplinari; impossibilità della prestazione per il ritiro della patente ad un autista); ricorre l’INAIL avverso tale sentenza, con ricorso affidato ad un motivo con il quale si duole di violazione di legge, ulteriormente illustrato con memoria; ricorre l'INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., con ricorso successivo, ulteriormente illustrato con memoria, con il quale si duole di violazione di legge; resiste con controricorso Romagna Tir di Amaducci Mauro C. s.n.c.;
CONSIDERATO CHE entrambi i ricorsi sono da accogliere per non essersi la sentenza impugnata conformata ai principi più volte espressi da questa Corte che ha,ormai, chiarito, sulla scorta di Cass. S.U. n. 11199 del 2002, che la regola del c.d. minimale contributivo di cui all’art. 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), espressione del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell’obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all’orario di lavoro da assumere quale base di calcolo per la retribuzione virtuale che funge da parametro per l’obbligazione contributiva medesima, che va a tal fine rapportato a quello previsto dalla contrattazione collettiva o, se superiore, dal contratto individuale di lavoro, rimanendo pertanto la contribuzione dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti (così Cass. n. 15120 del 2019, sulla scorta di Cass. n. 13650 del 2019, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 16859 del 2020, 23360 del 2021, Cass. n. 18954 del 2023 e, da ultimo, Cass. n. 2002 del 2024); la sentenza va, pertanto, cassata e, per essere necessario nuovo esame del gravame alla luce dell’enunciato principio, la causa va rinviata alla stessa Corte di appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie entrambi ricorsi, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Cor