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Ordinanza — n. 31471/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a clerical error naming the wrong appellate court in a cassation order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31471/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court granted a request to correct a material error in a previous cassation order. The applicant argued that the lower court designated for retrial was incorrectly listed as the Court of Appeal of Catanzaro instead of the Court of Reggio Calabria. The court ruled that this mistake was a mere oversight amendable under the statutory provision for correcting material errors, thereby ordering the correction of the document.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; The court may correct material errors resulting from mere negligence in judicial documents, ensuring the correct designation of the lower court for retrial is restored.

Parole chiave

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material error correction clerical mistake remedy cassation order amendment wrong court designation mere negligence standard rettificazione della decisione esame di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
Rilevato che: Ouedraogo Madi ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. contro l’ordinanza n.
art. 391 bis c.p
Rilevato che: Ouedraogo Madi ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. un. 9438 del 2002
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. un. 9438 del 2002; Cass.
Cass. n. 10203 del 2009
9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass.
Cass. n. 21213 del 2013
10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 683-2020 proposto da: OUEDRAOGO MADI, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC degli avvocati CARLO LUIGI ISABELLA, IVANA CALCOPIETRO, che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE (già C.T. di CROTONE - DI REGGIO CALABRIA), presso la PREFETTURA UTG DI CROTONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso ii cui uffici domicilia in ROMA ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12; -resistente con mandato - Oggetto Correzione errore materiale R.G.N.683 /2020 Cron.

Rep. Ud.26/11/2024 CC per la correzione dell'ordinanza n. 13094/2021 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DI ROMA, depositata il 14/05/2021, R.G.N. 683/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. Rilevato che: Ouedraogo Madi ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. contro l’ordinanza n. 13094/2021 emessa il 22 dicembre 2020 e pubblicata il 14 maggio 2021, con cui questa Corte, ha accolto il ricorso proposto da quest’ultimo, nei confronti del Ministero dell’Interno e rinviato la causa al giudice a quo per un nuovo esame della controversia, in base ai principi enunciati nella stessa ordinanza.

La Corte, tuttavia, nel dispositivo della sentenza ha indicato quale Giudice del rinvio, la Corte di appello di Catanzaro, in luogo del Tribunale di Reggio Calabria. Rileva il Collegio che l’errore costituisce frutto di mera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso al rimedio della correzione dell'errore materiale; pertanto, il ricorso va accolto nei termini che seguono, come riportati in dispositivo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. un. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

La Corte dispone che nell’ordinanza di questa Corte di cassazione n. 13094/2021 in particolare nel dispositivo (alla pagina 7, terza riga), sia corretta l’indicazione di “Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione” che deve leggersi ed intendersi “Tribunale di Reggio Calabria, in persona di diverso magistrato”.Dispone l’annotazione a margine dell’originale del provvedimento. Co