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Ordinanza — n. 31809/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses pension fund's appeal, upholding mandatory solidarity contributions as constitutional.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31809/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected the National Pension Fund's appeal against a lower court ruling that ordered the return of withheld solidarity contributions. The pension fund argued that its regulations allowed such deductions to ensure long-term financial balance, while the retiree contended that only the legislature could impose new financial burdens. The court ruled that private pension funds lack the authority to unilaterally impose mandatory deductions, affirming that such measures require explicit legislative authorization under Article 23 of the Constitution.

Regesto Legislator

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Art. 23 Cost.; Private pension funds cannot unilaterally impose mandatory financial deductions on determined pension benefits without specific legislative authorization, as such measures violate the constitutional requirement for parliamentary approval of new financial burdens.

Parole chiave

Generato dall'IA
solidarity contributions private pension funds constitutional authorization mandatory deductions financial balance Article 23 Constitution pension restitution mantenimento della previdenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 23 Cost.
Art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.
con il primo motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. -la Cassa deduce violazione dell'art.
Art. 1, comma 763, della legge nr. 296 del 2006
9914 del 2023, punto 3 delle Ragioni della decisione) e sprovviste di valenza decisiva le previsioni dell’art. 1, comma 763, della legge nr. 296 del 2006 e dell’art.
Art. 1, comma 488, della legge nr. 147 del 2013
296 del 2006 e dell’art. 1, comma 488, della legge nr. 147 del 2013, menzionate anche nell’odierno giudizio (ordinanza nr.
art. 118 disp.att.cod.proc.civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. nr. 31875 del 2018
Cass. nr. 603 del 2019
Cass. nn. 9842, 9886, 9893, 10047, 12122 del 2023
Cass. nn. 6170 e 7489 del 2024
Cass. nr. 9914 del 2023
Cass. nr. 31527 del 2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 26196-2021 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, FRANCESCO GIAMMARIA, che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro PIOVANO MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROBERTO MALATESTA 124, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELLA ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SIMONE CAPALBO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 591/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/04/2021 R.G.N. 2554/2018; Oggetto Pensione Prelievo a titolo di contributo di solidarietà. Prescrizione R.G.N.26196/2021 Cron. Rep. Ud.10/07/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. l a Corte d'appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità del prelievo sul trattamento pensionistico dell’odierno controricorrente a titolo di contributo di solidarietà, per il periodo indicato in atti e, per l’effetto, aveva condannato la Cassa alla restituzione degli importi trattenuti;

2. r iteneva la Corte d'appello c ome la Cassa non potesse applicare il contributo di solidarietà, a ciò non essendo legittimata da alcuna norma di legge, invece richiesta dall'art.23 Cost.Escludeva poi la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme richieste, il cui termine indicava in dieci anni;

3. a vverso tale sentenza ricorre la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC), per tre motivi, cui resiste,con controricorso , il pensionato ;

4. a seguito di richiesta di decisione presentata dalla Cassa nei confronti della proposta di definizione anticipata del presente giudizio, veniva fissata l'odierna adunanza camerale, nella quale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RILEVATO CHE:

5. con il primo motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. -la Cassa deduce violazione dell'art. 2 D.Lgs. nr. 509 del 1994in combinato disposto con l'art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC e con la delibera CNPADC27.6.2013, nonché dell'art.3, co.12, della legge n r .335 del 19 95 , dell' art.1, co. 763 , della legge nr. 296 del 20 06 , dell' art.1, co. 488 , della legge n r .147 del 2013, dell'art. 24, co. 24, del d.l. n r . 201 del 20 11 , conv. con leggenr. 214 del 20 11, degli artt.3, 23 e 38 Cost. La Corte avrebbe errato nel negare che la Cassa, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, possa applicare il contributo di solidarietà onde perseguire l'equilibrio finanziario di lungo termine;

6. c on il secondo motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - la Cassa deduce violazione dell' art.1 della legge nr.147del 2013, dell'art.3, co. 12, della legge n r . 335 del 1995, dell'art. 1, co. 763, della legge n r . 296 del 20 06 , dell'art.2del D.Lgs. nr. 509 del 19 94 in combinato disposto con l'art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC e con la delibera CNPADC 27.6.2013. La Corte non avrebbe considerato che il contributo di solidarietà è stato introdotto per assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine della Cassa, non essendo uno strumento straordinario e limitato nel tempo.

7. c on il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta v iolazione dell’art. 1 della legge n r . 147 del 2013, degli artt. 2946 e 2948 cod. civ., dell’art. 129 del regio decreto-legge n. 1827del 1935, e dell’art. 47-bis del d. P.R. n. 639 del 1970 . La Corte avrebbe erroneamente ritenuto decennale la prescrizione della pretesa di pagamento delle somme indebitamente trattenute. Si sostiene l'applicazione dell'art.47-bis d.P.R. n.639/70 anche alle casse previdenziali privatizzate, pena la violazione dell'art.3 Cost.;

8. i primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati, alla stregua dell’oramai consolidato orientamento di questa Corte, che ha offerto esaustiva risposta a tutti gli argomenti addotti a sostegno del ricorso;

9. anche alla luce delle enunciazioni di principio della sentenza della Corte costituzionale nr. 173 del 2016, questa Corte è ferma nell’escludere che la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti possa adottare, sia pure in funzione dell’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che operino una trattenuta su un trattamento già determinato e si sostanzino in una prestazione patrimoniale imposta, che solo la legge può introdurre, alla stregua dell’art.23 Cost. (Cass nr. 31875del 2018; nello stesso senso, Cass. n r . 603del 2019); 10.a tale orientamento questa Corte ha dato continuità in molteplici occasioni (di recente, fra le molte, Cass. n n . 9842 , 9886, 9893, 10047, 12122del 2023;

Cass. nn. 6170e 7489 del 2024 e, nelle more della presente decisione, Cass. nn. 20684, 20694, 20701, 23257, 23261, 23263 del 2024) reputando irrilevante l’autonomia delle Casse privatizzate (Cass.nr. 9914 del 2023, punto 3 delle Ragioni della decisione) e sprovviste di valenza decisiva le previsioni dell’art. 1, comma 763, della legge nr. 296 del 2006 e dell’art. 1, comma 488, della legge nr. 147 del 2013, menzionate anche nell’odierno giudizio (ordinanza nr. 9914 del 2023, cit., punti 4 e 5 delle Ragioni della decisione); 11.infondato è anche il terzo motivo , che prospetta l’applicabilità della prescrizione quinquennale; 12.in base ai principi a più riprese affermati da questa Corte, è assoggettata alla prescrizione decennale l’azione di restituzione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà, difettando i caratteri della liquidità e dell’esigibilità del credito, cui è correlata l’applicazione dell’invocato termine quinquennale di prescrizione (Cass. nr . 31527 del 2022 ; in senso conforme, tra le altre, anche Cass.nn. 4362 , 4263, 4604, 4349 , 4314 del 2023 e le recentissime del 2024 sopra citate); 13.alle più ampie argomentazioni dei precedenti indicati si rinvia integralmente, anche ai sensi dell’art. 118 disp.att.cod.proc.civ.; 14.in definitiva, il ricorso va respinto, con conseguente condanna della Cassa ricorrente al pagamento delle spese del presentegiudizio che si liquidano come in dispositivo; 15.ai sensi dell'art. 380 - bis , ultimo comma, c od .p roc .c iv ., poiché il Collegio ha definito il giudizio in conformità alla proposta, trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell'art.96 c od .p roc .c iv . (v. , al riguardo , Cass., sez.un., n r . 28540 del 2023 ) .

Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in Euro 1500,00 in favore di parte resistente, e di una ulteriore somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa delle Ammende; 16.sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio in favore d i parte controricorrente, liquidate in Euro 3000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge. Condanna la ricorrente a pagare al resistente l'ulteriore somma di Euro 1500,00. Condanna la ricorrente a pagare Euro 15 00,00 in favore della Cassa delle Ammende.Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unif