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Ordinanza — n. 31545/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against public agency regarding illegal fixed-term contracts and wage progression rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31545/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Arpalazio's appeal against a lower court ruling that confirmed the illegality of fixed-term labor contracts used by the public agency. The workers argued for indefinite-term status and economic progression, while the agency contended the contracts were within legal limits. The court upheld the lower court's decision, affirming that no objective justification existed to deny wage progression and dismissing the procedural complaint as lacking specific details.

Regesto Legislator

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Art. 2126 cod. civ.; Art. 27 comma 2 d.lgs. n. 276/2003; Where public administration utilizes temporary labor agencies, the illegality of continuous fixed-term contracts precludes any objective justification for denying economic progression and seniority benefits to workers compared to permanent staff.

Parole chiave

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illegal fixed-term contracts public employment privatization wage progression rights labor agency liability disparity of treatment ultrapetition admissibility seniority economic benefits contratti a tempo determinato successivi

Disposizioni normative citate

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Art. 2126 cod. civ.
Art. 27 comma 2 del d.lgs. n. 276/2003
all’intero trattamento economico spettante presso di essa , ivi compresa la progressione economica di cui i lavoratori non avevano beneficiato, detratte (beninteso) le somme corrisposte dal somministratore secondo il disposto dell’art. 27 comma2 del d.lgs.
Art. 13 comma quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo
art. 2126 cod. civ
articolo 2126 cod. civ
civ., dell’articolo 2126 cod. civ., dell’art.
art. 32 legge n. 183/2010
civ., dell’art. 32 legge n. 183/2010 e , infine, dell’art.
art. 112 cod. proc. civ
183/2010 e , infine, dell’art. 112 cod. proc. civ.
articolo 36 d.lgs. n. 165/2001
276/2003 e dell’art. 36 del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Corte di giustizia UE, 8 settembre 2011, causa C-177/10
Cass., sez. lav., 4 dicembre 2015, n. 24736
Cass., sez. lav., 4 dicembre 2015, n. 24736); nel caso di specie, stante l’applicabilità, per effetto della sostituzione dell’utilizzatore‒P.A.
Cass., Sez. 5, n. 25090 del 23/08/2023
Cass., Sez. 6, n. 23834 del 25/09/2019
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Testo completo

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9436-2020 proposto da: ARPALAZIO - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 9, presso lo studio dell'avvocato ANDREA CLAUDIO MAGGISANO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro COSSIO CATERINA, AGOSTINI LUCIA, AGUZZI LAURA, BIANCO ILEN, CAPANO LUIGI, FRANCHI DONATELLA, Oggetto Mansioni pubblico impiego R.G.N.9436/2020 Cron. Rep. Ud.21/11/2024 CC MONFRINOTTI MONICA, PIERI MARCELLA, ROSETTO FRANCESCA, SANGIORGI VERA CHARLOTTA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio degli avvocati AMOS ANDREONI, ANDREA SERRETI, che li rappresentano e difendono; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2291/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/09/2019 R.G.N. 3680/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO. RILEVATO CHE:

1. con distinti ricorsi dinanzi al Tribunale‒G.L. di Rieti, Caterina Cossio e gli altri lavoratori in epigrafe esponevano di aver lavorato per Arpalazio nei periodi rispettivamente indicati, inquadrati al livello “DS” del c.c.n.l. Comparto Sanità, in forza di contratti di lavoro somministrato a tempo determinato con Ranstad Italia spa , ripetutamente prorogati; deducevano l’illegittimità di tutti i contratti e delle relative proroghe, in quanto stipulati in eccedenza rispetto ai limiti quantitativi previsti per la somministrazione di lavoro a tempo determinato, e chiedevano l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di Arpalazio, nonché del loro diritto alla progressione economica e all’anzianità di servizio per il servizio pre-ruolo;

2. il Tribunale di Roma con le sentenze n. 64 e n. 70/2014 accoglieva per quanto di ragione le domande dei ricorrenti volte alla condanna di Arpalazio e di Ranstad Italia spa in solido al pagamento delle differenze retributive per i titoli prima precisati nonché la domanda di manleva presentata dalla società somministratrice nei confronti dell’utilizzatrice Arpalazio.

3. Arpalazio proponeva distinte impugnazion i dinanzi alla Corte d’appello di Roma che, riuniti i giudizi, con sentenza del 23 settembre 2019,le rigettava; in sintesi, la Corte d’appello, pur nell’acclarata illegittimità della somministrazione di lavoro, ha escluso la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato nei confronti dell’amministrazione utilizzatrice ma ha riconosciuto il diritto ex art. 2126 cod. civ. all’intero trattamento economico spettante presso di essa , ivi compresa la progressione economica di cui i lavoratori non avevano beneficiato, detratte (beninteso) le somme corrisposte dal somministratore secondo il disposto dell’art. 27 comma2 del d.lgs. n. 276/2003;

4. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Arpalazio sulla base di due motivi, illustrati da memoria, cui si sono oppost i i lavoratoricon controricorso assistito da memoria. CONSIDERATO CHE:

1. con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’articolo 23 del d.lgs. n. 276/2003 e dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 nonché falsa applicazione della direttiva n. 2008/104/CE; la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere violato il principio di non discriminazione fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sancito dalla direttiva europea 1999/79/CE, che aveva, invece, applicato correttamente la stessa Corte d’appello in altra pronuncia (n. 1473/2018) adottata in procedimento, a suo parere,sovrapponibile; anche la direttiva n. 2008/104/CE era stata oggetto di falsa applicazione nella sentenza impugnata, non ponendosi essa l’obiettivo di prevenire l’abuso nel ricorso alla somministrazione (v. “considerando n. 23”), in quanto l’impiego attraverso l’agenzia interinale non è ritenuto pericoloso perché contribuisce alla creazione di nuovi posti di lavoro;

2. con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’articolo 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., dell’articolo 2126 cod. civ., dell’art. 32 legge n. 183/2010 e , infine, dell’art. 112 cod. proc. civ. per vizio di ultra-petizione; stante l’impossibilità di equiparare il contratto di somministrazione al contratto di collaborazione coordinata e continuativa quanto agli effetti economici, i lavoratori «non erano titolati a d invocare il trattamento economico connesso con l’appartenenza organica in virtù di dipendenza dall’ente, qual è la progressione economica operante esclusivamente laddove esista un vincolo diretto di subordinazione con Arpalazio»; i lavoratori avevano, poi, formulato ab origine una domanda risarcitoria mentre la progressione economica, riconosciuta dai giudice di seconde cure, non poteva essere qualificata come tale, donde anche il vizio di ultrapetizione;

3. i motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione logica e giuridica, sono da disattendere; 3.1 si premette che il ricorso si richiama al la direttiva n. 2008/104/CE il cui termine di attuazione era il 5 dicembre 2011 ed è stata poi recepita il 6 aprile 2012 in virtù del d.lgs. n. 24 del 2.3.2012, sicchéessa non è applicabile ratione temporis alla fattispecie, stante la circostanza, rimasta incontestata, che la somministrazione sarebbe qui perdurata fino al 14.1.2010 (v. p. 3 del ricorso per cassazione e pp. 8-9 del controricorso); ciò posto, va precisato che restano definitivi, in quanto non impugnati, tanto la statuizione di illegittimità dei contratti di somministrazione a termine, per assenza della temporaneità ed eccezionalità dell’esigenza dell’utilizzatore ex art. 36 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, che il rigetto delle domande di conversione del rapporto a termine nei confronti di Arpalazio; tanto precisato, va ribadito che nel lavoro pubblico, non operando la «conversione», resta fermo, tuttavia, a fronte dell’illegittimità della somministrazione, l'anteriore effetto di sostituzione soggettiva della pubblica amministrazione‒utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine intercorrente tra Agenzia di somministrazione e lavoratore somministrato; tale effetto, invero, non trova ostacolo nella previsione dell'articolo 36 d.lgs. n. 165/2001, che impedisce la costituzione di rapporti di lavoro «a tempo indeterminato» con le pubbliche amministrazioni; di talché la disciplina applicabile per effetto della sostituzione dell'utilizzatore‒pubblica amministrazione alla agenzia di somministrazione è quella del contratto di lavoro subordinato a termine illegittimo, restando esclusa, invece, la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato e, in assenza di essa, la applicazione dell'articolo 32, comma 5, della legge n. 183/2010 (Cass. n. 446 del 2021, ai punti 32-34); 3.2questa Corte ha altresì precisato (cfr.

Cass. n. 10399/2024, resa proprio sul sovrapponibile ricorso avverso la sentenza n. 1473/2018 della Corte d'appello di Roma, richiamata nel ricorso per cassazione da Arpalazio) che «la negazione del diritto alla progressione economica in caso contratti, per giunta ripetutamente prorogati, di somministrazione nulli per mancanza dei requisiti della temporaneità ed eccezionalità dell’esigenza dell’utilizzatore, si pone incontrasto con il principio di non discriminazione, alla luce della disciplina contrattuale collettiva in materia e tenuto conto dell'onere di allegazione e di prova a carico rispettivo di ciascuna delle parti.»Infatti, la clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato oggetto della Direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE stabilisce:

«Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive». Tale disposizione ha trovato recezione nell'ordinamento interno, sotto la medesima rubrica (Principio di non discriminazione), nell'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, secondo cui al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano, oltre alle ferie, alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto ed ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili» (intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva) «in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine»; nell'interpretazione della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, la menzionata direttiva si applica ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico ed esige che sia esclusa qualsiasi disparità di trattamento tra dipendenti pubblici di ruolo e dipendenti pubblici temporanei comparabili di uno Stato membro, per il solo motivo che questi ultimi lavorino a tempo determinato, a meno che ladisparità di trattamento non sia giustificata da ragioni oggettive nell'accezione di cui alla clausola 4, punto 1 di detto accordo quadro (Corte giust.

UE 8 settembre 2011, in causa C-177/10; cfr. Cass., sez. lav., 4 dicembre 2015, n. 24736); nel caso di specie, stante l’applicabilità, per effetto della sostituzione dell’utilizzatore‒P.A. all’agenzia di somministrazione, della disciplina del contratto di lavoro subordinato a termine illegittimo, è esclusa qualsivoglia ragione oggettiva utile a derogare dal principio del divieto di disparità di trattamento, in riferimento all’anzianità di servizio ai fini economici e giuridici, tanto più che si è trattato di contratti di somministrazione continuativi, rispetto ai quali non è stato applicato il principio della conversione del rapporto a tempo indeterminato sol perché si tratta, appunto, di pubblico impiego privatizzato; 3.3l’impugnata sentenza, che non si è discostata dai principi di diritto sopra richiamati, è esente da censure, anche laddove la ricorrente denuncia che essa sia incorsa in un vizio di ultrapetizione; in relazione a un siffatto profilo, la critica si rivela, infatti, inammissibile per evidente difetto di specificità, in quanto la ricorrente si è limitata ad argomentare la censura richiamando le norme e i principi giurisprudenziali in materia ma senza trascrivere le domande ed eccezioni proposte e le statuizioni d’appello pronunciate oltre i limiti di quelle; ed è noto che, in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un error in procedendo, come nel caso in esame, presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (fra le tante, Cass., Sez. 5, n. 25090 del 23/08/2023;

Cass.,Sez. 6, n. 23834 del 25/09/2019); 4.conclusivamente, il ricorso va nel suo complesso rigettato, con addebito delle spese di legittimità (liquidate in dispositivo) alla parte soccombente.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che liquida in €. 5.000,00 per compensi ed €. 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali al 15%, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo