Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in case extinction. Parties waived rights by silence. Judgment declared extinguished. Costs shared equally.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because neither party requested a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The Ministry of Justice and Amadeo Fabozzo failed to respond to the proposal for judgment under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeals were deemed withdrawn and the proceedings terminated, ordering equal compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by parties regarding the proposal for judgment within the statutory period results in the deemed withdrawal of appeals and the extinction of the cassation proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. n. 1140 del 2024 proposto da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in ROMA, via dei Portoghesi 12 è domiciliato ope legis -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale- contro FABOZZO AMEDEO, rappresentato e difeso dall’avv. PIETRO CAPONETTI, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Ciro Menotti 24 -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI ROMA n. 2678/2023 pubblicata il 12/07/2023 RG n. 3199/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che laparte ricorrente principale e la parte controricorrente ricorrente incidentale abbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale devonointendersi rinunciatie deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 28novembr