Cassation court declares cessation of dispute due to parties' settlement agreement and compensates litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cessation of the subject matter of the dispute following a joint request by all parties. The parties had reached a post-judicial settlement agreement via conciliation, rendering the prior appellate judgment ineffective. Consequently, the court ordered the integral compensation of litigation expenses between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375, comma 2; Art. 380-bis, 1 c.p.c.; When parties reach a settlement agreement defining the dispute, the court must declare the cessation of the subject matter, resulting in the loss of the contested judgment's efficacy and the automatic compensation of litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21678/2022 + 21708/2022R.G. proposto da TURNONE MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE DON GIOVANNI MINZONI, 9, presso lo studio dell’avvocato MARTUCCI ANGELO, rappresentat a e difes a dall'avvocato OLIVIERI MARTINA –ricorrente – contro COMUNE DI MARTINA FRANCA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OVIDIO, 20, presso lo Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – Cessazione materia del contendere R.G.N. 21678/2022 + Ud. 21/11/2024CC AULA B Sez. S4/L - R.G. 21678/2022+21708/2022 – CC 21/11/2024 - Pagina nr. 2 di 5 studio dell’avvocato GIORDANO ALESSANDRA, rappresentato e difeso dall'avvocato SCHIAVONE ENRICO CLAUDIO –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO LECCE - SEZ.DIST. DI TARANTO n. 189/2022 depositata il 04/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 21/11/2024dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 189/2022 depositata il 04/04/2022, la Corte d’appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto nella regolare costituzione del COMUNE DI MARTINA FRANCA , ha respinto l’appello proposto da MARIA GRAZIA TURNONE avverso la sentenza del Tribunale di Taranto 331/2017 pubblicata in data 26 gennaio 2017 , la quale, a propria volta, aveva rigettato la domanda della stessa MARIA GRAZIA TURNONE volta ad ottenere il pagamento da parte del COMUNE DI MARTINA FRANCA di somme a titolo di lavoro aggiuntivo e/o straordinario,di indennità di anagrafe, stato civile ed elettorale ed indennità di responsabilità Servizi Demografici per il periodo settembre\dicembre 2012.
2. Avverso tale decisione MARIA GRAZIA TURNONE ha proposto ricorso. Tale ricorso ha ricevuto una duplice iscrizione a ruolo, assumendo i numeri di registro 21678/2022 e21708/2022. In entrambi i procedimenti ha resistito con controricorso il COMUNE DI MARTINA FRANCA.
3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. e, nella Sez. S4/L - R.G. 21678/2022+21708/2022 – CC 21/11/2024 - Pagina nr. 3 di 5 camera di consiglio del 21 novembre 2024, è stata disposta la riunione dei due ricorsi, stante la totale coincidenza.
4. In entrambi i procedimenti, in data 4 luglio 2024, è stata depositata istanza richiesta congiunta per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, avendo tutte le parti del giudizio di appello sottoscritto una transazione stragiudiziale a seguito di conciliazione in sede sindacale. Con l’atto – cui è allegato il verbale di accordo sottoscritto da tutte le parti e dai procuratori–le parti chiedono “che la Ecc.ma Corte di Cassazione adìta si compiaccia dichiarare la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese e competenze di causa.”.
5. Le parti ha nno successivamente depositato memoria congiunta, insistendo in dette conclusioni. CONSIDERATOIN DIRITTO 1. La Corte deve prendere atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, in conformità al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, qualora «nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 cod. proc. civ. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso»(Cass., Sez.
Un., 11 aprile 2018, n. 8980). 2.Con la richiamata decisione si è precisato che quando le parti di una controversia danno atto di avere raggiunto la sua composizione Sez. S4/L - R.G. 21678/2022+21708/2022 – CC 21/11/2024 - Pagina nr. 4 di 5 con un accordo negoziale, «i cui termini esse possono individuare ed identificare ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite», la congiunta prospettazione della definizione della lite pendente rende non più necessario l’intervento della decisione del giudice investito della controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione dell’intervenuto accordo.
3. Ricorrono nella fattispecie le condizioni per la pronuncia di intervenuta cessazione della materia del contendere in quanto al deposito del verbale di conciliazione ha fatto seguito la richiesta congiunta delle parti. Tale dichiarazione implica necessariamente, proprio perché la Corte accerta che la controversia è ormai oggetto solo di regolazione convenzionale, la constatazione dell’automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, atteso che le parti regolandocon l’accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi di detta efficacia. Per l’esattezza, il fenomeno che si verifica non è una ‘cassazione’ della sentenza impugnata, bensì l’accertamento che la sua efficacia è venuta meno per effetto dell’accordo negoziale delle parti, perché con quest’ultimo le parti ne hanno disposto.
4. Quanto alle spese di lite, può disporsene la compensazione, conformemente al regolamento stabilito dalle parti.
5. Stante il tenore della pronuncia, non vi sono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass. n. 34025/2023; Cass. n. 23175/2015), senza che tuttavia si Sez. S4/L - R.G. 21678/2022+21708/2022 – CC 21/11/2024 - Pagina nr. 5 di 5 debba rendere formale attestazione in dispositivo di detta non sussistenza, non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame (Cass.
Sez. U, n. 4315/2020). Il meccanismo sanzionatorio di cui alla citata previsione, infatti, è applicabile solo qualora il giudizio di cassazione si concluda con l’integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, evenienza, questa, che non si realizza a fronte di una pronuncia di cessazione della materia del contendere che comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di intervenuto accordo negoziale fra le parti (Cass.
S.U. n. 8980/2018). P. Q. M. La Corte: dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso per intervenuto accordo negoziale fra le parti, determinativo del venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata; compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio. Così deciso i