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Ordinanza — n. 31587/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal; full costs awarded to INPS per procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31587/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished following the plaintiffs' formal withdrawal of the request. The parties argued that the withdrawal was voluntary and required no acceptance by the opposing party to be effective. The court ruled that the withdrawal met statutory conditions for full cost compensation, excluding the doubled contribution fee applicable only to rejected appeals.

Regesto Legislator

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Art. 390 cod. proc. civ.; Art. 92 cod. proc. civ.: A formal withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings and triggers full cost compensation to the respondent, excluding the doubled contribution fee reserved for rejected appeals.

Parole chiave

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formal withdrawal of appeal cost compensation rules cassation procedure doubled contribution fee extinguishment of proceedings mantenimento della previdenza nuova domanda di rendita d'invalidità istituti di previdenza

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
t rattasi di rinuncia rituale, conforme al le condizioni poste dall'art. 390 cod.proc.civ., non richiedendo la rinunzia, nell’ambito del giudizio di legittimità, l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (tra le molte, Cass., 28 maggio 2020, n.
Art. 92 cod. proc. civ.
l e ragioni della rinuncia integrano l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 92 cod.proc.civ., (nella formulazione all’esito della declaratoria di illegittimità costituzionale recata dalla sentenza n.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
n on sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R.
art. 390 cod.proc.civ
t rattasi di rinuncia rituale, conforme al le condizioni poste dall'art. 390 cod.proc.civ., non richiedendo la rinunzia, nell’ambito del giudizio di legittimità, l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (tra le molte, Cass., 28 maggio 2020, n.
art. 92 cod.proc.civ
l e ragioni della rinuncia integrano l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 92 cod.proc.civ., (nella formulazione all’esito della declaratoria di illegittimità costituzionale recata dalla sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
390 cod.proc.civ., non richiedendo la rinunzia, nell’ambito del giudizio di legittimità, l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (tra le molte, Cass., 28 maggio 2020, n. 10140);
Cass. civ. 12 novembre 2015, n. 23175
Cass. civ. 18 luglio 2018, n. 19071
23175; Cass. civ. 18 luglio 2018, n. 19071).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 36405-2018 proposto da: ERDERLY RUTH IN GALILI, ERDERLY EVA, in qualità di eredi di POLACCO LINDA, in persona del procuratore speciale RAFAEL LEVI, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA NOMENTANA 671, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE PENDIBENE, che le rappresenta e difende; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1537/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/06/2018 R.G.N. 5467/2013;

Oggetto R.G.N.36405/2018 Cron. Rep. Ud.16/05/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RILEVATO E CONSIDERATO CHE 1. nelle more del giudizio d’impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, è stato depositato atto con il quale le parti ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso;

2. t rattasi di rinuncia rituale, conforme al le condizioni poste dall'art. 390 cod.proc.civ., non richiedendo la rinunzia, nell’ambito del giudizio di legittimità, l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (tra le molte, Cass., 28 maggio 2020, n. 10140);

3. l e ragioni della rinuncia integrano l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 92 cod.proc.civ., (nella formulazione all’esito della declaratoria di illegittimità costituzionale recata dalla sentenza n. 77 del 2018), dovendo, quindi, provvedersi alla compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità;

4. n on sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il raddoppio del contributo unificato ivi previsto si applica ai soli casi del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità (originaria) o d'improcedibilità, sicché non è applicabile in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (tra le molte: Cass. civ. 12 novembre 2015, n. 23175; Cass. civ. 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e ne compensa interamente le spese. Così deci