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Ordinanza — n. 31470/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses pension overpayment claim, ruling reliance protection applies only after definitive liquidation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31470/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected Vincenzo Russo's appeal against the Court of Appeal of Turin regarding an overpayment of €14,212.27 in pension benefits. Russo argued that the pension institute failed to prove when valuation coefficients became available and claimed protection of legitimate reliance on the provisional liquidation. The court held that reliance protection only attaches upon a formal, definitive liquidation decision, which had already occurred, rendering the sums repeatable despite the institute's error.

Regesto Legislator

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Art. 52 comma 1 legge n. 88/1989; Art. 13 comma 1 legge n. 412/1991: The principle of non-repetition of amounts collected in good faith applies only following a formal and definitive liquidation decision communicated to the recipient, not during the provisional phase.

Parole chiave

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pension liquidation reliance protection non-repetition principle provisional pension institute error definitive decision overpayment claim ricalcolo della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 52 comma 1 legge n. 88/1989
La Corte d’appello, da parte sua, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Inps, rilevato che ai sensi dell’art. 52 1° comma della legge n.
Art. 13 comma 1 legge n. 412/1991
88/1989, le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione, ha ritenuto che ai sensi dell’art. 13 comma 1 della legge n.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per non avere l’ente previdenziale comprovato in giudizio la data in cui furono resi disponibili dall’Istat i coefficienti di rivalutazione delle pensioni.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 10337/2023
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19758-2019 proposto da: RUSSO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN; -controricorrente - avverso la sentenza n. 129/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 28/02/2019 R.G.N. 836/2017;

Oggetto Ripetizione Indebito previdenziale R.G.N.19758/2019 Cron. Rep. Ud.26/11/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. Rilevato che: Con sentenza del giorno 28.2.2019 n. 129, la Corte d’appello di Torino, accoglieva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva accolto il ricorso di Russo Vincenzo nei confronti dell’Inps, volto a chiedere che non fosse dovuta la somma di € 14.212,27, richiesta in restituzione dall’Istituto previdenziale quale indebito scaturito dalla riliquidazione della pensione, per trasformazione da provvisoria a definitiva.

Il Tribunale aveva accolto il ricorso, perché l’indebito dipendeva da un errore dell’Inps emendato solo cinque anni dopo, a cui il pensionato non aveva in alcun modo concorso, né era stato dimostrato che il ritardo nella trasformazione della pensione da provvisoria a definitiva era dipeso dall’indisponibilità dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni figurative per mobilità: pertanto, i ratei riscossi erano irripetibili, perché l’errore non era imputabile al percipiente e per la tutela del ragionevole affidamento nella liquidazione, ancorché in via provvisoria.

La Corte d’appello, da parte sua, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Inps, rilevato che ai sensi dell’art. 52 1° comma della legge n. 88/1989, le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione, ha ritenuto che ai sensi dell’art. 13 comma 1 della legge n. 412/1991, di interpretazione autentica dell’art. 52 comma 2 della legge n. 88/1989, il principio di irripetibilità dei ratei riscossi in buona fede vale solo in caso di formale e definitivo provvedimento di liquidazione della pensione di cui sia stata data espressa comunicazione all’interessato, viziato da errore imputabile al solo ente erogatore, anche se le omesse o incomplete segnalazioni da parte del pensionato, incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non fossero già conosciute dall’ente, consentiva la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.

La Corte del merito aveva accertato che nel provvedimento di liquidazione della pensione era contenuta la precisazione che la liquidazione era stata effettuata sulla base dei coefficienti di rivalutazione “attualmente disponibili”, quindi, l’assicurato era stato avvertito che l’importo della pensione avrebbe potuto subire modificazioni. Avverso tale sentenza Vincenzo Russo ricorre per cassazione sulla base di due motivi illustrati da memoria, mentre l’Inps ha resistito con controricorso. Il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per non avere l’ente previdenziale comprovato in giudizio la data in cui furono resi disponibili dall’Istat i coefficienti di rivalutazione delle pensioni. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione della tutela dell’affidamento. Il primo motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la statuizione espressa dalla Corte del merito della ripetibilità delle erogazioni oggettivamente indebite, circostanza che la Corte d’appello ha accertato essere pacifica, e ciò, in quanto, l’Istituto aveva riscontrato una differenza tra il procedimento di liquidazione provvisoria della pensione e il procedimento di liquidazione definitiva, mentre il momento della acquisizione della disponibilità dei coefficienti di rivalutazione è stato un profilo che la Corte territoriale ha ritenuto non rilevante.

Il secondo motivo è infondato. La Corte d’appello ha correttamente statuito che il ricorrente era stato reso edotto fin dal 2011 del carattere provvisorio della liquidazione e l’affidamento è tutelato da quando si perfeziona il procedimento definitivo di pensione. Pertanto nella specie il ricorrente non poteva invocare nessun legittimo affidamento tutelabile (cfr. Cass. n. 10337/2023). Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese di lite, secondo quanto meglio indicato in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a versare all’Inps le spese di lite che liquida nell’importo di € 2.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese generali oltre agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per