Cassation court dismisses appeal for damages against INPS, ruling the lower court's reasoning was adequate and admissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the INPS inadmissible, upholding the lower court's dismissal of the damages claim. The appellant argued that the INPS's handling of the contribution data created a protected reliance interest, but the court found the lower court's reasoning sufficient and free of logical contradictions. Consequently, the court rejected the request for a re-examination of the merits, ruling that the procedural objections were unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 1175 c.c.: The admissibility of an appeal for violation of law requires a constitutional defect in the reasoning, such as apparent motivation or irreconcilable contradictions, which is absent when the lower court adequately reconstructs the facts and provides a coherent logical path for its decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31394-2018 proposto da: DI SANTO PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO VALLE 1, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MOLINARO, rappresentato e difeso dall'avvocato CAMILLO CANCELLARIO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - Oggetto R.G.N.31394/2018 Cron.
Rep. Ud.16/05/2024 CC avverso la sentenza n. 1973/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/05/2018 R.G.N. 256/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RILEVATO CHE 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Napoli, in riforma della decisione di prime cure, ha rigettato la domanda svolta nei confronti dell’INPS per il risarcimento dei danni cagionati dall’incolpevole affidamento in ordine alla posizione contributiva ai fini pensionistici;
2. la Corte di merito, premesso in fatto che l’assicurato aveva rassegnato le dimissioni confidando, erroneamente, sul raggiungimento del requisito contributivo, e che l’INPS aveva accolto la domanda di riscatto, presentata mediante costituzione di rendita vitalizia, in seguito annullata in autotutela per insussistenza ab origine dei presupposti, argomentava che l’assicurato aveva allegato, sin dal primo grado, l’incolpevoleaffidamento, nel rassegnare le dimissioni dal posto di lavoro, non sull’avvenuta comunicazione, da parte dell’INPS, della situazione contributiva sibbene a seguito dell’accoglimento dell’istanza di riscatto e di costituzionedella rendita vitalizia;
3. per la Corte di merito la domanda di riscatto non equivaleva allarichiesta dei dati complessivi inerenti alla posizione contributiva e pe nsionistica, né assurgeva, la relativa comunicazione dell ’INPS , di accoglimento, a certificazione dell’avvenuto raggiungimento del requisito contributivo ai fini dell’erogazione della pensione, sicché la condotta dell’INPS non aveva ingenerato affidamento e nonera fonte di responsabilità risarcitoria per danni ;
4. ricorre avverso tale sentenza Di Sabato Pasquale, con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, avverso il quale resiste l’INPS, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria; CONSIDERATO CHE 5. con il primo motivo il ricorrente si duole di violazione di legge per avere la Corte di merito attribuito portata limitata alla certificazione INPS , non comprensiva dell’estratto con to contributivo, in tal modo traendone l’erronea conseguenza dell’insussistenza di un affidamento tutelabile;
6. c on il secondo mezzo s i d uol e di omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla condotta INPS non conforme all'art. 1175 cod.civ.;
7. i motivi, per la connessione che li unisce, possono essere scrutinati congiuntamente e si rivelano inammissibili;
8. s i deve premettere che il sindacato di legittimità sulla motivazione oggi è circoscritto al minimo costituzionale;
9. d inanzi a questa Corte può essere denunciata la sola anomalia che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, sempre che il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
10. t ale anomalia si riscontra allorché manchino del tutto i motivi sotto l’aspetto materiale e grafico oppure la motivazione sia apparente o risulti inficiata da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o, in alternativa, si dimostri perplessa e obiettivamente incomprensibile; 11. è esclusa, pertanto, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass., Sez.Un., 7 aprile 2014, n. 8053);
12. i n particolare, la motivazione si configura come apparente e la sentenza è affetta da error in procedendo quando la motivazione, pur esistente dal punto di vista grafico, non lasci intendere il fondamento della decisione e rechi argomentazioni obiettivamente inidonee a rivelare il percorso logico seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232);
13. n essuna di tali ipotesi si ravvisa nel caso di specie ;
14. l a Corte di merito argomenta in maniera adeguata in ordine alle ragioni che l’hanno indotta ad accogliere il gravame e a rigettare la domanda azionata, per quel che concerne la domanda di risarcimento dei danni proposta;
15. l a sentenza impugnata ricostruisce compiutamente la fattispecie controversa, in tutte le scansioni che l’hanno contraddistinta, senza incorrere nelle violazioni censurate con il ricorso;
16. con i mezzi d’impugnazione, pur rubricati evocando la violazione di legge e il vizio di motivazione, il ricorrente, a ben considerare, tende a contrapporre un diverso coordinamento dei dati probatori acquisiti, richiedendo un inammissibile riesame del merito;
17. n e consegue l’inammissibilità delle doglianze, in tutti i profili in cui si articolano;
18. le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1- quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, p