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Decreto — n. 31181/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement proposal within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 31181/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the Ministry of Justice failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, representing the Ministry, had not requested a decision on the proposed settlement, while the appellee, Crisantu, maintained their position through their lawyer. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the appellee's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a deemed withdrawal of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the allocation of costs to the non-responding party.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal settlement proposal deadline extinction of proceedings Civil Procedure Code costs allocation anticipo delle spese spese di difesa prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. n. 18960 del 2023 proposto da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in ROMA, via dei Portoghesi 12 è domiciliato ope legis -ricorrente- contro CRISSANTU RAIMONDO elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GORIZIA 52, presso lo studio dell’avvocato MARCO TAVERNESE, che lo rappresenta e difende - controricorrente - avverso la SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI ROMA n. 2397/2023 pubblicata il 12/06/2023, RG n. 2657 del 2021.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo con distrazione a favore dell’avv.

Marco Tavernese dichiaratosi antistatario nel controricorso.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro1.500,00 per compensi professionali , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. Marco Tavernese dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, il 28nove