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Ordinanza — n. 31428/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court rules INPS contribution disputes fall under the employer's location tribunal, not the INPS office location. The court clarifies territorial jurisdiction for opposition proceedings against INPS payment orders. The court determines that the violation occurred where payment was due, establishing the employer's location as the competent venue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31428/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the Caltagirone Tribunal's jurisdictional objection inadmissible and remitted the case to the Catania Tribunal. The lower court argued competence lay where the INPS office was located, while the opposing party contended it should be where the employer resides. The court ruled that since the obligation is portable and payment was due at the INPS office, the violation occurred there, making the employer's location the proper venue for the dispute.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.Lgs. 150/2011; Art. 1182, comma 3, cod. civ.; Art. 444, comma 3, cod. proc. civ.: In proceedings opposing INPS payment orders for unpaid contributions, territorial jurisdiction belongs to the tribunal of the employer's location, as the violation occurs where payment was legally due.

Parole chiave

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territorial jurisdiction INPS contribution disputes employer location venue portable obligation competence regulation incompetenza territoriale incasso dei contributi di mantenimento categorie di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del d.lgs. n. 150/2011
Trattandosi di giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, trova applicazione l’art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, ai sensi del quale la competenza territoriale si radica preso il luogo della commessa violazione.
Art. 1182, comma 3, cod. civ.
Nel caso, si tratta di omesso pagamento di contributi, sicchè vale la regola dell’art. 1182, comma 3, cod.
Art. 444, comma 3, cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10055/2020
Cass. n. 30472/2019
Cass. n. 6178/2019
Cass. n. 10702/2015
Cass. n. 23893/2004
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza d'ufficio n. 8789- 2024 proposto da: TRIBUNALE di CALTAGIRONE, con ordinanza R.G.N. 970/2023 del 19/04/2024, nel procedimento pendente tra: GUCCIONE SALVATORE EDMONDO; I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal Consigliere Dott. SIMONA MAGNANENSI; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA PIRONE ha depositato conclusioni scritte. Oggetto R.G.N.8789/2024 Cron. Rep. Ud.17/10/2024 CC RILEVATO IN FATTO Il Tribunale di Caltagirone, con ordinanza del 19 aprile 2024, ha sollevato conflitto di competenza con il Tribunale di Catania che, in relazione al ricorso in opposizione a due ordinanze- ingiunzione emesse da INPS per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti della società Guccione srl, aveva ritenuto competente il Tribunale del luogo in cui aveva sede l’impresa.

Il Tribunale remittente ritiene, invece, che la competenza ex art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 sia radicata in capo al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, ossia del luogo in cui ha sede l’Ente (INPS) che doveva ricevere i pagamenti dei contributi e che ha proceduto alla contestazione delle violazioni. Il PG ha concluso per la competenza del Tribunale di Catania.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va dichiarata la competenza del Tribunale di Catania. Trattandosi di giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, trova applicazione l’art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, ai sensi del quale la competenza territoriale si radica preso il luogo della commessa violazione. Nel caso, si tratta di omesso pagamento di contributi, sicchè vale la regola dell’art. 1182, comma 3, cod. civ. secondo cui il debito relativo a crediti pecuniari, quali sono quelli contributivi, va adempiuto al domicilio del creditore, nella specie INPS; essendo l’obbligazione portable, la violazione si consuma nel luogo in cui il pagamento doveva essere effettuato, dunque presso la sede dell’ente creditore.Sul punto, questa Corte ha ripetutamente affermato che, ai sensi dell’art. 444, comma 3 , cod. proc. civ., le controversie inerenti agli obblighi dei datori di lavoro e all’applicazione delle relative sanzioni civili rientrano nella competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l’ufficio dell’ente previdenziale, per tale intendendosi quello che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l’eventuale eccedenza (Cass. n. 10055/2020, n. 30472/2019; n. 6178/2019; n. 10702/2015, n. 23893/2004ex multis).

Nel caso di specie, poiché è stata la sede territoriale dell’INPS di Catania a procedere alla contestazione e ad emettere le ordinanze-ingiunzione, senza che risulti un coinvolgimento dell’ufficio INPS di Caltagirone, il pagamento dei contributi andava eseguito alla sede di Catania. Ne deriva la competenza del Tribunale di Catania, quale luogo della violazione per cui è causa. Non v'è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d'ufficio. PQM La Corte regola la competenza in favore del Tribunale di Catania, dinanzi al quale rimette parti e cau