Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to citing arguments made ad abundantiam not forming the ratio decidendi.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cooperative society's appeal inadmissible because it challenged arguments presented ad abundantiam rather than the actual ratio decidendi of the lower court's judgment. The lower court had rejected the claim of non-subordinated labor status based on the failure to prove the partners' artisan status, a point the appellant did not effectively contest. Consequently, the court ruled that the appeal lacked a valid ground for cassation review and ordered the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it censures arguments developed ad abundantiam by the court of first instance, as these do not constitute the ratio decidendi.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14647-2018 proposto da: ARCOBALENO SOCIETÀ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE N. 3, presso lo studio dell'avvocato BRUNO NICOLA SASSANI, rappresentatae difesa dall'avvocato MARIO ANDREUCCI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO; -controricorrente - Oggetto R.G.N.14647/2018 Cron.
Rep. Ud.29/05/2024 CC avverso la sentenza n. 51/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/02/2018 R.G.N. 911/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RILEVATO CHE 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Firenze, in riforma della decisione di prime cure, ha rigettato la domanda di accertamento negativo svolta dall’attuale parte ricorrente e ha ritenuto dovuta l’obbligazione contributiva a favore della gestione lavoratori dipendenti sul presupposto che la cooperativa non avesse allegato e provato la dedotta qualità dei due soci, di titolari d’impresa artigiana, né la natura non subordinatadel rapporto di lavoro;
2. avverso tale sentenza ricorre la società cooperativa in epigrafe indicata, con ricorso affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, l’INPS, ulteriormente illustrato con memoria; CONSIDERATO CHE 3. con il ricorso si devolve violazione di legge per avere la Corte di merito escluso che gli artigiani possano riunirsi in cooperativa senza perdere tale qualità anche in caso di conferimento dell’impresa artigiana alla società cooperativa;
4. invero non solo la doglianza non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata ma è assorbente il rilievo che il fulcro della decisione, sugli oneri di allegazioni e prova - in ordine al tipo contrattuale e relativa forma previdenziale, e dunque sulla natura non subordinata del rapporto di lavoro -nell’azione di azione di accertamento negativo proposta dalla cooperativa, è rimasto privo di censure sicché il ricorso, che censura argomentazioni svolte ad abundantiam, deve dichiararsi inammissibile;
5. secondo la costante giurisprudenza di questa Corte è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, e pertanto non costituente ratio decidendi della medesima (fra tante, Cass.nn. 23635/10, 24591/05, 3002/04, 10241/00, 301/96, 7007/83, 4018/81, 559/79, 43/74, 2471/72 e 1906/71);
6. le spese seguono la soccombenza:
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1,