Cassation court dismisses cooperative's appeal for failing to prove artisan status and genuine independent contracts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione rejected the cooperative's appeal against a lower court ruling that imposed social security contributions on its employees. The cooperative failed to prove that its partners were genuine artisans or held independent contracts, despite being urged to do so at every stage. Consequently, the court held that the cooperative did not meet the burden of proof required to avoid the statutory contribution obligation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116, comma 1, D.Lgs. 276/2003; Art. 1, comma 1, D.Lgs. 303/1999: A cooperative of work cannot exempt itself from employee management contributions by claiming artisan status if it fails to prove the partners' genuine independent contract status or actual artisan quality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14646-2018 proposto da: DECO SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE N. 3, presso lo studio dell'avvocato BRUNO NICOLA SASSANI, rappresentatae difesa dall'avvocato MARIO ANDREUCCI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; -controricorrente - Oggetto R.G.N.14646/2018 Cron.
Rep. Ud.29/05/2024 CC avverso la sentenza n. 47/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/03/2018 R.G.N. 908/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RILEVATO CHE 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Firenze, in riforma della decisione di prime cure, ha rigettato la domanda di accertamento negativo svolta dall’attuale parte ricorrente e ha ritenuto dovut a l’obbligazione contributiva a favore della gestione lavoratori dipendenti sul presupposto che la cooperativa, qualificata come cooperativa di lavoro, non avesse allegato e provato la dedotta qualità dei due soci, di titolari d’impresa artigiana, né l’esistenza di genuini contratti di lavoro autonomo, profili, entrambi, sui quali la società non aveva preso alcuna posizione,benché a tanto sollecitata, in primo grado e in sede di gravame;
2. avverso tale sentenza ricorre la società cooperativa in epigrafe indicata, con ricorso affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, l’INPS, ulteriormente illustrato con memoria; CONSIDERATO CHE 3. non è fondato il ricorso con il quale si devolve violazione di legge per avere la Corte di merito escluso che gli artigiani possano riunirsi in cooperativa senza perdere tale qualità anche in caso di conferimento dell’impresa artigiana alla società cooperativa;
4. invero non solo la doglianza non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata ma è assorbente il rilievo che il fulcro della decisione, sugli oneri di allegazioni e prova nell’azione di azione di accertamento negativo proposta dalla cooperativa, è rimasto privo di censure sicché sugli elementi costitutivi della fattispecie la parte ricorrente in accertamento negativo, opponendosi al verbale ispettivo di accertamento, non haassolto gli oneri, di allegazione e prova (v., fra tante, Cass.,Sez.Un., n. 11353/2004) in ordinealla domanda tesa ad accertare, in positivo, che i soci lavoratori artigiani avessero diritto ad essere iscritti nella gestione propria degli artigiani, e alla domanda tesa ad accertare, in negativo, l’obbligo contributivo della cooperativa alla gestione dei lavoratori dipendenti (sentenza impugnata pag.5);
5. conclusivamente, il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza:
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co.