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Ordinanza — n. 31457/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses late appeal against social security ruling for exceeding statutory time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31457/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible due to significant procedural delay in filing. The appellant challenged a second-instance judgment confirming a partial tax objection regarding social security contributions and penalties, arguing violations of civil code articles 2094 and 2697. The court rejected these claims because the appeal was notified months after the short statutory deadline for filing had expired.

Regesto Legislator

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Art. 36, 37, 38 c.p.c.; Art. 160 c.p.c.: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the statutory time limit for filing, regardless of the substantive merits of the arguments raised.

Parole chiave

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procedural delay statutory time limit inadmissible appeal social security contributions civil procedure code revoca dell'opposizione motivi di cassazione diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 2094 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 281 sexies c.p.c.
articolo 2094 c.c
CONSIDERATO CHE: I motivi di ricorso deducono violazione dell’articolo 2094 c.c., vizio di motivazione della sentenza impugnata, violazione dell’articolo 2094 e 2697 c.c., e infine violazione dell’articolo 2697 c.c.
articolo 2697 c.c
CONSIDERATO CHE: I motivi di ricorso deducono violazione dell’articolo 2094 c.c., vizio di motivazione della sentenza impugnata, violazione dell’articolo 2094 e 2697 c.c., e infine violazione dell’articolo 2697 c.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14424-2019 proposto da: A.T.A. - ARTE TURISMO AMBIENTE SOC. COOP. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO TORINO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO; -controricorrente - Oggetto R.G.N.14424/2019 Cron.

Rep. Ud.12/06/2024 CC nonché contro S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; -intimata - avverso la sentenza n. 679/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 25/10/2018 R.G.N. 763/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 25.10.18 la corte d’appello di L’Aquila ha pronunciato sentenza ex articolo 281 sexies codice di rito che confermava la sentenza del 2017 del tribunale di Avezzano, che aveva parzialmente accolto l’opposizione a cartella del contribuente in epigrafe solo per la parte relativa a sanzioni dovute all’esito di Corte cost. n. 254 del 14.

Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per quattro motivi, cui resiste l’Inps. Il procuratore del ricorrente ha quindi rinunciato al mandato. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: I motivi di ricorso deducono violazione dell’articolo 2094 c.c., vizio di motivazione della sentenza impugnata, violazione dell’articolo 2094 e 2697 c.c., e infine violazione dell’articolo 2697 c.c. e nullità della sentenza per motivazione apparente.

Il ricorso è inammissibile perché tardivo: invero, l’Inps ha notificato la sentenza il 21.12.18 e il ricorso è stato notificato solo il 26.4.19 quando il termine breve per l’impugnazione era già decorso. Spese secondo soccombenza.Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2200 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.