Italian Supreme Court dismisses appeal against application of minimal contributory principle to suspended work periods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the cooperative's appeal against a lower court ruling that applied the minimal contributory principle to periods of agreed work suspension. The cooperative argued that the decision violated specific construction industry regulations and collective bargaining agreements regarding leave causes. The court dismissed the appeal because the first ground was irrelevant to the judgment's reasoning, and the second failed due to the appellant's failure to cite the relevant collective agreement provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 D.L. n. 338/1989; Cass. S.U. n. 11199/2002: The minimal contributory principle applies to virtual remuneration calculated on work hours derived from collective agreements or individual contracts, even when work suspension is based on private party agreements rather than statutory or collective law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29249-2018 proposto da: COOP OMNIAJOB S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TUSCOLANA 4, presso lo studio dell'avvocato MARCO PEPE, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO;
Oggetto R.G.N.29249/2018 Cron. Rep. Ud.28/05/2024 CC -controricorrenti - avverso la sentenza n. 486/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/03/2018 R.G.N. 51/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RILEVATO CHE 1. c on la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’ appello di Milano, in parziale riforma della decisione di prime cure, ha applicato il principio del minimale contributivo in riferimento ad accordi di differimento del pagamento delle ferie, tra la società cooperativa di autotrasporti per conto terzi, in epigrafe indicata, e i soci lavoratori, che la società concretizzava con permessi non retribuiti e, in effetti, con periodi di sospensione della prestazione lavorativa riconducibili al detto accordo;
2. del pari, la Corte di merito ha applicato il medesimo principio ai periodi di omessa eroga zione della retribuzione i n mancanza della corrispondente prestazione lavorativa, in riferimento alla tredicesima e quattordicesima non corrisposte, in applicazione della regola per cui la mera mancanza di attività, addotta dalla società cooperativa, non rientrasse tra le ipotesi eccettuativedella regola del minimale contributivo ;
3. ricorre avverso tale sentenza la società cooperativa in epigrafe indicata, con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, con i quali si duole di violazione di legge, per avere la Corte di merito applicato la legislazione per le imprese edili e per avere disatteso la contrattazione collettiva nazionale;
4. resiste, con controricorso, l'INPS , ulteriormente illustrato con memoria;CONSIDERATO CHE 5. il ricorso è da rigettare perché il primo motivo di doglianza non coglie nel segno e, in ispecie, non si confronta affatto con la ratio decidendi, ben argomentata dalla Corte di merito sul tema delle sospensioni convenzionali delle prestazioni lavorative e delle correlative obbligazioni retributive;
6. invero, questa Corte ha ormai chiarito, sulla scorta di Cass. S.U. n. 11199 del 2002, che la regola del c.d. minimale contributivo di cui all'art. 1, D.L. n. 338/1989 (conv. con L. n. 389/1989), espressione del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro da assumere quale base di calcolo per la retribuzione virtuale che funge da parametro per l'obbligazione contributiva medesima, che va a tal fine rapportato a quello previsto dalla contrattazione collettiva o, se superiore, dal contratto individuale di lavoro, rimanendo pertanto la contribuzione dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazionenella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti (così Cass. n. 15120 del 2019, sulla scorta di Cass. n. 13650 del 2019, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 16859 del 2020, 23360 del 2021, Cass. n. 18954 del 2023; Cass. n. 20431/2024);
7. parte ricorrente , quanto alla previsione nella contrattazione collettiva delle causali, per le quali ha acconsentito alle assenze dei lavoratori menzionati nel ricorso per cassazione, come ragioni legittime di assenza dal servizio, posta a fondamento della seconda doglianza, ha omesso di allegare la disciplina contrattuale collettiva o di indicare dove prodotta nelle pregresse fasi di merito, onde è inibito a questa Corte di legittimità lo scrutinio della doglianza suffragata dalla fonte negoziale collettiva;
8. in conclusione, il ricorso è rigettato;
9. le spese seguono la soccombenza;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso