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Ordinanza — n. 31749/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, upholding pension cap limits for entertainment workers' quota B calculations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31749/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that denied a pension recalculation for an entertainment worker. The applicant argued that the statutory maximum daily salary limit should not apply to the 'quota B' of his pension, while the INPS contended that this cap remains valid under existing legislation. The court rejected the INPS's position, reaffirming the established legal principle that the daily salary ceiling must be applied when calculating the pension portion for contributions acquired after 1992.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971; Art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997: The statutory maximum limit on daily pensionable remuneration applies to the calculation of the 'quota B' of pensions for entertainment workers, and this limit has not been abrogated by subsequent legislative interventions.

Parole chiave

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pension quota B daily salary cap entertainment workers ENPALS pension statutory maximum limit sospensione delle indennità giornaliere aliquota della rendita d'invalidità diritti a pensione

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971
civ.) CONSIDERATO CHE L’INPS censura la sentenza della Corte d’appello di Roma per violazione dell’art. 12 del d.P.R.
Art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997
1420 del 31 dicembre 1971 e dell’art. 4 del d.lgs.
Art. 13, lett. a e b, d.lgs. n. 503/1992

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24783/2018
Cass. n. 10769/2019
Cass. n. 28565/2022
Cass. n. 30728/2022
Cass. n. 36056/2022
Cass. n. 36641/2022
Cass. n. 37043/2022
Cass. n. 38016/2022
Cass. n. 870/2023
L'eccezione non è fondata (come già argomentato, ex multis, in Cass. n. 870/2023).
Cass. n. 1775/2023
Cass. n. 18169/2023
Cass. n. 21010/2023
Cass. n. 24526/2023
Cass. n. 24555/2023
Cass. n. 27494/2023
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23852-2021 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI; -ricorrente - contro DINELLI OLIVIERO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LATINA 33, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA MURINEDDU, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1082/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/03/2021 R.G.N. 450/2019;

Oggetto R.G.N.23852/2021 Cron. Rep. Ud.10/07/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere Dott. SIMONA MAGNANENSI. RILEVATO CHE Con sentenza n. 1082/2021, la Corte di appello di Roma ha respinto il gravame dell’INPS avverso la sentenza del Tribunale della medesima sede che aveva dichiarato il diritto di Dinelli Oliviero, pensionato ex Enpals, al ricomputo della base di calcolo della quota B della pensione e dei supplementi senza l’applicazione del limite massimo di cui all’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971.

L’Istituto ricorre in Cassazione sulla base di un unico motivo. Resiste Dinelli Oliviero con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità /improcedibilità dell’avversa impugnazione per intervenuto giudicato. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 10 luglio 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.) CONSIDERATO CHE L’INPS censura la sentenza della Corte d’appello di Roma per violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 31 dicembre 1971 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182 del 30 aprile 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., per avere la Corte ritenuto che nel calcolo della quota di pensione ENPALS corrispondente alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992 (cd quota B) non trovi applicazione il limite massimo di retribuzione pensionabile previsto dall’art 12, comma 7, del d.P.R. n.1420/1971.

Il controricorrente – dopo aver precisato che, quanto al perimetro dell’oggetto del presente giudizio, l’Istituto non ha impugnato i capi di sentenza con i quali è stata respinta l’eccezione di decadenza, è stata accolta la domanda relativa alla riliquidazione della quota A ed è stato accertato un errore nel conteggio dei contributi giornalieri in ordine alla quota B - ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità o, in alternativa, l'improcedibilità del ricorso. In sintesi, posto che secondo la Corte d'appello di Roma, l'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182 del 1997 non rimanda al comma 2 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (che fa salvi i limiti massimi alla retribuzione pensionabile previsti nei singoli ordinamenti), essendo il richiamo circoscritto al comma 1 del citato art. 12 (che determina le aliquote di rendimento), e posto che contro tale affermazione, che rappresenterebbe una ratio decidendi di per sé idonea a sorreggere la pronuncia, il ricorrente non avrebbe formulato censure di sorta, da ciò conseguirebbe la definitività della decisione impugnata, che renderebbe inammissibile o improcedibile il ricorso per cassazione.

L'eccezione non è fondata (come già argomentato, ex multis, in Cass. n. 870/2023). Con un'esposizione intelligibile ed esaustiva dei fatti di causa e dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza, il ricorso contesta in radice le argomentazioni della Corte d'appello in ordine all'abrogazione del "massimale pensionabile" per la "quota B", avendo l’INPS espressamente impugnato l’affermazione della pronuncia secondo cui il massimale pensionabile di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 non opererebbe per la quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo.

Ne consegue che la perdurante vigenza, anche per tale quota, del limite previsto dall'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971 rappresenta un tema ancora controverso e che nessun "giudicato interno" può precluderne l'esame. Il giudicato non si forma, difatti, sulle singole affermazioni in diritto della pronuncia gravata, ma sull'unità minima di decisione, che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, di talchè l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo degli elementi della sequenza vale a riaprire la cognizione sull'intera statuizione, sebbene ciascuno di essi possa essere oggetto di singolo motivo di gravame (così, tra le più recenti, Cass. n. 24783/2018, n. 10769/2019, n. 28565/2022, n.30728/2022).

Nel merito, il motivo è fondato. La questione giuridica dedotta con il motivo di ricorso riguarda la determinazione della cd quota B dei trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, oggi corrisposti dalla Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituita presso l’Inps (subentrato all’Enpals): la “quota A” corrisponde «all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile» (art. 13, lettera a, del d.lgs. n.503/1992), e la “quota B” «all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993» (art. 13, lettera b, del citato d.lgs. n. 503/1992).

Relativamente alla “quota B”, vi è controversia sul permanere o meno del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui all’art. 12, comma 7, del d.P.R. n.1420/1971. Si registra sul punto un ormai consolidato orientamento di legittimità, condiviso dal Collegio, in forza del quale è stato chiarito che nella determinazione della “quota B” della pensione non deve essere presa in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, la parte eccedente delle retribuzioni giornaliere che risulti superiore al limite fissato dall'art. 12, comma 7°, del d.P.R. n. 1420/1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182/1997, posto che tale limite non è stato abrogato espressamente dai successivi interventi legislativi, né appare incompatibile con l'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997, dovendo piuttosto ritenersi che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS (così, ex multis, Cass. n.36056/2022, n. 36641/2022, n.36444/2022, n.37043/2022, n.38016/2022, n.870/2023, n.1775/2023, n.18169/2023, n.21010/2023, n.24526/2023, n.24555/2023, n.27494/2023, n. 27503/2023).Tale principio di diritto va qui ribadito, non essendo state prospettate dal controricorrente ragioni che inducano a discostarsi dall’orientamento consolidato.

Non essendosi la Corte territoriale attenuta all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, i