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Ordinanza — n. 31083/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling the daily pensionable income cap for show workers remains valid for Quota B calculations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31083/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The INPS successfully appealed a lower court decision that had recalculated the 'Quota B' pension without applying the statutory daily income cap for show workers. The court found the lower court erred in law by assuming the 1971 regulation's income limit was implicitly repealed by later legislation. Consequently, the cassation court quashed the lower judgment and remanded the case for a new calculation respecting the established income ceiling.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971; Art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997: The daily pensionable income cap established for show workers remains valid and has not been abrogated for the calculation of the Quota B pension, requiring courts to disregard income exceeding this limit.

Parole chiave

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Quota B pension show workers daily income cap implicit repeal pensionable income limit diritti a pensione ricalcolo della rendita di invalidità revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971
civ.), l'INPS denuncia violazione dell'art. 12 del d.P.R.
Art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997
civ.), l'INPS denuncia violazione dell'art. 12 del d.P.R.
Art. 3, d.lgs. n. 182/1997
CONSIDERATO CHE: Con l'unico motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n.
Art. 4, d.lgs. n. 182/1997
Art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: Con l'unico motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'INPS denuncia violazione dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 36056 del 09/12/2022
Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 24245 del 09/08/2023
Ordinanza n. 17348 del 2023
Ordinanza n. 27503 del 2023
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 11874-2021 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO; -ricorrente - contro SALERI IURAJ, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LATINA 33, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA MURINEDDU, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2096/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/10/2020 R.G.N. 719/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. Oggetto R.G.N.11874/2021 Cron. Rep. Ud.10/07/2024 CC RITENUTO CHE: Il lavoratore in epigrafe ha domandato il ricalcolo della "quota B" del trattamento di quiescenza spettante, senza applicare il limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile, stabilito, per i lavoratori dello spettacolo, dall'art. 12, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420. La domanda è stata accolta dalla corte territoriale, con conseguente accertamento dell’ obbligo dell’INPS di corrispondere le differenze derivanti dal ricalcolo.

Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo, illustrato da memoria, cui resiste il pensionato con controricorso. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Con l'unico motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'INPS denuncia violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 182 del 1997. La corte di merito avrebbe errato nel prospettare l'abrogazione tacita della disciplina del "massimale pensionabile", a dispetto della compatibilità tra tale disciplina e quella posteriore, riguardante la "quota B" della pensione.

Il ricorso è fondato. Questa Corte ha già affermato in numerose controversie del tutto analoghe alla presente (a partire da Cass. Sez. Lav., Sez. L - , Sentenza n. 36056 del 09/12/2022, Rv. 666198 - 01) e Sez. L -, Ordinanza n. 24245 del 09/08/2023, Rv. 668764 - 01, nonche’ ordinanze n. 17348 del 2023 e n. 27503 del 2023 e numerose altre conformi) che, in tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS.

La corte territoriale, nel ritenere oramai superato, per la "quota B" della pensione, il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui al D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7, è incorsa nell'errore di diritto denunciato dal ricorrente. La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d'appello, in diversa composi