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Ordinanza — n. 31714/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS's appeal and declares negative debt verification inadmissible due to prior Supreme Court rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31714/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the INPS's appeal inadmissible and dismissed the secondary appeal regarding cost allocation. The INPS argued for violation of procedural law, but the Court noted that the Supreme Court had already resolved the issue of whether a negative debt verification is admissible. Consequently, the lower court's ruling allowing the debt verification was overturned, and the original request was declared inadmissible without further fact-finding.

Regesto Legislator

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Art. 100 cod. proc. civ.; Art. 617 cod. proc. civ.: The Supreme Court has definitively established that a negative verification of debt is inadmissible when the debtor has already exhausted remedies against the tax assessment extract, rendering such a subsequent request without legal interest.

Parole chiave

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negative debt verification tax collection procedures admissibility of claims procedural exhaustion cost compensation INPS enforcement Supreme Court precedent incasso

Disposizioni normative citate

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Art. 100 cod. proc. civ.
ricorre avverso tale sentenza l’INPS, con ricorso affidato ad un articolato motivo con il quale deduce violazione dell’art. 100 cod.proc.civ.
Art. 617 cod. proc. civ.
art. 100 cod.proc.civ
ricorre avverso tale sentenza l’INPS, con ricorso affidato ad un articolato motivo con il quale deduce violazione dell’art. 100 cod.proc.civ.
art. 617 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., n. 26283 del 2022
Cass., sez. un., n. 15354/15
Cass., sez. un., n. 28528/18
Cass., sez. un., n. 18041/19
Cass., n. 477/71
7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n.16281/16; nn.
Cass., sez. un., n. 22080/17
617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n.
Cass., Sez. Un., n. 12459/2024
Sez.Un., n.12459/2024
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 20693-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DEROSE; -ricorrente - contro IOVINO RICCARDO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GABRIELE CAPETTA; -controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già EQUITALIA S.P.A.);

Oggetto R.G.N.20693/2019 Cron. Rep. Ud.12/06/2024 CC -intimata - E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da: IOVINO RICCARDO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GABRIELE CAPETTA; -ricorrente successivo - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI; -resistenti con mandato al ricorso successivo - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già EQUITALIA S.P.A.); -intimata - avverso la sentenza n. 394/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 03/01/2019 R.G.N. 279/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere Dott.

ROSSANA MANCINO. RILEVATO CHE 1. La Corte d'appello di Genova, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato inesistente il diritto dell'INPS di procedere all’esecuzione forzata in forza delle cartelle di pagamento di cui alla presente causa;2. ricorre avverso tale sentenza l’INPS, con ricorso affidato ad un articolato motivo con il quale deduce violazione dell’art. 100 cod.proc.civ. ed altre violazioni di legge, avverso il quale resiste Iovino Riccardo,con controricorso e ricorso successivo, da qualificarsi incidentale, affidato ad un motivo con il quale si duole della regolazione delle spese, ulteriormente illustrato con memoria, avverso il quale l'INPS ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso;

3. l’Agenzia delle Entrate e Riscossione non ha svolto attività difensiva; CONSIDERATO CHE 4. la questione devoluta dall’INPS è stata definitivamente risolta da Cass.,Sez.Un., n. 26283 del 2022 che , dopo aver operato una ricognizione (nei punti da 11 a 12) dello stato della giurisprudenza relativa ai giudizi non tributari riguardo all'interesse a promuovere azione diaccertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estrattodi ruol o, ha chiarito che nessun vuoto di tutela deriva dall’affermato divieto d’impugnare l'estrattodi ruolo, in quanto, "in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n.16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.);

5. conseguentemente , tenuto conto della cornice illustrata (ribadita da Cass.,Sez.Un., n.12459/2024), accolto il ricorso principale dell’INPS e rigettato il successivo del contribuente imperniato sulla regolazione della spese, la sentenza impugnata va cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, va dichiarata inammissibile l’originaria domanda di accertamento negativo dell’estratto di ruolo;

6. il definitivo assetto sistematico ad opera delle Sezioni Unite della Corte in epoca successiva alla proposizione del ricorso consiglia la compensazione delle spese dell’intero processo;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, rigettato l’incidentale; cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’originaria domanda; spese compensate dell’intero processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 giugno 2024. Ai sensi dell’art.13,co.1 - quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello