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Ordinanza — n. 31408/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses constitutional appeal against Supreme Court ruling on school director conduct as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31408/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Angelo Scassa's extraordinary appeal inadmissible and ordered him to pay litigation costs. Scassa challenged a Supreme Court decision rejecting his claim for damages against school director Alma Concati, alleging procedural errors and violations of constitutional rights. The court ruled that the grievances raised were not admissible under Article 111 of the Constitution and constituted mere errors of law rather than the specific factual errors required for revocation.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; Art. 395 c.p.c.: An appeal to the Constitutional Court is inadmissible if the alleged errors do not meet the strict criteria of Article 395, specifically regarding the exclusion of interpretative or evaluative errors from the scope of revocable mistakes.

Parole chiave

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extraordinary appeal constitutional review error of law school director liability litigation costs indennità scolastica ricorso per risarcimento danni risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
Angelo Scassa propone ricorso straordinario ex art. 111 Cost. nonché ai sensi dell’art.
Art. 395, comma quarto, cod. proc. civ.
nonché ai sensi dell’art. 395, comma quarto, e dell’art.
Art. 391-bis cod. proc. civ.
395, comma quarto, e dell’art. 391-bis cod. proc. civ. avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 111 Cost
Angelo Scassa propone ricorso straordinario ex art. 111 Cost.
art. 391-bis cod. proc. civ
395, comma quarto, e dell’art. 391-bis cod. proc. civ.
artt. 111 Cost
Con il ricorso presentato ai sensi degli artt. 111 Cost.,395, comma quarto, e 391-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 19/07/2024, n. 20013
Cass. Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3245/2024 R.G. proposto da : Scassa Angelo, rappresentato e difeso dall’Avv. Luciana Imperato, costituita quale nuovo difensore a seguito della rinuncia al mandato dell’avv. Luciano Faraon, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata deldifensore ex art. 16 - sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012 -ricorrente- contro Ministerodell'istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia -controricorrente- nonchécontro Concati Alma, rappresentata e difesa dall’Avv.

Roberto Carapelle, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata de l difensoreex art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012 -controricorrente- avverso l’ordinanza della Corte Suprema di cassazione n. 21574/2023 depositata il 20/07/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024 dal Consigliere Ileana Fedele. FATTI DI CAUSA 1. Angelo Scassa propone ricorso straordinario ex art. 111 Cost. nonché ai sensi dell’art. 395, comma quarto, e dell’art. 391-bis cod. proc. civ. avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 21574 del 20 luglio 2023, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dal medesimo Scassa avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, che aveva a sua volta rigettato la domanda avanzata dallo stesso per il risarcimento del danno per condotta vessatoria asseritamente attribui ta alla dirigente scolastic a dell’I.I.S.Beccari di Torino, Alma Concati.

2. Il Ministero dell’istruzione e del merito nonché la dirigente scolastica, Alma Concati, resistonocon controricorso. 3.Il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente va dato atto che, per effetto della costituzione del nuovo difensore che assiste il ricorrente, non vi è luogo a rinviare la trattazione del ricorso, secondo l’istanza avanzata dall’Avv. Faraone nell’atto con cui ha comunicato di aver declinato il mandato.

2. Con il ricorso presentato ai sensi degli artt. 111 Cost.,395, comma quarto, e 391-bis cod. proc. civ., si intende impugnare l’ordinanza sopra indicata, appellandosi agli artt. 111, 24 e 97 Cost., perché sarebbe stata negata la verità ed impedito di tutelare i diritti del ricorrente, e perché i giudici sarebbero incorsi nei seguenti errori revocatori: in relazione al primo motivo di ricorso, omessa pronuncia in ordine alla falsità della documentazione prodotta dalla dirigente scolastica; in relazione al terzo motivo, errata valutazione in ordine alla eccezione di giudicato.

3. Le censure, siccome proposte, sono palesemente inammissibili, non essendo stato prospettato un mezzo di impugnazione suscettibile di valutazione ai sensi dell’art. 111 Cost. Neppure sono configurabili, in relazione ai vizi dedotti, errori di percezione suscettibili di valutazione sotto il profilo revocatorio, venendo in rilievo,piuttosto, valutazioni in diritto . In proposito, ci si limita ad osservare che, con riferimento alla revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.:

a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti);

b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa;

c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa;

d) deve essere essenziale e decisivo;

e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte (Cass., Sez. U, 19/07/2024,n. 20013). Nella specie, come sopra riportato, si censurano le valutazioni espresse da questa Corte con riferimento ai motivi di ricorso, senza prospettare alcun errore revocatorio, escludendosi anche la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 391-bis cod. proc. civ.

4. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivoper ciascuno dei controricorrenti, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, che ha reso la prescritta dichiarazione.

5. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent e al pagamento delle spese di legittimità, che liquida per ciascuno dei controricorrenti in euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito per i l Ministero, ed oltre euro 200,00 per esborsi e d accessori di legge, quanto alla difesa della Concati, con distrazionedelle spese liquidate per quest’ultima in favore dell’Avv. Roberto Carapelle, antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1-bis, dello stesso arti