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Ordinanza — n. 31797/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses public entity's claim that disciplinary suspension was invalid due to procedural delays pending criminal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31797/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court decision that had declared a public entity's disciplinary suspension invalid due to procedural delays. The employee argued the suspension lapsed because the administrative body failed to conclude the disciplinary process within 120 days while waiting for criminal investigation results. The court ruled that suspending a disciplinary procedure pending criminal proceedings is legally valid and does not constitute an illegitimate investigative suspension.

Regesto Legislator

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Art. 55-ter, co. 1; Art. 55-bis, co. 6 d.lgs. n. 165/2001: A suspension of a disciplinary procedure pending the outcome of criminal proceedings is valid and does not trigger the loss of disciplinary power merely because the administrative timeline expires.

Parole chiave

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disciplinary suspension criminal proceedings administrative timeline public entity loss of power procedural delay d.lgs 165/2001 sospensione dell'istruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 55-ter, co. 1 d.lgs. n. 165/2001
l’essersi inquadrata la fattispecie nel contesto dell’art. 55-bis, co.
Art. 55-bis, co. 6 d.lgs. n. 165/2001
l’essersi inquadrata la fattispecie nel contesto dell’art. 55-bis, co.
Art. 55-bis, co. 2 d.lgs. n. 165/2001
l’essersi inquadrata la fattispecie nel contesto dell’art. 55-bis, co.
Art. 55-bis, co. 4 d.lgs. n. 165/2001
l’essersi inquadrata la fattispecie nel contesto dell’art. 55-bis, co.
Art. 1362 c.c.
il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli art. 1362 e 1363 c.c.
Art. 1363 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 13 maggio 2019, n. 12662
Cass. 13 maggio 2019, n. 12662; Cass.
Cass. 12 marzo 2020, n. 7085
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Testo completo

COMUNE DI ARZANO, rappresentato e difeso dall’Avv. FRANCESCO CASTIGLIONE ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. LUCA DI PAOLO in Roma, via Ovidio 20; -ricorrente – ERRICHIELLO ANGELA, rappresentata e difesi dall’Avv. SEVERINO NAPPI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. RAFFAELE RIVETTI in Roma, via Clelia 18; -controricorrente– avverso la sentenza n. 6638/2019 della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 20.12.2019, N.R.G. 208/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.11.2024 dal Consigliere dott.

Roberto Bellé; RILEVATO CHE 1. Angela Errichiello, dipendente del Comune di Arzano presso il Corpo della Polizia Municipale, è stata raggiunta da contestazione disciplinare in data 29.12.2016, con sospensione dal servizio, in relazione ad indagini penali che avevano portato alla sua interdizione dall’ufficio per abuso, in concorso con altri, nell’utilizzazione del badge in modo da far apparire un numero di ore lavorare maggiore di quello reale; in esito allo svolgimento di attività difensive, il 26.1.2017 l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (di seguito, UPD), pur richiamando anche l’art. 55-ter del d. lgs. n. 165 del 2001, sospendeva il procedimento fino alla data di acquisizione degli atti relativi al procedimento penale, ritenuti necessari per verificare la fondatezza degli addebiti; solo dopo alcuni mesi – afferma il Comune qui ricorrente – erano pervenuti gli atti e successivamente, in data 27.10.2017, l’UPD aveva disposto la sospensione del procedimento disciplinare in attesa degli esiti del procedimento penale; la Errichiello ha quindi agito per sentir accertare che il Comune era decaduto dall’esercizio del potere disciplinare, stante il superamento dei termini fissati per il suo svolgimento, con condanna alla reintegrazione ed al pagamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte e la sua domanda è stata accolta dal Tribunale di Napoli Nord, la cui sentenza è stata poi confermata dalla Corte d’Appello di Napoli; la Corte d’Appello evidenziava come, secondo l’art. 55-bis, co. 6, del d. lgs. n. 165 del 2001, lo svolgimento di istruttoria o l’acquisizione di documentazione non consentiva la sospensione del procedimento disciplinare, sicché la sospensione del 26.1.2017 era da considerare tamquam non esset; quindi, proseguiva la Corte territoriale, la nota di sospensione in attesa del procedimento penale del 27.10.2017 era intervenuta quando il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare era già spirato, per essere trascorsi oltre dieci mesi dalla contestazione dell’addebito;

2. il Comune di Arzano ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso della Errichiello; sono in atti memorie di ambo le parti; CONSIDERATO CHE 1. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli art. 1362 e 1363 c.c. in relazione al contenuto letterale della nota del Comune di Arzano del 26.1.2017, che avrebbe dovuto essere intesa come sospensione in attesa degli esiti del procedimento penale e non come mera sospensione istruttoria; il secondo motivo è rubricato con riferimento alla violazione e\o falsa applicazione dell’art. 55-bis, 4° e 6° comma, dell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché, in relazione alle predette norme, dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (art. 360 n. 3 c.p.c.), evidenziando come l’operato della P.A. fosse stato erroneamente ricondotto all’art. 55-bis, co. 6, mentre esso andava riportato all’art. 55-ter, anche perché quest’ultima norma, nel prevedere la sospensione del procedimento «fino al termine di quello penale», indicava un momento ultimo di durata di essa, ma non un termine fisso, tanto che secondo la S.C. il procedimento disciplinare potrebbe riprendere anche prima; il Comune afferma dunque di avere validamente sospeso il procedimento ex art. 55-ter, solo confermando poi, nel successivo ottobre, quella sospensione, al fine di estenderla fino al massimo consentito;

2. il secondo motivo è fondato ed assorbente;

3. a prescindere dalle questioni sull’interpretazione dell’atto del gennaio 2017, in sé fuorvianti, quanto rileva è che sia stata posta in essere una sospensione del procedimento disciplinare in attesa di elementi dell’istruttoria penale; la sospensione, così disposta, integra la fattispecie della sospensione ai sensi dell’art. 55-ter cit.; l’essersi riferita quella sospensione all’acquisizione degli atti o documenti che accertavano le violazioni contestate, ma in quanto facenti parte dell’istruttoria penale, nulla muta al fine di qualificare la stessa come sospensione in attesa degli esiti del procedimento penale; anche perché, come giustamente osserva il ricorrente, la sospensione di cui all’art. 55-ter, ovverosia «fino al termine del procedimento penale», individua solo il termine ultimo di essa, ma non esclude per nulla che la P.A. riapra anche prima il procedimento disciplinare, qualora ciò sia ritenuto opportuno (v.

Cass. 13 maggio 2019, n. 12662; Cass. 12 marzo 2020, n. 7085); da ciò deriva che la sospensione è sempre in sostanza destinata all’acquisizione di materiale istruttorio del procedimento penale, fino a quello, massimo e finale, della sentenza definitiva, ma resta tale anche se sia genericamente disposta in relazione ai documenti ed agli atti di esso; è dunque errato affermare, come ha fatto la Corte territoriale, che quella posta in essere fosse una sospensione a fini istruttori illegittima, ai sensi dell’art. 55-bis, co. 6, perché si sono così invertiti i termini della questione, ravvisando un’invalidità – e poi una decadenza – ove invalidità non vi era, perché è del tutto fisiologico e conforme alla normativa che in pendenza del procedimento penale vi sia sospensione in attesa degli sviluppi o degli esiti, più o meno definitivi, di esso; su tale base, la conferma della sospensione nell’ottobre 2017 non intercetta parimenti alcuna invalidità, semplicemente confermando quella immediatamente disposta e chiarendo che, in quel frangente, era intenzione della P.A. protrarre la sospensione fino alla decisione sugli addebiti in sede penale;

4. l’essersi inquadrata la fattispecie nel contesto dell’art. 55-bis, co. 6, per desumerne poi la decadenza dalla potestà disciplinare per superamento del termine di cui all’art. 55-bis, co. 2 e 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 per la conclusione del procedimento disciplinare è dunque giuridicamente erroneo;

5. la sentenza va pertanto cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale, affinché decida adeguandosi a quanto qui stabilito in punto di diritto;

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di