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Ordinanza — n. 31735/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows pensioner's claim for quota B recalculation, rejecting INPS's application of the daily earnings cap.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31735/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the pensioner's appeal against the INPS, ordering the cassation of the lower court's decision. The pensioner argued that the daily earnings cap under Article 12 of DPR 1420/1971 should not apply to the calculation of the 'quota B' pension component. The court upheld this position, citing a consolidated line of precedent establishing that the cap remains valid for this specific pension tier. Consequently, the judgment was quashed and the case remitted to the Court of Appeal for a new ruling.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 7, DPR n. 1420/1971; Art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997: The daily earnings cap established by the 1971 decree remains applicable for calculating the 'quota B' of the pension for entertainment workers, as it has not been abrogated and serves to balance constitutional interests.

Parole chiave

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quota B pension daily earnings cap entertainment workers pension recalculation DPR 1420/1971 consolidated precedent remittitur condizione di pensionamento

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 7, DPR n. 1420/1971
1208/2021 la Corte di appello di Roma ha respinto il gravame dell’INPS avverso la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva accolto il ricorso di Cossu Walter volto alla riliquidazione del supplemento di pensione ex Enpals senzal’applicazione del massimale di cui all’art. 12, comma 7, del d.P.R.
Art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997
I Motivo) Violazione dell’art. 47 del d.P.R.
Art. 13, lett. a e b, d.lgs. n. 503/1992
Art. 360, n. 3, c.p.c.
111, in relazione all’art. 360, n.
art. 38 Cost
Per tali casi, ritenere il diritto alle differenze pensionistiche perduto per decadenza comporterebbe di fatto la vanificazione del diritto alla pensione, in netto contrasto con l'art. 38 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 870/2023
L'eccezione non è fondata (come già argomentato, ex multis, in Cass. n. 870/2023).
Cass. n. 36056/2022
Cass. n. 36641/2022
Cass. n. 37043/2022
Cass. n. 38016/2022
Cass. n. 1775/2023
Cass. n. 18169/2023
Cass. n. 21010/2023
Cass. n. 24526/2023
Cass. n. 24555/2023
Cass. n. 27494/2023
Cass. n. 27503/2023
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25577-2021 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO, LIDIA CARCAVALLO; -ricorrente - contro COSSU WALTER, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LATINA 33, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA MURINEDDU, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1208/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/04/2021 R.G.N. 595/2019;

Oggetto R.G.N.25577/2021 Cron. Rep. Ud.10/07/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere Dott. SIMONA MAGNANENSI. RILEVATO CHE Con sentenza n. 1208/2021 la Corte di appello di Roma ha respinto il gravame dell’INPS avverso la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva accolto il ricorso di Cossu Walter volto alla riliquidazione del supplemento di pensione ex Enpals senzal’applicazione del massimale di cui all’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971 alla cd quota B. L’Istituto ricorre in Cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste Walter Cossu con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’avversa impugnazione per intervenuto giudicato. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 10 luglio 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.). CONSIDERATO CHE L’istituto censura la sentenza della Corte d’appello di Roma sulla base di tre motivi. I Motivo) Violazione dell’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, come novellato dall’art. 38, comma 1, lettera d), numero 1, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte respinto il motivo di censura con il quale era stato lamentato il mancato riscontro della decadenza.

II Motivo) Violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 31 dicembre 1971 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182 del 30 aprile 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte ritenuto che il massimale pensionabile di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 1420/71 non operi nel calcolo della quota B del trattamento dei lavoratori dello spettacolo. III Motivo) Violazione dell’art. 47 bis del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, in reazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in subordine rispetto ai motivi precedenti, per non aver la Corte ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale prevista, a decorrere dal 6 luglio 2011, dall’art. 47 bis del d.P.R. n. 639/70 come modificato dall’art. 38 del d.l. 98/2011.

Il controricorrente, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità o, in alternativa, l'improcedibilità del ricorso. L'eccezione non è fondata (come già argomentato, ex multis, in Cass. n. 870/2023). Secondo la Corte d'appello di Roma, l'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182 del 1997 non rimanda al comma 2 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che fa salvi i limiti massimi alla retribuzione pensionabile previsti nei singoli ordinamenti, essendo il richiamo circoscritto al comma 1 del citato art. 12, che determina le aliquote di rendimento.

Poiché contro tale affermazione, che rappresenterebbe una ratio decidendi di per sé idonea a sorreggere la pronuncia, il ricorrente non avrebbe formulato censure di sorta, ne conseguirebbe la definitività della decisione impugnata, che renderebbe inammissibile o improcedibile il ricorso per cassazione.Con un'esposizione intelligibile ed esaustiva dei fatti di causa e dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza, il ricorso contesta in radice le argomentazioni della Corte d'appello in ordine all'abrogazione del "massimale pensionabile" per la "quota B", avendo l’INPS espressamente impugnato l’affermazione della pronuncia secondo cui il massimale pensionabile di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 non opererebbe per la quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo.

Ne consegue che la perdurante vigenza, anche per tale quota, del limite previsto dall'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971 rappresenta un tema ancora controverso e che nessun "giudicato interno" può precluderne l'esame. Il giudicato non si forma, difatti, sulle singole affermazioni in diritto della pronuncia gravata, ma sull'unità minima di decisione, che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, di tal chè l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo degli elementi della sequenza vale a riaprire la cognizione sull'intera statuizione, sebbene ciascuno di essi possa essere oggetto di singolo motivo di gravame (così, tra le più recenti, Cass. n.24783/2018, n.10769/2019, n.28565/2022, n. 30728/2022).

Nel merito, in ordine al primo motivo va richiamato l’orientamento di legittimità consolidato in forza del quale il termine di decadenza, introdotto dall’art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), del d.l. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, con riguardo "alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito", decorrente "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", trova applicazione anche con riferimento a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione (Cass. n.17430/2021, sulla scorta di Cass. n. 28416/2020 ha applicato i principi e le ragioni enunciati dalle Sezioni Unitedi questa Corte con la sentenza n. 15352/2015 in relazione ai termini introdotti dall’art. 1, comma 9, della legge n. 238/1997 per la domanda volta al conseguimento dell'indennizzo da vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali e pensioni da HIV).

Peraltro, quanto alla possibilità, in caso di richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, che la decadenza investa, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio ovvero, in generale, ogni differenza comunque dovuta per il titolo in relazione al quale è richiesto l'adeguamento o il ricalcolo, questa Corte si è già espressa nel primo senso: «l'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile enon sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71;

Corte Costituzionale 22 luglio 1999, n. 345; Corte Costituzionale 15 luglio 85, n. 203). Una diversa interpretazione (che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione travolgendo i ratei futuri ed infra triennali) sarebbe del resto incompatibile con la Costituzione tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione, come nel caso che solo una parte esigua della prestazione sia riconosciuta e pagata dall'ente previdenziale. Per tali casi, ritenere il diritto alle differenze pensionistiche perduto per decadenza comporterebbe di fatto la vanificazione del diritto alla pensione, in netto contrasto con l'art. 38 Cost.

Sarebbe peraltro non agevole individuare (per ciascuna prestazione periodica), in difetto di criteri legali o costituzionali espliciti, quale sia il nucleo essenziale della prestazione pensionistica non comprimibile. L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale» (Cass. n. 123/2022, n. 11943/2024, n. 13441/2024 ex multis).

Pertanto, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. Quindi, alla luce di tale interpretazione, il motivo, nei limiti sopra indicati, va accolto. Il secondo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del terzo - concernente il regime prescrizionale - proposto in via subordinata. La questione giuridica dedotta riguarda la determinazione della cd quota B dei trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, oggi corrisposti dalla Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituita presso l’Inps (subentrato all’Enpals), posto che la “quota A” corrisponde «all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile» (art. 13, lettera a, del d.lgs. n.503/1992), e la “quota B” «all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993» (art. 13, lettera b, del citato d.lgs. n. 503/1992).

Relativamente alla “quota B” vi è controversia sul permanere o meno del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui all’art. 12, comma 7, del d.P.R. n.1420/1971. Si registra sul punto un ormai consolidato orientamento di legittimità, condiviso dal Collegio, in forza del quale è stato chiarito che nella determinazione della “quota B” della pensione non deve essere presa in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, la parte eccedente delle retribuzioni giornaliere che risulti superiore al limite fissato dall'art. 12, comma 7°, del d.P.R. n. 1420/1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10,del d.lgs. n. 182/1997, posto che tale limite non è stato abrogato espressamente dai successivi interventi legislativi, né appare incompatibile con l'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997, dovendo piuttosto ritenersi che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS (così, ex multis, Cass. n.36056/2022, n.36641/2022, n.36444/2022, n.37043/2022, n.38016/2022, n.870/2023, n.1775/2023, n. 18169/2023, n.21010/2023, n.24526/2023, n.24555/2023, n.27494/2023, n. 27503/2023).

Tale principio di diritto va qui ribadito, non essendo state prospettate dal controricorrente ragioni che inducano a discostarsi dall’orientamento consolidato. Non essendosi la Corte territoriale attenuta all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, assorbito il terzo. Cassa la s