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Ordinanza — n. 31733/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling the pension cap applies to the post-1992 contribution period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31733/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the INPS's appeal against the Rome Court of Appeal's decision regarding Amedeo Salfa's pension revaluation. The appellant argued that the maximum daily pensionable income cap should apply to the 'quota B' of the pension covering contributions made after December 31, 1992. The court upheld this position, citing a consolidated legal precedent that the statutory ceiling remains valid for this specific period to balance constitutional interests.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971; Art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997: The statutory maximum limit on daily pensionable income applies to the calculation of the pension portion corresponding to contributions acquired after December 31, 1992.

Parole chiave

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pension revaluation quota B calculation maximum income cap ENPALS management contributory periods soppressione della rendita ricalcolo delle prestazioni complementari deducibilità dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971
CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di censura, l’Istituto denuncia violazione dell’art. 12 del d.P.R.
Art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997
1420 del 31 dicembre 1971 e dell’art. 4 del d.lgs.
Art. 13, lett. a e b, d.lgs. n. 503/1992
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
182 del 30 aprile 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 36056/2022
Cass. n. 36641/2022
Cass. n. 36444/2022
Cass. n. 37043/2022
Cass. n. 870/2023
Cass. n. 1775/2023
Cass. n. 18169/2023
Cass. n. 21010/2023
Cass. n. 24526/2023
Cass. n. 24555/2023
Cass. n. 27494/2023
Cass. n. 27503/2023
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 631-2023 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO; -ricorrente - contro SALFA AMEDEO; -intimato - avverso la sentenza n. 2337/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/07/2022 R.G.N. 594/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere Dott.

SIMONA MAGNANENSI. Oggetto R.G.N.631/2023 Cron. Rep. Ud.10/07/2024 CC RILEVATO CHE Con sentenza n. 2337/2022, la Corte di appello di Roma ha respinto in parte qua il gravame dell’Istituto avverso la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva accolto il ricorso di Salfa Amedeo volto alla riliquidazione dei supplementi di pensione ex Enpals senza l’applicazione alla cd quota B del massimale di cui all’art.12 del d.P.R. n. 1420/1971. Impugna la pronuncia l’INPS sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria. Salfa Amedeo è rimasto intimato.

Chiamata la causa all’adunanza camerale del 10 luglio 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.). CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di censura, l’Istituto denuncia violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 31 dicembre 1971 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182 del 30 aprile 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte ritenuto che nel calcolo della quota di pensione ENPALS corrispondente alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992 (cd quota B) non trovi applicazione il limite massimo di retribuzione pensionabile previsto dall’art 12, comma 7, del d.P.R. 1420/1971.Il motivo è fondato.

La questione giuridica dedotta riguarda la determinazione della cd quota B dei trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, oggi corrisposti dalla Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituita presso l’Inps (subentrato all’Enpals), posto che la “quota A” corrisponde «all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile» (art. 13, lettera a, del d.lgs. n.503/1992), e la “quota B” «all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993» (art. 13, lettera b, del citato d.lgs. n. 503/1992).

Relativamente alla “quota B” vi è controversia sul permanere o meno del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui all’art. 12, comma 7, del d.P.R. n.1420/1971. Sul punto si registra un consolidato orientamento di legittimità, condiviso dal Collegio, in forza del quale è stato chiarito che nella determinazione della “quota B” della pensione, non deve essere presa in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, la parte eccedente delle retribuzioni giornaliere che risulti superiore al limite fissato dall'art. 12, comma 7°, del d.P.R. n. 1420/1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182/1997, poiché tale limite n on è stato abrogato espressamente dai successivi interventi legislativi, né appare incompatibile con l'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997, dovendo piuttosto ritenersi che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS (così, ex multis, Cass. n. 36056/2022, n. 36641/2022, n. 36444/2022, n.37043/2022, n. 38016/2022, n.870/2023, n.1775/2023, n.18169/2023, n.21010/2023, n.24526/2023, n.24555/2023, n.27494/2023, n. 27503/2023).

Tale principio di diritto va qui ribadito, non essendovi ragioni che inducano a discostarsi dall’orientamento consolidato. Non essendosi la Corte territoriale attenuta all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche