Court rules that for unpaid social security contributions, jurisdiction lies with the employer's location where the violation occurred.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the jurisdiction of the Catania tribunal valid over a dispute regarding unpaid social security contributions. The remitting court argued for Caltagirone's jurisdiction based on the employer's location, while the opposing party contended that the violation occurred where the Inps entity is seated. The court ruled that since the obligation to pay contributions is portable and must be fulfilled at the creditor's domicile, the violation is deemed to have occurred at the Inps office in Catania.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.lgs. 150/2011; Art. 1182, co. 3, cod. civ.; Art. 444, co. 3, c.p.c.: In disputes over unpaid social security contributions, jurisdiction belongs to the tribunal where the employer's office is located, as the violation occurs at the creditor's domicile.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza d'ufficio N. 8815 - 2024 proposto da: Tribunale di CALTAGIRONE, con ordinanza R.G.N. 567/2023 del 19/04/2024, nel procedimento pendente tra: GRAZIOSO GIOVANNA; I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA PIRONE ha depositato conclusioni scritte. RILEVATO IN FATTO Il tribunale di Caltagirone, con provvedimento del 19.4.24, ha sollevato conflitto di competenza con il tribunale di Catania che, in relazione all’impugnazione in ordinanza ingiunzione Inps per mancato versamento di ritenuta previdenziale operata Oggetto R.G.N.8815/2024 Cron.
Rep. Ud.17/10/2024 CC su retribuzione del lavoratore, aveva ritenuto competente il tribunale del luogo ove ha sede l’impresa; ritiene invece il tribunale remittente che la competenza ex articolo 6 d.lgs. 150/2011 sia quella del luogo dove è commessa la violazione, ossia il luogo ove ha sede l’ente (Inps) che doveva ricevere i pagamenti dei contributi e che ha proceduto alla contestazione delle violazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va dichiarata la competenza del Tribunale di Catania. Trattandosi di opposizione a ordinanza-ingiunzione, trova applicazione l’art.6 d.lgs. n.150/11, ai sensi del quale la competenza territoriale si radica presso il luogo della commessa violazione. Nel caso, si tratta dell’omesso pagamento di contributi, sicché vale la regola dell’art.1182, co.3, cod.civ., secondo cui il debito relativo a crediti pecuniari, quali sono quelli contributivi, va adempiuto al domicilio del creditore, e quindi dell’Inps: essendo dunque l’obbligazione portable, la violazione si consuma nel luogo in cui il pagamento doveva essere effettuato, e dunque presso la sede dell’ente creditore.
In argomento, questa Corte (Sez. 6 -L, Ordinanza n. 6178 del 01/03/2019, Rv. 653140 – 01 e Sez. 6 - L, Ordinanza n. 10702 del 25/05/2015, Rv. 635460 - 01) ha già affermato che, ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c., le controversie inerenti agli obblighi contributivi dei datori di lavoro e all'applicazione delle relative sanzioni civili rientrano nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale, per tale intendendosi quello che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza.
Nel caso di specie, poiché è stata la sede territoriale dell’Inps di Catania a procedere alla contestazione e a emettere le ordinanze-ingiunzione, senza che risulti un coinvolgimento dell’ufficio Inps di Caltagirone, il pagamento dei contributi andava eseguito alla sede di Catania. Ne deriva la competenza del tribunale di Catania, quale luogo della violazione per cui è causa. p.q.m. regola la competenza in favore del tribunale di Catania, dinanzi al quale rimette parti e causa