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Ordinanza — n. 31004/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as the challenged argument was merely supplementary, not the court's reasoning basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31004/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cooperative society's appeal inadmissible because it challenged an argument presented by the lower court merely as a supplementary explanation. The court held that the lower court's actual reasoning relied on the failure of the cooperative to prove the non-subordinate nature of the employment relationship and the loss of artisan status upon joining. Consequently, the appeal was rejected as it targeted non-essential reasoning rather than the core decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it censures an argument developed by the lower court merely as a supplementary explanation (ad abundantiam) that does not constitute the ratio decidendi of the decision.

Parole chiave

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ad abundantiam argument ratio decidendi inadmissible appeal supplementary reasoning Cassation procedure cooperativa di previdenza mutualità sociale contributo paritetico

Disposizioni normative citate

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Art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23635/10
Cass. n. 24591/05
Cass. n. 3002/04
Cass. n. 10241/00
Cass. n. 301/96
Cass. n. 7007/83
Cass. n. 4018/81
Cass. n. 559/79
Cass. n. 43/74
Cass. n. 2471/72
Cass. n. 1906/71
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 14651-2018 proposto da: M2B SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE N. 3, presso lo studio dell'avvocato BRUNO NICOLA SASSANI, rappresentatae difesa dall'avvocato MARIO ANDREUCCI; -ricorrente - Contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO; -controricorrente - Oggetto R.G.N.14651/2018 Cron.

Rep. Ud.29/05/2024 CC avverso la sentenza n. 50/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/02/2018 R.G.N. 1009/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RILEVATO CHE 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Firenze, in riforma della decisione di prime cure, ha rigettato la domanda di accertamento negativo svolta dall’attuale parte ricorrente e ha ritenuto dovuta l’obbligazione contributiva a favore della gestione lavoratori dipendenti sul presupposto che la cooperativa non avesse allegato e provato la dedotta qualità dei soci, di titolari d’impresa artigiana, né la natura non subordinata del rapporto di lavoro;

2. avverso tale sentenza ricorre la società cooperativa in epigrafe indicata, con ricorso affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, l’INPS, ulteriormente illustrato con memoria; CONSIDERATO CHE 3. con il ricorso si devolve violazione di legge per avere la Corte di merito escluso che gli artigiani possano riunirsi in cooperativa senza perdere tale qualità anche in caso di conferimento dell’impresa artigiana alla società cooperativa;

4. invero non solo la doglianza non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata ma è assorbente il rilievo che il fulcro della decisione, sugli oneri di allegazioni e prova - in ordine al tipo contrattuale e relativa forma previdenziale, e dunque sulla natura non subordinata del rapporto di lavoro -nell’azione di azione di accertamento negativo proposta dalla cooperativa, è rimasto privo di censure sicché il ricorso, che censura argomentazioni svolte ad abundantiam, deve dichiararsi inammissibile;

5. secondo la costante giurisprudenza di questa Corte è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, e pertanto non costituente ratio decidendi della medesima (fra tante, Cass.nn. 23635/10, 24591/05, 3002/04, 10241/00, 301/96, 7007/83, 4018/81, 559/79, 43/74, 2471/72 e 1906/71);

6. le spese seguono la soccombenza:

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co