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Sentenza — n. 31536/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against disciplinary dismissal, upholding the 120-day procedural deadline calculation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31536/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Antonio Galdiero's appeal against the dismissal of a public employee by ASL Napoli 2 Nord. Galdiero argued that the disciplinary procedure was invalid because the 120-day deadline for sanctions should have started from the initial notification of the infraction rather than the final report to the disciplinary office. The court found the lower court's application of the suspension of time limits correct and ruled that the deadline properly commenced upon the acquisition of the infraction notice. Consequently, the dismissal was upheld as lawful and proportional.

Regesto Legislator

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Art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001; Art. 103, comma 5, d.l. n. 18/2020: The mandatory deadline for concluding disciplinary proceedings applies to procedures initiated after February 23, 2020, and runs from the acquisition of the infraction notice, not the initial report.

Parole chiave

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public service disciplinary dismissal 120 day procedural deadline suspension of time limits acquisition of infraction notice proportionality of sanction responsabilità disciplinare licenziamento del pubblico dipendente revoca disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
14896/2024) nel senso che “il termine perentorio di conclusione del procedimento disciplinare previsto dall’art. 55-bis, comma 4, d.lgs.
Art. 103, comma 5, d.l. n. 18/2020, conv. con modif. in l. n. 27/2020
Art. 37, comma 1, d.l. n. 23/2020, conv. con modif. in l. n. 40/2020
Art. 1175 c.c.
Art. 1375 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1867/2024
Cass. n. 1867/2024) nel senso che la sospensione dei termini per i procedimenti disciplinari e la successiva proroga si applicano ai procedimenti iniziati successivamente al 23.2.2020 e non solo a quelli pendenti e quanto al secondo (cfr.
Cass. n. 14896/2024
Cass. n. 14896/2024) nel senso che “il termine perentorio di conclusione del procedimento disciplinare previsto dall’art.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 6230-2024 proposto da: GALDIERO ANTONIO, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato SEVERINO NAPPI che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro ASL - AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 10, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 209/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/01/2024 R.G.N. 758/2022;

Oggetto LICENZIAMENTO LEGGE 92/2012 R.G.N.6230/2024 Cron. Rep. Ud.05/11/2024 PU udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/2024 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA FILIPPI, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato CARLO CALENDA per delega verbale avvocato SEVERINO NAPPI; udito l'avvocato MARIA STELLA COCCIA per delega verbale avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO. FATTI DI CAUSA - Con sentenza del 16 gennaio 2024, la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli Nord e rigettava la domanda proposta da Antonio Galdiero nei confronti della ASL Napoli 2 Nord avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al Galdiero, in servizio presso la ASL quale direttore della UOC Gestione Risorse tecniche e tecnologiche, per l’addebito di inadempienze ed omissioni procedurali nell’affidamento di appalti. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto essere il licenziamento intimato esente dalle censure mosse dal Galdiero quanto alla tardività delle contestazioni, per essere stato il medesimo messo a conoscenza delle anomalie riscontrate dall’ANAC e oggetto di approfondimento da parte della ASL datrice in tempo reale con salvaguardia del diritto di difesa e per risultare rispettato il termine perentorio di 120 giorni per l’irrogazione della sanzione disciplinare, quanto alla genericità della contestazione per avere il Galdiero partecipato in contraddittorio al procedimento esitato nella delibera dell’ANAC, quanto al merito per trattarsi di condotte non rispondenti come sostenuto dal Galdiero a prassi aziendali ed insuscettibili di essere valutati di rilevanza marginale per gli evidenti rischi di elusione della normativa anticorruzione e per il potenziale danno all’immagine della ASL, concludendo nel senso della proporzionalità della sanzione in ragione dell’idoneità della condotta non rispondente ai canoni di legge ad incidere sul vincolo fiduciario in particolare in considerazione dell’importanza del settore di competenza sotto il profilo tanto economico che normativo. - Per la cassazione di tale decisione ricorre il Galdiero, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la ASL Napoli 2 Nord. - Il Procuratore generale ha depositato la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE - Con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 applicabile ratione temporis, 103, comma 5, d.l. n. 18/2020, conv. con modif. in l. n. 27/2020, 37, comma 1, d.l. n. 23/2020 conv. con modif. in l. n. 40/2020, 1175 e 1375 c.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale in ordine all’eccezione di decadenza dall’azione disciplinare per violazione del termine perentorio di 120 giorni per la conclusione del relativo procedimento, per aver applicato la sospensione dei termini per i procedimenti disciplinari del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche pendenti alla data del 23.2.2020 o con inizio a quella successivo e per aver fissato la decorrenza del termine dalla data di segnalazione dell’infrazione all’Ufficio del procedimento disciplinare e non dalla data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione. - Il motivo si rivela infondato sotto entrambi i profili contrastando le censure svolte con gli orientamenti invalsi nella giurisprudenza di questa Corte espressasi quanto al primo profilo (cfr.

Cass. n. 1867/2024) nel senso che la sospensione dei termini per i procedimenti disciplinari e la successiva proroga si applicano ai procedimenti iniziati successivamente al 23.2.2020 e non solo a quelli pendenti e quanto al secondo (cfr. Cass. n. 14896/2024) nel senso che “il termine perentorio di conclusione del procedimento disciplinare previsto dall’art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, ratione temporis applicabile, decorre dall’acquisizione della notizia dell’infrazione, da individuarsi all’esito di tutti quegli accertamenti che, secondo una valutazione di ragionevolezza da compiersi ex ante, avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione della condotta addebitata o di quelle connesse, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione” - Il ricorso va, dunque, rigettato. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di co