Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal following a settlement agreement reached in lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the plaintiff formally withdrew the lawsuit after a settlement was reached between the parties. The lower court had previously ruled in favor of the employer, rejecting the employee's claim for unjust dismissal, but the parties subsequently negotiated a compromise. The court ruled that the withdrawal rendered the cassation appeal inadmissible, as the legal dispute had been resolved without further litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380bis1 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002: A cassation appeal is extinguished upon the plaintiff's withdrawal, which is valid when motivated by a settlement agreement reached between the parties.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25615-2022 proposto da: VALENTINI ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA, 86, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MELUCCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SILVIA TORSELLA; -ricorrente principale - contro ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei Commissari Straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO CLAUDIO SCHIAVONE; -controricorrente – ricorrente incidentale - Oggetto Estinzione processo R.G.N.25615/2022 Cron.
Rep. Ud.10/10/2024 CC avverso la sentenza n. 294/2022 della CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 20/04/2022 R.G.N. 42/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO. Fatti di causa La Corte d'appello di Lecce, con la sentenza in atti, ha accolto l’appello interposto da Acciaierie d’Italia Spa ( ex ArcelorMittal Italia spa) avverso la sentenza n.2917/2021 del tribunale di Taranto e per l’effetto, in riforma di questa , ha rigettato la domanda proposta da Valentino Angelo di impugnazione del licenziamento per giusta causa comminatogli in data 4.10.2019 e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali del doppio grado,nella misura liquidata in dispositivo.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Valentini Angelo con quindici motivi ai quali hanno resistito Acciaierie d’Italia Spa con controricorso. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Motivi della decisione. Deve essere pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia, siccome attestata dal relativo atto del 5.9.2024 con il quale il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito del verbale di intervenuta conciliazione della lite tra le parti in sede sindacale del 29.8.2024, con compensazione delle spese processuali .
Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo . Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principale ed incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso