Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares process extinguished and orders cost compensation between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the request. Although the appellant initially argued against the lower court's cost allocation, he subsequently renounced the appeal before the final ruling. Consequently, the court ordered the immediate compensation of litigation expenses between the parties under the relevant procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.: When a party withdraws a cassation appeal, the proceedings are extinguished and the costs of the legitimacy trial are compensated between the parties.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso 30708-2019 proposto da: ANNUNZIATA SALVATORE, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO LAURETTA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1988/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/04/2019 R.G.N. 147/2017;
Oggetto spese R.G.N.30708/2019 Cron. Rep. Ud.27/06/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI. RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO che, con sentenza depositata il 16.4.2019, la Corte d’appello di Napoliha confermato la pronuncia di primo grado appellata da Salvatore Annunziata nella parte in cui erano state compensate le spese di lite; che avverso tale pronuncia Salvatore Annunziata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’INPSha resistito con controricorso; che, nelle more della decisione, il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 27.6.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); che va senz’altro dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; che le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti ex art. 391, comma 4°, c.p.c.; che, in considerazione dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa