Italian pensioner's appeal dismissed; INPS correctly applied Swiss-Italy social security convention over EU regulation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal by Giuseppe Pulvirenti inadmissible, upholding the lower court's rejection of his pension recalculation request. Pulvirenti argued that the INPS incorrectly used a theoretical Italian salary base instead of his actual Swiss earnings, citing the 1973 ratification of the Italy-Switzerland social security convention. The Court ruled that the specific bilateral convention between Italy and Switzerland governs this case, excluding the general EU regulation on social security coordination which does not apply to non-member states.
Regesto Legislator
Generato dall'IAL. n. 296 del 2006, art. 1, comma 777; L. n. 283 del 1973, art. 1: In cases involving Italy-Switzerland social security relations, the specific bilateral convention prevails over the EU Regulation 1408/1971, and the INPS must apply the convention's rules for pension calculation rather than the EU's totalization principles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 1126-2018 proposto da: PULVIRENTI GIUSEPPE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RENATA SPANO'; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 663/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 20/06/2017 R.G.N. 393/2016;
Oggetto R.G.N.1126/2018 Cron. Rep. Ud.12/06/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RILEVATO CHE 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Messina, in riforma della decisione di prime cure, ha rigettato la domanda volta ad ottenere la riliquidazione della pensione di vecchiaia in godimento non commisurata a tutta l’attività di lavoro dipendente svolta in Svizzera nell’arco di circa 35 anni e di quella autonoma di artigiano, svolta in Italia in limitati periodi, e l’errata attribuzione della pensione di anzianità per lavoro autonomo, in luogo di quella di vecchiaia per lavoratore dipendente;
2. per la Corte di merito, in applicazione della L. n. 296 del 2006, art.1, comma 777, in ipotesi di trasferimento presso l'assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata in conformità dei criteri stabiliti dalla anzidetta disposizione;
3. ricorre avverso tale sentenza Giuseppe Pulvirenti, con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso l'INPS; CONSIDERATO CHE 4. o ggetto del contendere è la legittimità o meno delle modalità di liquidazione della pensione spettante ai cittadini italiani che hanno prestato attività lavorativa in Svizzera: il ricorrente, infatti, si duole del fatto che l'INPS gli abbia liquidato la pensione assumendo come base di calcolo non già la retribuzione effettivamente percepita in tale Paese (come a suo avviso avrebbe dovuto fare in virtù del disposto dell'art. 1, L. n. 283/1973, che, nel ratificare la Convenzione stipulata tra l'Italia e la Svizzera in materia di sicurezza sociale del 4.7.1969 aveva fissato il principio secondo cui il calcolo della loro pensione sarebbe stato effettuato come se l'assicurato avesse lavorato in Italia), bensì una retribuzione teorica, ottenuta rapportando la retribuzione effettiva al maggior importo dei contributi previdenziali che sarebbero stati dovuti qualora essi avessero effettivamente lavorato in Italia, secondo modalità poi consacrate dall'art. 1, comma 777, L. n. 296/2006, che, nel dettare l'interpretazione autentica dell'art. 5, comma 2°, d.P.R. n. 488/1968, ha previsto che esso s'interpreti nel senso che «in caso di trasferimento presso l'assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati adenti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono», facendo salvi «i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge»;
5. i l primo motivo , con il quale si devolve violazione di legge, è infondato alla stregua del consolidato orientamento di legittimità;
6. questa Corte già chiarito (v. Cass. n. 1649/2018 ed ivi ulteriori precedenti) che la vicenda per cui è causa, concernendo il trasferimento presso l'assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, e non già la totalizzazione dei contributi prevista dal Regolamento cit. quale unica misura rilevante ai fini pensionistici, inerisce ad una disciplina normativa peculiare ai rapporti fra Italia e Confederazione Svizzera, estranea all'ambito previsionale della legislazione comunitaria in tema di sicurezza sociale (Cass. nn. 11406/2013, 22551/2013, 22798/2013, 22874/2013 e 22877/2013);
7. s i è affermato, infatti, che gli artt. 3, n. 1, e 10 del Regolamento CE n. 1408/1971, si limitano ad affermare la regola, rispettivamente, secondo cui «le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato» e che «le prestazioni in danaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti, le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e gli assegni in caso di morte acquisiti in base alla legislazione di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l'istituzione debitrice»;
8. c ontrari argomenti non possono desumersi da quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 15.1.2002, C-55/00, Gottardo, secondo la quale, «nel mettere in pratica gli impegni assunti in virtù di convenzioni internazionali, indipendentemente dal fatto che si tratti di una convenzione tra Stati membri ovvero tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi, gli Stati membri [...] devono rispettare gli obblighi loro incombenti in virtù del diritto comunitario » : come gi à rilevato da questa Corte nellapronunc ia dianzi cit., trattasi infatti di decisione adottata in una vicenda in cui oggetto del contendere era precisamente il diritto della pensionata ad ottenere la totalizzazione dei contributi rivenienti dal lavoro svolto in Italia, in Francia e nella Confederazione Svizzera, negatole dall'INPS sul (solo) presupposto che non avesse cittadinanza italiana, e dunque in fattispecie affatto differente da quella per cui è causa, nella quale, ripetesi, si controverte circa le modalità della ricongiunzione dei contributi e non della loro totalizzazione;
9. il secondo motivo è inammissibile, non essendo spendibile il novellato vizio di motivazione in presenza di doppia decisione conforme;
10. in conclusione, la sentenza impugnata è immune da censure;
11. le spese seguono la soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di c