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Ordinanza — n. 31612/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on labor misrepresentation, upholding lower court's wage order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31612/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the appeal filed by SOGEI S.p.A. against a Rome Court of Appeal ruling that ordered the company to pay wages for unauthorized labor. The lower court determined that payments made by third parties did not exempt the actual employer from liability for the period after the subcontract ended. The Court dismissed the appeal by confirming that the employer's wage obligation arises from the 'messa in mora' (formal demand), which does not need to follow a strict chronological sequence relative to the declaration of misrepresentation.

Regesto Legislator

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Art. 1180 c.c.; In cases of labor misrepresentation, the actual employer's wage obligation commences upon the formal demand for performance, which need not strictly follow the declaration of nullity in a fixed temporal sequence.

Parole chiave

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labor misrepresentation unauthorized labor wage obligation messa in mora subcontracting liability Corte di Cassazione art. 1180 c.c. mercede dell'appaltatore

Disposizioni normative citate

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Art. 1180 c.c.
Art. 380-bis c.p.c.
370 c.p.c.; considerato, invece, che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di definizione anticipata e che il giudizio viene definito in conformità alla proposta, occorre applicare l'art.
Art. 96, comma 4, c.p.c.
a seguito di proposta di definizione anticipata e che il giudizio viene definito in conformità alla proposta, occorre applicare l'art. 96, comma 4, c.p.c., come previsto dal comma 4 del citato art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
36069 del 2023); ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.
art. 1180 c.c
art. 380-bis c.p
370 c.p.c.; considerato, invece, che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.
art. 118 disp. att. c.p
19042 del 2024, cui si rinvia per ogni ulteriore aspetto anche ai sensi dell’art. 118 disp.
art. 370 c.p
pertanto, il ricorso deve essere respinto; non occorre provvedere sulle spese in quanto il controricorso è stato depositato tardivamente oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c.; considerato, invece, che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2990 del 2018
Cass. n. 29 del 2019
Cass. n. 13815 del 2023
Cass. n. 19042 del 2024
Cass. n. 19042 del 2024, cui si rinvia per ogni ulteriore aspetto anche ai sensi dell’art.
Cass. SS.UU. n. 10955 del 2024
Cass. SS.UU. n. 10955 del 2024), non ravvisando, il Collegio, ragioni per discostarsi nella specie dalla suddetta previsione legale (cfr.
Cass. SS.UU. n. 36069 del 2023
Cass. SS.UU. n. 36069 del 2023); ai sensi dell’art.
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12334-2023 proposto da: SOGEI - SOCIETA' GENERALE D'INFORMATICA S.P.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell'avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro VENDEMMIA PAOLA, DRAGONI LAURA, GENTILI ANNA, GRASSIA LAURA, LAZZERINI LAURA, LORIZZO GIULIA, ROSSETTI CLAUDIA, ZAMMATARO CRISTIANA, ZENI ANNA RITA, tutte elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 123, presso lo studio degli avvocati BENEDETTO SPINOSA, MARA TICCONI, che le rappresentanoe difendono; -controricorrenti - Oggetto Lavoro privato R.G.N.12334/2023 Cron.

Rep. Ud.22/10/2024 CC avverso la sentenza n. 4106/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/11/2022 R.G.N. 4009/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato la SOGEI S.p.A. al pagamento in favore delle parti odierne controricorrenti delle somme specificate in dispositivo, a titolo di retribuzioni conseguenti alla ritenuta illegittimità della interposizione di manodopera e all'omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente, con l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni, salvo gli effetti dell'art. 3 bis (rectius, dell’art. 29, comma 3 bis) d.lgs. n. 276/2003, a decorrere dalla messa in mora;

2. la Corte territoriale, in estrema sintesi, ha ritenuto che l'incidenza liberatoria dei pagamenti eseguiti da terzi, ai sensi dell’art. 1180 c.c., non potesse operare per le retribuzioni corrisposte a fronte dell'attività lavorativa svolta dalle ricorrenti alle dipendenze della Cos Communication spa in epoca successiva alla cessazione dell'appalto Sogei spa;

3. per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la soccombente società, con atto notificato in data 23 maggio 2023; hanno resistito le intimate con controricorso depositato tardivamente il 31 ottobre 2023; 4.la Presidente delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., rilevando la conformità della sentenza gravata ai precedenti di questa Corte specificamente indicati;5. la società ricorrente, tramite difensore munito di nuova procura speciale, ha depositato nei termini istanza per chiedere la decisione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

è stato, quindi, instaurato il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell’art.380 bis.1 c.p.c.; entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE 1.i motivi di ricorso possono essere esposti secondo le rubriche formulate dalla stessa parte ricorrente: 1.1. il primo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217 e 1463 c.c., nonché degli artt. 3, 4, 24 e 111 Cost., in relazione al principio di effettività della tutela giurisdizionale (art. 360, n. 3, c.p.c.)”; si contesta la natura retributiva delle somme reclamate dalle lavoratrici per il periodo successivo alla declaratoria di illegittimità dell’appalto; 1.2.il secondo motivo denuncia:

“Violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217 e 1463 c.c., in relazione al presupposto della costituzione in mora (art. 360, n. 3, c.p.c.)”; si postula la necessità di una messa in mora successiva all’ordine giudiziale di ripristino del rapporto di lavoro. 2.il ricorso non può trovare accoglimento; 2.1.la prima censura è infondata; la questione della natura dei crediti vantati dai lavoratori per effetto del mancato ripristino del rapporto di lavoro da parte della committente, nonostante la sentenza di accertamento della interposizione fittizia di manodopera, ha trovato soluzione nel senso della natura retributiva e non risarcitoria, come invece si era ritenuto in passato, in base all'insegnamento delle Sezioni unite civili di questa Corte con la sentenza n. 2990 del 2018; a tale indirizzo la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 29 del 2019, ha riconosciuto valore di diritto vivente sopravvenuto; l’orientamento ha avuto seguito in numerosi precedenti di legittimità (tra gli altri, Cass. n. 13815 del 2023) e il motivo di ricorso in esame, che non offre elementi significativi per il richiesto “ripensamento”, deve pertanto essere disatteso; 2.2. il secondo motivo è infondato alla luce del principio espresso da questa Corte, che il Collegio condivide ed al quale viene data continuità, secondo cui:

“In tema di interposizione di manodopera, l'obbligo retributivo del datore effettivo decorre dalla c.d. messa in mora (recte, dall'intimazione a ricevere la prestazione), la quale non dev'essere necessariamente successiva alla pronunzia dichiarativa della fittizietà dell'interposizione, perché nullità dell'interposizione e messa in mora sono elementi costitutivi del predetto obbligo, ma non sono richiesti secondo una rigida e predeterminata sequenza temporale. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto valida la messa in mora contenuta nell'atto introduttivo del giudizio).” (v.

Cass. n. 19042 del 2024, cui si rinvia per ogni ulteriore aspetto anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nella quale sentenza, peraltro resa nei confronti della medesima società, vengono anche chiarite talune affermazioni estrapolate dalla difesa di parte ricorrente da altri precedenti di questa Corte, sicché non sussiste alcun contrasto attuale che imponga la rimessione alle Sezioni unite);

3. pertanto, il ricorso deve essere respinto; non occorre provvedere sulle spese in quanto il controricorso è stato depositato tardivamente oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c.; considerato, invece, che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di definizione anticipata e che il giudizio viene definito in conformità alla proposta, occorre applicare l'art. 96, comma 4, c.p.c., come previsto dal comma 4 del citato art. 380-bis c.p.c. (cfr. Cass. SS.UU. n. 10955 del 2024), non ravvisando, il Collegio, ragioni per discostarsi nella specie dalla suddetta previsione legale (cfr.

Cass. SS.UU. n. 36069 del 2023); ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese; condanna parte ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. al pagamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello