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Ordinanza — n. 31748/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows INPS appeal, upholding the daily salary cap for pension quota B calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31748/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the INPS's appeal against the Rome Court of Appeal's decision regarding Emilio Bonucci's pension recalculation. While the INPS successfully argued that the statute of limitations for contesting partial pension payments had expired, the Court found the lower court erred in applying the daily salary cap to the 'quota B' of the pension. Consequently, the judgment was quashed and remanded for a new trial to correct the application of the statutory limit.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/71; Art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997: The daily salary cap established by the 1971 decree remains applicable for calculating the 'quota B' of pensions for entertainment workers, as it has not been expressly abrogated and serves to balance constitutional interests.

Parole chiave

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pension quota B calculation daily salary cap limit statute of limitations expiry entertainment workers pension remand for retrial ricalcolo della rendita soppressione della rendita aliquota della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/71
civ., per avere la Corte respinto la censura con cui era stato lamentato il mancato riscontro della decadenza.II Motivo) Violazione dell’art. 12 del d.P.R.
Art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997
CONSIDERATO CHE L’INPS contesta la pronuncia della Corte d’appello di Roma sulla base di due motivi: I Motivo) Violazione dell’art. 47 del d.P.R.
Art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), d.l. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011
639, come novellato dall’art. 38, comma 1, lettera d), numero 1, del d.l.
Art. 13, lett. a e b, d.lgs. n. 503/1992
art. 38 Cost
Per tali casi, ritenere il diritto alle differenze pensionistiche perduto per decadenza comporterebbe di fatto la vanificazione del diritto alla pensione, in netto contrasto con l'art. 38 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17430/2021
Cass. n. 28416/2020
n.17430/2021, sulla scorta di Cass. n. 28416/2020, ha applicato i principi e le ragioni enunciati dalle Sezioni Unite con la sent.
Cass. n. 1535
Cass. n. 36056/2022
Cass. n. 36641/2022
Cass. n. 36444/2022
Cass. n. 37043/2022
Cass. n. 38016/2022
Cass. n. 870/2023
Cass. n. 1775/2023
Cass. n. 18169/2023
Cass. n. 21010/2023
Cass. n. 24526/2023
Cass. n. 24555/2023
Cass. n. 27494/2023
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25500-2021 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO; -ricorrente - contro BONUCCI EMILIO; -intimato - avverso la sentenza n. 1436/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/04/2021 R.G.N. 3419/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere Dott.

SIMONA MAGNANENSI. Oggetto R.G.N.25500/2021 Cron. Rep. Ud.10/07/2024 CC RILEVATO CHE Con sentenza n. 1436/2021, la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame dell’INPS avverso la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva dichiarato il diritto di Bonucci Emilio alla rideterminazione della base di calcolo della quota A e della quota B della pensione a carico della gestione ex Enpals previa disapplicazione del massimale di cui all’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/71. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, illustrati da memoria.

Bonucci Emilio è rimasto intimato. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 10 luglio 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.). CONSIDERATO CHE L’INPS contesta la pronuncia della Corte d’appello di Roma sulla base di due motivi: I Motivo) Violazione dell’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, come novellato dall’art. 38, comma 1, lettera d), numero 1, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte respinto la censura con cui era stato lamentato il mancato riscontro della decadenza.II Motivo) Violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 31 dicembre 1971 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182 del 30 aprile 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte ritenuto che il massimale pensionabile di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 1420/71 non operi nel calcolo della quota B del trattamento dei lavoratori dello spettacolo.

In ordine al primo motivo, va richiamato l’orientamento di legittimità consolidato in forza del quale il termine di decadenza, introdotto dall’art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), del d.l. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, con riguardo "alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito", decorrente "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", trova applicazione anche con riferimento a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione (Cass. n.17430/2021, sulla scorta di Cass. n. 28416/2020, ha applicato i principi e le ragioni enunciati dalle Sezioni Unite con la sent. n. 15352/2015 in relazione ai termini introdotti dall’art. 1, comma 9, della legge n. 238/1997 per la domanda volta al conseguimento dell'indennizzo da vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali e pensioni da HIV).

Peraltro, quanto alla possibilità, in caso di richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, che la decadenza investa, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio ovvero, in generale, ogni differenza comunque dovuta per il titolo in relazione al quale è richiesto l'adeguamento o il ricalcolo, questa Corte si è già espressa nel primo senso: «l'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71;

Corte Costituzionale 22 luglio 1999, n. 345; Corte Costituzionale 15 luglio 85, n. 203). Una diversa interpretazione (che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione travolgendo i ratei futuri ed infratriennali) sarebbe del resto incompatibile con la Costituzione tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione, come nel caso che solo una parte esigua della prestazione sia riconosciuta e pagata dall'ente previdenziale. Per tali casi, ritenere il diritto alle differenze pensionistiche perduto per decadenza comporterebbe di fatto la vanificazione del diritto alla pensione, in netto contrasto con l'art. 38 Cost.

Sarebbe peraltro non agevole individuare (per ciascuna prestazione periodica), in difetto di criteri legali o costituzionali espliciti, quale sia il nucleo essenziale della prestazione pensionistica non comprimibile. L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispettoalla domanda giudiziale» (Cass. n. 123/2022, idem n. 11943/2024, n. 13441/2024 ex multis).Pertanto, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale Quindi, precisato che l’oggetto originario della domanda del pensionato concerneva la rideterminazione della base di calcolo sia della quota A che della quota B del trattamento e che, quanto alla quota A, l’INPS non ha messo in discussione l’an debeatur delle differenze maturate ma ha solo insistito sulla eccezione di decadenza, il motivo va accolto, nei termini sopra indicati.

Il secondo motivo è fondato. La questione giuridica dedotta riguarda la determinazione della cd quota B dei trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, oggi corrisposti dalla Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituita presso l’Inps (subentrato all’Enpals): la “quota A” corrisponde «all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile» (art. 13, lettera a, del d.lgs. n.503/1992), e la “quota B” «all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993» (art. 13, lettera b, del citato d.lgs. n. 503/1992).

Relativamente alla “quota B” vi è controversia sul permanere o meno del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui all’art. 12, comma 7, del d.P.R. n.1420/1971.Si registra sul punto un ormai consolidato orientamento di legittimità, condiviso dal Collegio, in forza del quale è stato chiarito che nella determinazione della “quota B” della pensione non deve essere presa in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, la parte eccedente delle retribuzioni giornaliere che risulti superiore al limite fissato dall'art. 12, comma 7°, del d.P.R. n. 1420/1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182/1997, poiché tale limite non è stato abrogato espressamente dai successivi interventi legislativi, né appare incompatibile con l'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997, dovendo piuttosto ritenersi che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS (così, ex multis, Cass. n. 36056/2022, n.36641/2022, n.36444/2022, n.37043/2022, n.38016/2022, n.870/2023, n.1775/2023, n.18169/2023, n.21010/2023, n.24526/2023, n.24555/2023, n.27494/2023, n.27503/2023).

Tale principio di diritto va qui ribadito, non essendovi ragioni per discostarsi dall’orientamento consolidato. Non essendosi la Corte territoriale attenuta all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’