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Ordinanza — n. 30839/2024 — snciv Generato dall'IA

Court corrects Supreme Court order name error via Art 391 bis c.p.c. officiously.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30839/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation officiously corrected a material error in a previous order where the appellant's name was misstated. The appellant argued the error required formal intervention, but the Court found the mistake limited to the header while the body remained correct. Relying on Article 391 bis of the Code of Civil Procedure, the Court authorized the correction without further procedural steps.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; The Supreme Court may officiously correct material errors in its own rulings, including clerical mistakes in party names, without requiring a formal request from the parties.

Parole chiave

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material error correction officious correction Code of Civil Procedure clerical mistake party name error Supreme Court ruling procedural efficiency correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
Letto l’art. 391 bis c.p.c. che ben consente anche la correzione in via officiosa degli errori materiali ravvisati nei provvedimenti della Suprema Corte;
art. 391 bis c.p
Letto l’art. 391 bis c.p.c.
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Testo completo

ORE MATERIALE Relativa al ricorsoR.G. n. 17360 del 202 3 proposto da: PAPALEO RICCARDO, rappresentato e difeso, dall’avv.to Antonio Drago, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo pec dei Registri di Giustizia; -ricorrente - contro I.N.F.N. – Istituto di fisica nucleare, in persona del legale rappresentante p.t.; - intimato - per la correzione dell’ordinanza n. 17717/2024 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 27.6.2024 R.G. n. 17360/2023; Oggetto Correzione errore materiale R.G.N.17360/2023 Cron. Rep. Ud.22/11/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal Cons. Dott.ssa Antonella Filomena Sarracino; Rilevato che 1.Nell’ordinanza n. 17717 del 2024 è stato, in via officiosa, rilevato un errore materiale con conseguente fissazione della camera di consiglio per procedere alla correzione;

2. Nel dettaglio si è rilevata l’erroneità della indicazione del nominativo del ricorrente nell’intestazione dell’ordinanza, indicato come “Incardona Leonardo”, anziché “Papaleo Riccardo”. Considerato che 1. Visto il decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio, per la correzione dell’errore materiale presente nell’ordinanza n. 17717/2024,rel. F. Gandini;

2. Vista la comunicazione alle parti del sopraindicato decreto;

3. Letto l’art. 391 bis c.p.c. che ben consente anche la correzione in via officiosa degli errori materiali ravvisati nei provvedimenti della Suprema Corte;

4. Visti gli atti di causa, 5. Rilevato che effettivamente nell’ordinanza n. 17717/2024 della Corte di Cassazione, pubblicata il 27.6.2024, è errata l’indicazione, nell’intestazione della pronunzia , della parte ricorrente, correttamente indicata, invece, nel corpo del provvedimento (cfr. pag. 2 rigo 3);

6. Dispone che nell’intestazione dell’ordinanzan. 17717/2024, laddove è scritto “Incardona Leonardo” deve intendersi e leggersi “Papaleo Riccardo”.

P.Q.M.

dispone la correzione dell’ordinanza n. 17717/2024 nei termini innanzi indicatial punto 6. Manda la cancelleria per gli adempimenti. Ro