Cassation court allows appeal against public employment dismissal, ruling electronic notification valid if recipient acknowledges receipt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Ministry of Education appealed a partial dismissal of its public employment case, arguing the lower court erred in declaring the electronic appeal non-existent due to missing attachments. The court accepted that valid notification occurs when the certified email system generates a receipt of delivery, even without the full document. Consequently, the appeal was deemed properly constituted, the lower court's ruling on this procedural point was overturned, and the case was remanded for a final merits decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.P.R. 11.2.2015, n. 68; Art. 156 c.p.c.: The absence of specific documents in a certified email notification does not render the appeal non-existent if the system generates a delivery receipt, as the recipient's knowledge of the communication validates the procedural act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 28107-2018 proposto da: MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -ricorrente - contro RAIA IVAN, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NADIA SPALLITTA; -controricorrente - nonché contro GALLO PIETRO, BIGNARDELLI MARIA MADDALENA, CICERO GIOVANNA, D'ARPA NICOLO'; -intimati - Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.28107/2018 Cron.
Rep. Ud.06/11/2024 CC avverso la sentenza n. 201/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/03/2018 R.G.N. 657/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 28 marzo 2018, la Corte d’Appello di Palermo, chiamata a pronunciarsi sul gravame avverso la decisione del Tribunale di Palermo che sulla domanda proposta con separati ricorsi poi riuniti da Ivan Raia, Pietro Gallo, Maria Maddalena Bignardelli, Giovanna Cicero e Nicolò D’Arpa nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la accoglieva parzialmente, condannando il Ministero alla sola retrodatazione all’atto della stipula dei contratti a tempo determinato illegittimamente reiterati degli effetti giuridici ed economici dell’assunzione a tempo indeterminato già avvenuta, avendo ritenuto assorbita la pretesa risarcitoria per costituire tale immissione in ruolo adeguato ristoro al subito abuso, dichiarava improcedibilel’appello a motivo della ritenuta inesistenza della notifica del relativo atto e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza trasmessa con missiva telematica contenente solo la comunicazione del deposito priva degli atti allegati e così in totale mancanza materiale degli atti da notificare; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il MIUR, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il solo Raia, non avendo gli altri istanti, già rimasti contumaci in sede di appello, svolto difesa alcuna;
CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del d.P.R. 11.2.2015, n. 68, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, per aver questa erroneamente qualificato inesistente la notifica telematica dell’appello e del decreto di fissazione dell’udienza risultata priva dei relativi atti, dovendo considerarsi la stessa al più nulla alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte che ricollega una presunzione di conoscenza della comunicazione all’aver il sistema di posta elettronica certificata generato la ricevuta di accettazione della pec e di consegna della stessa nella casella del destinatario; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. il Ministero ricorrente ribadisce la censura di cui al precedente motivo sotto il diverso profilo dell’inconfigurabilità nella specie di un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile l’atto, ovvero la trasmissione e la consegna, qui attestate dalla ricevuta generata dal sistema e prodotta in atti; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., il Ministero ricorrente imputa alla Corte territoriale di non aver dato rilievo al principio del conseguimento dello scopo da ritenersi ricorrerenella specie per essersi la controparte costituita nel giudizio d’appello; - che, nel quarto motivo, sotto la censura della violazione e falsa applicazione dell’art. 436 c.p.c., imputa alla Corte territoriale l’aver contra legem ritenuto ammissibile la documentazione prodotta tardivamente oltre il termine di costituzione dell’appellato attestante l’essere l’effettuata notifica telematica priva degli atti allegati e l’averla posta a fondamento della pronunzia; - che i primi tre motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, meritano accoglimento in base ad un primo orientamento accolto da questa Corte (cfr.
Cass. n. 30082/2020 e Cass. n. 4902/2024) secondo cui anche l’eventuale mancanza dell’atto d’appello, nella notifica telematica, non comporta inesistenza di questa se risultino notificati documenti sufficienti a far percepire alla controparte che si trattava dell’impugnazione avverso una determinata pronunzia, anche perché nel rito del lavoro a radicare il gravame basta il deposito dell’atto di impugnazione, e nella specie è la stessa controparte ad ammettere di aver ricevuto la “relazione Pec di originale elettronico – relata di notifica” recante la comunicazione del deposito del ricorso ma altresì sulla base di un secondo orientamento espresso da questa Corte (cfr.
Cass. 20601/2023 ed ancora Cass. n. 4902/2024) per il quale la costituzione in giudizio, ove anche avvenuta, come nel caso di specie, al fine di eccepire l’irritualità dell’originaria notifica per mancanza al suo interno dell’atto d’appello e del pedissequo decreto, sana ogni vizio della vocatio in ius e rende superflua ogni rinnovazione, sicché il contraddittorio in secondo grado doveva ritenersi regolare; - che, i primi tre motivi vanno, dunque, accolti, derivandone l’assorbimento del quarto e la sentenza impugnata cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo affinché proceda alla definizione nel merito della controversia, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto