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Ordinanza — n. 31462/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding CIG integration benefits, ruling timely notification of self-employment status is mandatory.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31462/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Eduardo Falletta's appeal against the Second Instance Court's rejection of his claim for CIG integration benefits. Falletta argued that his February 15, 2012 notification of self-employment status satisfied the legal requirement for compatibility verification. The court rejected this, holding that the notification was untimely as it arrived over 24 hours after the integration suspension, violating the strict deadline for preventive communication. Consequently, the court affirmed the lower court's decision to deny the benefits and ordered Falletta to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 8 comma 5 del DL n. 86 del 1988, conv. nella l. n. 160 del 1988; In matters of CIG integration benefit forfeiture, the beneficiary bears the burden of providing the INPS with a preventive communication of any other work activity, even if compatible, to allow the Institute to verify the compatibility of the activity with the continuation of the underlying employment.

Parole chiave

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CIG integration benefits preventive notification requirement self-employment status timeliness of communication INPS compatibility verification forfeiture of social benefits burden of proof on beneficiary integrazione insufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 8 comma 5 del DL n. 86 del 1988, conv. nella l. n. 160 del 1988
Considerato che:Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 8 comma 5 del DL n.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24644/2023
Cass. n. 24455/2017
Cass. n. 28407/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4176-2019 proposto da: FALLETTA EDUARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI n.55, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ANTONIO SINESIO, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO CAPONNETTO; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 212/2018 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 25/07/2018 R.G.N. 81/2016;

Oggetto CIG decadenza R.G.N.4176/2019 Cron. Rep. Ud.26/11/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. Rilevato che: Con sentenza del giorno 25.7.2018 n. 212, la Corte d’appello di Caltanissetta, rigettava il gravame proposto da Eduardo Falletta, avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta che aveva respinto il ricorso di quest’ultimo nei confronti dell’Inps, volto a chiedere la corresponsione del trattamento di Cig, autorizzata il 31.1.2012 e comunicata il 10.2.2012, avendo egli, a sua volta, comunicato in data 15.2.2012, di essere titolare di partita Iva fin da epoca precedente all’ammissione del lavoratore alla Cig, quando era dipendente di un ente di formazione professionale.

La Corte d’appello, per quanto d’interesse, rigettava il gravame del Falletta, ritenendo priva di significato la distinzione operata dall’appellante tra attività iniziata prima dell’integrazione salariale, come nella specie, che a suo avviso non richiedeva alcuna comunicazione preventiva all’Inps, secondo il tenore letterale dell’art. 8 comma 5 delDL n. 86/1988, conv. in legge n. 160/1988, e quella iniziata nel corso dell’integrazione salariale stessa che, invece, era soggetta all’onere della predetta comunicazione, in quanto secondo la Corte del merito, la norma da ultimo citata ha come scopo quello di consentire sempre all’Istituto la verifica circa la compatibilità tra attività svolta e integrazione salariale ricevuta.

Avverso tale sentenza, Falletta Eduardo ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre l’Inps ha resistito con controricorso. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che:Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 8 comma 5 del DL n. 86/1988, convertito in legge n. 160/1988, perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che non fosse stato assolto, da parte del ricorrente, l’obbligo di comunicazione preventiva dello svolgimento di altra attività lavorativa, al fine della fruizione dell’integrazione salariale, in quanto ciò era avvenuto con la comunicazione del 15 febbraio 2012.

Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale, l'art. 8, comma 5, del d.l. n. 86 del 1988, conv. nella l. n. 160 del 1988, si interpreta nel senso che il beneficiario del trattamento ha l'onere di dare all'INPS la preventiva comunicazione dello svolgimento di attività lavorativa, ancorché compatibile con detto trattamento, quale quella temporanea o saltuaria, allo scopo di consentire all'Istituto la verifica circa la compatibilità dell'attività da svolgere con il perdurare del lavoro presupposto dell'integrazione salariale” (Cass. n. 24644/2023, 24455/2017,28407/2017).

A tale orientamento, va data continuità, avendo la Corte d’appello accertato che la comunicazione del lavoratore all’Inps del 15.2.2012, al fine di rendere edotto l’Istituto previdenziale della titolarità della partita Iva, non era stata tempestiva, perché comunicata oltre le ventiquattro ore dalla comunicazione della sospensione dell’attività lavorativa del 10.2.2012, volta al riconoscimento dell’integrazione salariale (che era operante fin dal 31.1.12), cfr. foglio 7 della sentenza impugnata. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese di liteliquidate nella misura indicata in dispositivo.Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite, che liquidain € 2.000,00 per compensi professionali , € 200,00 per esborsi oltre il 15% per spese generalied accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma