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Ordinanza — n. 31460/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, overturning lower court pension recalculation based on incorrect mobility period rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31460/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed the INPS's appeal against the Palermo Court of Appeal's decision regarding pension recalculation for workers in mobility. The lower court incorrectly applied Article 8 of Law 155/1981, using a ten-year reference period, whereas the INPS argued for the specific twelve-month rule under Article 7 of Law 223/1991. The court found the lower court's application erroneous and ordered the judgment to be quashed and remanded for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 7 comma 9 della legge n. 223/1991; Art. 8 della legge n. 155/1981: For workers in mobility, the pensionable remuneration for figurative contributions must be calculated based on the actual salary corresponding to the extraordinary integration allowance, not a virtual ten-year average.

Parole chiave

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pension recalculation mobility period figurative contributions extraordinary integration Cassation quashing remand for retrial INPS appeal ricalcolo della rendita di invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 7 comma 9 della legge n. 223/1991
223 del 1991, art. 7, commi 1 e 9) che, ai fini della contribuzione figurativa per cassa integrazione e mobilità, fanno riferimento al concetto di retribuzione valevole per il calcolo della integrazione salariale straordinaria».
Art. 8 della legge n. 155/1981
155 del 1981, art. 8, comma 1, che disciplina ipotesi del tutto diverse, mentre avrebbe dovuto applicare le specifiche previsione di legge (L.
Art. 4 comma 16 del d.l. n. 463/1983
Art. 3 del d.lgs. n. 503/1992
Art. 360 primo comma n.3 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Lav. 14/02/2022 n.4724
In fattispecie sostanzialmente sovrapponibile Cass. Sez. Lav. 14/02/2022 n.4724 ha ritenuto che: «dai dati normativi riportati si evince, come già rilevato da questa Corte (Cass.
Cass. nr. 6161 del 2018
14/02/2022 n.4724 ha ritenuto che: «dai dati normativi riportati si evince, come già rilevato da questa Corte (Cass. nr. 6161 del 2018, seguita di recente da Cass., VI sez, nr.
Cass., VI sez, nr. 17044 del 2021
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31284/2019 R.G. proposto da : I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avvocato PATTERI ANTONELLA unitamente agli avvocati PREDEN SERGIO, CALIULO LUIGI -ricorrente- contro AMENTA IGNAZIO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1214/2018 pubblicatail 12/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n.1214/2018 pubblicata il 12 aprile 2019, ha rigettato il gravame proposto dall’I.N.P.S. nella controversia con Ignazio Amenta.

2. La controversia ha per oggetto il diritto al ricalcolo della pensione del lavoratore già collocato in mobilità ex artt.3 comma 4 bis della legge n.223/1991 e dell’art.8 della legge n.155/1981.

3. Il Tribunale di Palermo accoglieva le domande proposte da Amenta.

4. La corte territoriale ha ritenuto che per i lavoratori che abbiano maturato il diritto a pensione durante il periodo di mobilità il valore della retribuzione pensionabile debba essere determinato con riferimento ai dodici mesi precedenti l’inizio del trattamento di mobilità.

5. Per la cassazione della sentenza ricorre l’I.N.P.S., con ricorso affidato ad un unico motivo. Amenta è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il motivo unico il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.7 comma 9 della legge n.223/1991, dell’art.8 della legge n.155/1981, dell’art.4 comma 16 del d.l. n.463/1983, dell’art.3 del d.lgs. n. 503/1992, in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ.

2. Deduce che il computo del valore da attribuire ai contributi figurativi accreditati a fronte di periodi di mobilità è specificamente disciplinato dall’art.7 comma 9 legge n.223/1991; e che in ogni caso deve farsi applicazione della regola generale stabilita dall’art.3 d.lgs. n.503/1992, in forza della quale la retribuzione pensionabile si determina con riferimento ai dieci anni precedenti la decorrenza della pensione.

3. Il motivo è fondato.

4. In fattispecie sostanzialmente sovrapponibile Cass. Sez. Lav. 14/02/2022 n.4724 ha ritenuto che: «dai dati normativi riportati si evince, come già rilevato da questa Corte (Cass. nr. 6161 del 2018, seguita di recente da Cass., VI sez, nr. 17044 del 2021), che per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre utilizzare la retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare l'importo dell'indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro;

13. come correttamente rilevato dall'Inps, il valore della contribuzione figurativa per mobilità deve essere calcolato utilizzando non un dato virtuale, bensì il dato reale corrispondente alla retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale;

14. la Corte di merito ha errato nel fare applicazione della L. n. 155 del 1981, art. 8, comma 1, che disciplina ipotesi del tutto diverse, mentre avrebbe dovuto applicare le specifiche previsione di legge (L. n. 155 del 1981, art. 8, comma 4 e L. n. 223 del 1991, art. 7, commi 1 e 9) che, ai fini della contribuzione figurativa per cassa integrazione e mobilità, fanno riferimento al concetto di retribuzione valevole per il calcolo della integrazione salariale straordinaria».

5. La corte territoriale ha errato nell’applicare alla fattispecie concreta l’art.8 comma 2 legge n.155/1981, mentre avrebbe dovuto applicare le disposizioni richiamate nel principio di diritto sopra richiamato, ed in particolare l’art.7 comma 9 della legge n.223/1991.

6. Per questi motivi il ricorso deve essere accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo che, in diversa com