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Ordinanza — n. 31718/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to incorrect calculation of the six-month filing deadline for labor judgments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31718/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant incorrectly calculated the six-month deadline for filing. The court held that in labor proceedings, the deadline runs from the deposit of the full judgment text in the registry, not from the reading of the decision in court. Consequently, the appeal filed outside this period was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing parties' legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 433 c.p.c.: The six-month appeal period for labor judgments commences upon the deposit of the complete text in the court registry, not from the oral reading in session.

Parole chiave

Generato dall'IA
labor procedure appeal deadline registry deposit Corte di Cassazione procedural inadmissibility contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale credito di contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 327 c.p.c.
Art. 433, comma 2, c.p.c.
art. 327 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 7364/2022
433, comma 2, c.p.c., non applicabile al ricorso per cassazione (Cass. n. 7364/2022);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 16396-2022 proposto da: INFO TEAM S.A.S. DI MORAS ERMES C., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIORGIO TEDESCO; -ricorrente - contro ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrente - nonchécontro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso Oggetto R.G.N.16396/2022 Cron.

Rep. Ud.12/06/2024 CC l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 175/2021 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 23/06/2022 R.G.N. 64/2021; udita la relazionedella causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RILEVATO E CONSIDERATO CHE 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Trieste ha confermato la decisione di prime cure che aveva rigettato le opposizioni avverso plurimi avvisi di addebito;

2. ricorre per cassazione INFO TEAM S.A.S. DI MORAS ERMES C., con ricorso, avverso il dispositivo della sentenza di gravame, notificato in epoca antecedente alla pubblicazione della sentenza di appello;

3. resistono, controricorso, INPS e ADER;

4. il ricorso è inammissibile: i l termine semestrale di impugnazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c.p.c., decorre dalla pubblicazione della sentenza stessa, ossia, nel rito del lavoro, non dalla data di lettura del dispositivo in udienza, ma da quella del deposito in cancelleria del testo completo della sentenza, a seguito del quale, soltanto, può proporsi l'impugnazione, salvo il caso particolare dell'appello con riserva di motivi, di cui all'art. 433, comma 2, c.p.c., non applicabile al ricorso per cassazione (Cass. n. 7364/2022);

5. le spese seguono la soccombenza;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate, in favore di ciascuna parte controricorrente, in euro 200,00 per esborsi, euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento.Ai sensi dell’art.13,co.1- quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto