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Ordinanza — n. 31315/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses INPS appeal as administrative recognition of benefits ceased the legal dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31315/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the legal matter between INPS and Silvia Machì ceased due to the administrative recognition of benefits. Although INPS argued that automaticity principles did not apply to independent contractors, the court noted the social security institute had already granted the requested indemnity. Consequently, the court ruled that no further judicial intervention was necessary as the substantive issue was resolved administratively.

Regesto Legislator

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Art. 2116 cod. civ.; Art. 15 d.lgs. n. 22/2015: When an administrative authority recognizes a benefit previously denied in litigation, the legal dispute is considered ceased, rendering further judicial proceedings unnecessary.

Parole chiave

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cessation of legal matter administrative recognition social security benefits independent contractor status indemnity DIS-COLL indennità di disoccupazione dell'assicurato prestazione non contributiva prestazione all'indipendente

Disposizioni normative citate

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Art. 2116 cod. civ.
Art. 15 d.lgs. n. 22/2015
Art. 2 commi da 26 a 37 della legge n.335/1995
Art. 59 comma 16 della legge n.449/1997
D.M. 04/04/2002, n.23484
Con il motivo unico il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt.2 commi da 26 a 37 della legge n.335/1995, dell’art.59 comma 16 della legge n.449/1997, del D.M. 04/04/2002, n.23484, della legge n.296/2006, del D.M.
legge n.296/2006
04/04/2002, n.23484, della legge n.296/2006, del D.M.
D.M. 12/07/2007, n.28507
04/04/2002, n.23484, della legge n.296/2006, del D.M. 12/07/2007, n.28507 e dell’art.15 del d.lgs.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27869/2020 R.G. proposto da : I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avvocato PASSARELLI MARIA unitamente agli avvocati STUMPO VINCENZO, SFERRAZZA MAURO, TRIOLO VINCENZO -ricorrente- contro MACHI' SILVIA, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato DUCA ALESSANDRO, che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 548/2020 pubblicata il 29/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2024 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n.548/2020 pubblicata il 29 luglio 2020, ha accolto il gravame proposto da Silvia Machì nella controversia con l’I.N.P.S..

2. La controversia ha per oggetto il riconoscimento della indennità DIS-COLL, come prevista dall’art.15 del d.lgs. n. 22/2015 ad un lavoratore a progetto nel caso di mancato versamento di alcuni contributi previdenziali da parte del committente.

3. Il Tribunale di Palermo rigettava le domande proposte dalla Machì.

4. La Corte territoriale ha ritenuto applicabile in via analogica il principio di automaticità delle prestazioni ex art.2116 cod. civ. anche per le prestazioni a beneficio dei lavoratori parasubordinati, sussistendo la medesima ratio di tutela contro il rischio da inadempimento della obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro. La C orte territoriale ha ritenuto inoltre che tale interpretazione sia imposta dalla necessità di rispettare i vincoli imposti dalla legge delega che, all’art.1 comma 2 lettera b) della legge n.183/2014, prevedeva espressamente l’estensione del principio di automaticità delle prestazioni anche ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. sussistendo la medesima ratio.

5. Per la cassazione della sentenza ricorre l’I.N.P.S. con ricorso affidato ad un unico motivo. La Machì resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il motivo unico il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt.2 commi da 26 a 37 della legge n.335/1995, dell’art.59 comma 16 della legge n.449/1997, del D.M. 04/04/2002, n.23484, della legge n.296/2006, del D.M. 12/07/2007, n.28507 e dell’art.15 del d.lgs. n.22/2015, in relazione all’art.2116 cod. civ., con riferimento all’art.2116 cod. civ.

2. Sostiene il ricorrente che il principio di automaticità delle prestazioni, come previsto dall’art.2116 cod. civ., è applicabile in via generale per i lavoratori subordinati e non opera, salvo disposizioni di legge in senso diverso, per i lavoratori autonomi. Deduce la natura autonoma delle prestazioni svolte dagli assicurati iscritti alla gestione separata, e la mancanza di una previsione legislativa espressa diretta a riconoscere loro il principio di automaticità delle prestazioni. Deduce che dal combinato disposto delle disposizioni richiamate nel motivo di ricorso risulta il diverso principio della effettività della contribuzione quale requisito di accesso per le prestazioni a favore degli iscritti alla gestione separata.

3. In via pregiudiziale deve accogliersi l’eccezione di cessazione della materia del contendere, sollevata dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa.

4. Nella memoria la parte ricorrente ha inserito copia del provvedimento dell’Istituto previdenziale in data 15/05/2024 con il quale è stato comunicato l’accoglimento della domanda proposta il 10/07/2015 con la decorrenza richiesta.

5. L’Istituto previdenziale nulla ha contestato sul punto, né risulta che il riconoscimento della domanda proposta in via amministrativa sia stato effettuato senza animus solvendi o con riserva di ripetizione.

6. Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti e le spese dell’intero processo devono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

dichiara cessata la mat