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Ordinanza — n. 31459/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses taxpayer appeal, ruling retroactive favorable law applies only to tax and valuation fines, not administrative penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31459/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a lower court's confirmation of a fine for irregular employment. The taxpayer argued that the principle of favor rei should apply to extend a more favorable prescription period to administrative penalties, but the tax authority contended this principle is limited to fiscal matters. The court rejected the appeal, holding that the principle of retroactivity for more favorable laws applies exclusively to tax and valuation infractions, not to general administrative penalties. Consequently, the original fine stands, and the taxpayer is ordered to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 3 d.lgs. 472/1997; Art. 28 legge 689/1981: The principle of retroactivity for the more favorable law applies only to tax and valuation infractions, not to administrative monetary penalties.

Parole chiave

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favor rei principle administrative penalties retroactivity of law prescription periods tax valuation infractions Cassazione Roma labor law sanctions sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 3 d.lgs. 472/1997
611221 - 01), in materia di sanzioni amministrative pecuniarie non si applica il principio di retroattività della legge più favorevole, previsto dall'art. 3 del d.lgs.
Art. 28 legge 689/1981
Art. 1 comma 3 decreto legge 12 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso ar
Art. 3 comma 3 decreto legislativo 472 del 1997
611221 - 01), in materia di sanzioni amministrative pecuniarie non si applica il principio di retroattività della legge più favorevole, previsto dall'art. 3 del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 356 del 13/01/2010
Invero, secondo Sez. U, Sentenza n. 356 del 13/01/2010 (Rv.
Cass. n. 3688 del 2016
Nel medesimo senso, Cass. n. 3688 del 2016 e Sez.
Sez. 5, Sentenza n. 7689 del 27/03/2013
3688 del 2016 e Sez. 5, Sentenza n. 7689 del 27/03/2013 (Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24871-2019 proposto da: IL CAPO S.A.S. DI PATTI MASSIMO C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIANGIACOMO PORRO 26, presso lo studio dell'avvocato CESARE SANZI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI MONFORTE; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 14/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 14/01/2019 R.G.N. 105/2014;

Oggetto R.G.N.24871/2019 Cron. Rep. Ud.12/06/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 14.1.19, la corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza di tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione di Milazzo, che aveva rigettato l’opposizione ad ingiunzione con cui era stata applicata la sanzione per violazione dell’articolo 3 decreto-legge 12 del 2002 convertito in legge 73 2002 per euro 99.697 in relazione a sette lavoratori non regolarizzati.

In particolare, riteneva la corte territoriale che era applicabile la disciplina della prescrizione quinquennale di cui all’articolo 28 legge 689 del 1981, decorrente dalla data dell’ingiunzione , e non l’articolo 20 del decreto legislativo 472 del 1997,per il quale la prescrizione matura il 31 dicembre del quinto anno successivo all’infrazione, e ciò perché quest’ultima riguardava l’entità delle sanzioni e non la sorte capitale. Ha ritenuto altresì che il principio del favor rei nella successione delle l eggi ex decreto - legge 472 del 1997 riguarda solo le sanzioni tributarie e valutarie.

Avverso tale sentenza ricorre la contribuente per due motivi, cui resiste Agenzia delle entrate con controricorso. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 1 comma 3 decreto legge 12 del 2002, 3 comma 3 decreto legislativo 472 del 1997 e 28 legge 689 del 1981, per mancata applicazione del criterio del favor rei, sebbene la prescrizione abbia natura sostanziale. Il secondo motivo deduce violazione delle norme predette altresì per avere la corte territoriale escluso il favor reiper non essere la norma di carattere tributario.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono infondati. Invero, secondo Sez. U, Sentenza n. 356 del 13/01/2010 (Rv. 611221 - 01), in materia di sanzioni amministrative pecuniarie non si applica il principio di retroattività della legge più favorevole, previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 soltanto perle infrazioni valutarie e tributarie, e ciò tenuto conto della peculiarità sostanziale che caratterizza le rispettive materie. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non applicabile, alle sanzioni amministrative in materia di omessa registrazione nelle scritture contabili dei lavoratori dipendenti, previste dal terzo comma dell'art. 3 del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. in legge 23 aprile 2002, n. 73, la modifica apportata a detta norma dall'art. 36-bis, comma 7, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in legge 8 aprile 2006, n. 248 e più favorevole al contribuente).

Nel medesimo senso, Cass. n. 3688 del 2016 e Sez. 5, Sentenza n. 7689 del 27/03/2013 (Rv. 626137 -01) hanno precisato che, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie non si applica il principio di retroattività della legge più favorevole, previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 472/97 limitatamente alle infrazioni valutarie e tributarie, e ciò tenuto conto della peculiarità sostanziale che caratterizza le rispettive materie, e che non consente l'estensione della disciplina dell'una all'altra materia.Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 8.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso ar