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Ordinanza — n. 31018/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific reference to prior judgment text and content.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31018/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to procedural defects in citing the prior judgment. The appellant argued for a pension recalculation, but failed to reproduce the full text of the definitive judgment or specify its content as required by case law. Consequently, the court could not evaluate the alleged violation of res judicata, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: An appeal challenging the existence of external res judicata must reproduce the full text of the definitive judgment and specify its content; mere reference to excerpts is insufficient, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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res judicata inadmissible appeal procedural defect pension recalculation Corte di Cassazione judicial precedent costs allocation mantenimento della previdenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17310/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14159-2019 proposto da: RIDOMI MARIA TERESA, in qualità di erede di OTTOLENGHI FRANCO, in persona del procuratore speciale RAFAEL LEVI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 671, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE PENDIBENE, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO; -controricorrente - Oggetto R.G.N.14159/2019 Cron.

Rep. Ud.16/05/2024 CC avverso la sentenza n. 55/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/01/2019 R.G.N. 4/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RILEVATO E CONSIDERATO CHE 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione di prime cure che aveva dichiarato inammissibile, per intervenuto giudicato, la domanda svolta al fine di far accertare il diritto del de cuius, alla riliquidazione della pensione goduta;

2. Ridomi Maria Teresa , nella qualità in epigrafe indicata, ricorre avverso tale sentenza, con ricorso affidato ad un unico motivo, ulteriormente illustrato con memoria, con il quale si duole di violazione del giudicato e di legge, avverso il quale resiste, con controricorso l’Inps, ulteriormente illustrato con memoria;

3. il ricorso è inammissibile;

4. invero, per costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la parte che deduca l’inesistenza del giudicato esterno invece affermato dalla Corte di appello deve, per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena d’inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralcidella motivazione (cfr., fra le altre, Cass. n. 17310/2020) e indicare ove risulta allegato nelle fasi di merito;

5. n el caso di specie, inoltre, il ricorrente non ha dato conto, in termini specifici, neppure del contenuto della domanda giudiziale che ha dato avvio al giudizio definito dalla sentenza passata in giudicato, risultando preclusa ogni valutazione in merito all’asserita insussistenza della preclusione discendente dal giudicato;

6. le spese seguono la soccombenza:

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovut