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Decreto — n. 30877/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 30877/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The parties involved were the appellants (Antonisio, Buonamano, Capomacchia, Valletta) and the appellee (Comune di Sessa Aurunca), with the lower court having ruled on May 23, 2022. The court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and ordered the appellants to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the automatic withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty day period extinction of proceedings Code of Civil Procedure legal costs allocation correzione di errore materiale spese di ripristino rettifica del valore

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
2278/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI il 23/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28434/2022 R.G. proposto da : ANTONISIO GIROLAMO, BUONAMANO ANNA, CAPOMACCHIA ELIO, VALLETTA UMBERTO, domiciliati come da pec registri di giustizia presso lo studio dell’avvocato GAETANI PIERO che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato D'ANGELO FRANCESCO -ricorrenti- contro COMUNE DI SESSA AURUNCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TERNI 22, presso lo studio dell’avvocato AVITABILE MARIATERESA rappresentato e difeso dall'avvocato MANZO PATRIZIA -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 2278/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI il 23/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrent i al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1 . 6 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge