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Ordinanza — n. 31008/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses unemployment benefit claim for cooperative workers in logistics sectors due to statutory exclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31008/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by cooperative workers seeking involuntary unemployment benefits denied by INPS. The workers argued for coverage, but the court confirmed that the lower court correctly applied the law excluding specific cooperative activities from mandatory insurance. This decision upholds a long-standing judicial precedent that workers in logistics and transport cooperatives are not eligible for these benefits until recent legislative changes took effect.

Regesto Legislator

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d.P.R. n. 602/1970; Cass. Sez. Lav.: The mandatory insurance against involuntary unemployment does not cover cooperative members engaged in specified logistics and transport activities, thereby excluding them from the corresponding benefit and contribution obligation.

Parole chiave

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unemployment insurance exclusion cooperative workers status logistics sector regulation mandatory social security involuntary unemployment benefits indennità di disoccupazione dell'assicurato assicurazione infortuni sul lavoro copertura dell'assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

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d.P.R. n. 602/1970
L.n. 92/2012
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Lav., 5 marzo 2024, nn. 5947 e 5935
602/1970 (cfr., da ultimo: Cass., Sez. Lav., 5 marzo 2024, nn. 5947 e 5935; Cass., Sez.
Cass., Sez. Lav., 23 febbraio 2024, n. 4636
5947 e 5935; Cass., Sez. Lav., 23 febbraio 2024, n. 4636; nonché: Cass., Sez.
Cass., Sez. Lav., 18 ottobre 2022, n. 30552
4636; nonché: Cass., Sez. Lav., 18 ottobre 2022, n. 30552; Cass., Sez.
Cass., Sez. Lav., 13 ottobre 2022, n. 29976
30552; Cass., Sez. Lav., 13 ottobre 2022, n. 29976; Cass., Sez.
Cass., Sez. Lav., 20 settembre 2021, n. 25399
29976; Cass., Sez. Lav., 20 settembre 2021, n. 25399; Cass., Sez.
Cass., Sez. Lav., 14 settembre 2021, n. 24693
25399; Cass., Sez. Lav., 14 settembre 2021, n. 24693; tutte nel solco di: Cass., Sez.
Cass., Sez. Lav., 5 giugno 2020, n. 10778
24693; tutte nel solco di: Cass., Sez. Lav., 5 giugno 2020, n. 10778);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19681-2018 proposto da: MARETTO MASSIMILIANO, DI GIOACCHINO ANNALISA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE ANTONIO GUATTANI 14, presso lo studio dell'avvocato MICHELE PESIRI, che li rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3553/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/07/2017 R.G.N. 1071/2014;

Oggetto indennità di disoccupazione involontaria soci lavoratori di cooperativa di facchinaggio e trasporto R.G.N.19681/2018 Cron. Rep. Ud.28/05/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RILEVATO CHE 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione di prime cure che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere l’indennità di disoccupazione involontaria, negata dall’INPS sul presupposto, condiviso dalla Corte di merito, dell’esclusione dall’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per i soci delle cooperative rientrantinella disciplina di cui al d.P.R. n.602/1970 (quali le cooperative aventi ad oggetto, come nella specie, lavoridi facchinaggio e trasporto merci);

2. ricorrono, avverso tale sentenza, i soci lavoratori in epigrafe indicati, con ricorso affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria; resiste, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, l'INPS; CONSIDERATO CHE 3. sulla doglianza devoluta con il mezzo d’impugnazione, per violazione di legge, questa Corte ha già maturato un consolidato orientamento concernente l’insussistenza dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione per i soci lavoratori di cooperative che svolgono, come nella specie, le attività di cui all’elenco allegato al d.P.R. n. 602/1970 (cfr., da ultimo: Cass., Sez. Lav., 5 marzo 2024, nn. 5947 e 5935; Cass., Sez. Lav., 23 febbraio 2024, n. 4636; nonché: Cass., Sez. Lav., 18 ottobre 2022, n. 30552; Cass., Sez. Lav., 13 ottobre 2022, n. 29976; Cass., Sez. Lav., 20 settembre 2021, n. 25399; Cass., Sez. Lav., 14 settembre 2021, n. 24693; tutte nel solco di: Cass., Sez. Lav., 5 giugno 2020, n. 10778);

4. devono essere condivise, pertanto, le conclusioni cui questa Corte è giunta, con ampie argomentazioni alle quali si rinvia, sulla scorta di una ricognizione(che si ha qui per integralmente richiamata)del dato normativo, che ha trovato puntuale conferma in tutti i precedenti più recenti, e gli argomenti prospettati nel ricorso non inducono a rimeditareil solido principio dell'esclusione dei soci lavoratori delle società e degli enti cooperativi esercenti le attività indicate nell'elenco allegato al d.P.R. n. 602 (facchinaggio, trasporto di persone e di merci, preliminari, complementari ed accessorie alle predette e attività varie, quali servizi di guardia e terra, a mare, o campestre, polizia ed investigazioni private e simili) dall'assicurazione generale contro la disoccupazione involontaria fino all’entrata in vigore della L.n.92/2012, e la conseguente insussistenza della prestazione previdenziale e della correlativa obbligazione contributiva (ex aliis,Cass. n. 5935/2024 cit. e i numerosi precedenti ivi richiamati);

5. il ricorso è, pertanto, da rigettare e il recente consolidamento dei principi dianzi enunciati consiglia la compensazione delle spese;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, spese compensate. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex