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Sentenza — n. 30816/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses INPS appeal, ruling tourism sector status overrides employer classification for pandemic compensation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30816/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the INPS's cassation appeal against a lower court ruling that granted pandemic compensation to a seasonal worker. Although the worker's employer was classified in the cleaning sector, the court found decisive evidence that the employee performed restaurant cook duties at a hotel under a tourism collective bargaining agreement. The court held that the statutory purpose of the aid was to support individual income for those working in the tourism sector, rendering the employer's official statistical classification irrelevant to the worker's eligibility.

Regesto Legislator

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Art. 29, comma 1, d.l. n. 18/2020; Art. 84, comma 5, d.l. n. 34/2020: The fixed-amount compensatory allowance for tourism seasonal workers during the pandemic is an assistential measure aimed at supporting individual income, meaning the employer's official statistical classification cannot preclude eligibility if the worker actually performed duties within the tourism sector.

Parole chiave

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pandemic compensation tourism sector status employer classification seasonal workers income support measure statutory interpretation assessability criteria indennità di vacanze

Disposizioni normative citate

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Art. 29, comma 1, d.l. n. 18/2020
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 1, d.l. n. 18/2020 (conv.
Art. 84, comma 5, d.l. n. 34/2020
27/2020), e dell’art. 84, comma 5, d.l. n. 34/2020 (conv.
Art. 49, l. n. 88/1989
Proprio per ciò, non appare rilevante, ai fini della concessione dell’indennità in questione, il settore merceologico in cui, ai sensi dell’art. 49, l. n. 88/1989, è inquadrata l’impresa datrice di lavoro dell’odierno intimato, atteso che la classificazione prevista dalla norma ult.
Art. 12 prel. c.c.
77/2020), in relazione all’art. 12 prel.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso 18616-2023 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMO BOCCIA NERI, MAURO SFERRAZZA; -ricorrente - contro KOXHA ARTUR; -intimato - avverso la sentenza n. 581/2023 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 28/03/2023 R.G.N. 906/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2024 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO; Oggetto Indennità compensazione retribuzioni lavoratori stagionaliper Covid-19 R.G.N.18616/2023 Cron. Rep. Ud.11/06/2024 PU udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato SAMUELA PISCHEDDA per delega verbale avvocato MASSIMO BOCCIA NERI. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 28.3.2023, la Corte d’appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di Artur Koxha volta alla corresponsione dell’indennità volta alla compensazione delle retribuzioni non percepite nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a causa delle restrizioni sanitarie imposte per fronteggiare la pandemia da Covid-19.

I giudici territoriali, in particolare, hanno ritenuto decisivo che l’istante, pur dipendente diun’impresa inquadrata ai fini previdenziali nel settore della pulizia generale non specializzata di edifici, avesse svolto, nel periodo rilevante ai fini del diritto all’indennità, mansioni di cuoco di ristorante presso un complesso alberghiero, con inquadramento nel CCNL per i dipendenti di aziende del turismo. Avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura. Artur Koxha è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 1, d.l. n. 18/2020 (conv. con l. n. 27/2020), e dell’art. 84, comma 5, d.l. n. 34/2020 (conv. con l. n. 77/2020), in relazione all’art. 12 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che, essendo la misura compensativa finalizzata ad offrire un sostegno al reddito dei lavoratori addetti al settore del turismo, non rilevasse in senso contrario la circostanza che l’impresa alle cui dipendenze lavora l’intimato fosseclassificata in un settore differente (e segnatamente in quello delle imprese addette alla pulizia generale non specializzata di edifici), ma il fatto che egli avesse prestato servizio presso un albergo con mansioni di cuoco di ristorante e inquadramento nel CCNL per i dipendenti daaziende del settore turismo.

Con il secondo motivo, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 49, l. n. 88/1989, per avere la Corte territoriale negato rilevanza, ai fini dell’attribuzione dell’indennità, alla classificazione dei datori di lavoro operata dall’INPS a mezzo del codice statistico contributivo che ne individua l’attività, ancorché tale classificazione, per espresso disposto di legge, debba avere effetto a tutti i fini previdenziali e assistenziali. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure, e sono infondati.

L’art. 29, comma 1, d.l. n. 18/2020, cit., rubricato “Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali”, prevede, per quanto qui interessa, che “ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro”.

Come emerge chiaramente dalla sua predeterminazione in cifra fissa e affatto svincolata da requisiti di carattere contributivo, si tratta di una indennità di carattere marcatamente assistenziale, la cui introduzione è stata valutata come necessaria al fine di sostenere il reddito dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali a fronte delle restrizioni alla libertà di circolazione adottate per fronteggiare la pandemia da Covid-19, che certamente ne avrebbero impedito l’occupazione. Proprio per ciò, non appare rilevante, ai fini della concessione dell’indennità in questione, il settore merceologico in cui, ai sensi dell’art. 49, l. n. 88/1989, è inquadrata l’impresa datrice di lavoro dell’odierno intimato, atteso che la classificazione prevista dalla norma ult. cit. vale certamente ai fini della disciplina delle situazioni soggettive di cui le imprese sono titolari attive e passive nei confronti degli enti di previdenza, ma non può rilevare ostativamente allorché, come nella specie, ci si trovi al cospetto di una misura assistenziale espressamente volta a sostegno del reddito personale dei lavoratori: ogni diversa interpretazione, infatti, finirebbe per vulnerare la ratioassistenziale che ha ispirato il legislatore, dal momento che precluderebbe la fruizione dell’indennità a chi, indipendentemente (e magari anche ad onta) della classificazione dell’impresa di cui è dipendente, avesse in concreto lavorato come stagionale “nel settore del turismo e degli stabilimenti termali” e, a causa delle restrizioni imposte dalla necessità di fronteggiare la pandemia, si trovasse pacificamente nell’impossibilità di essere nuovamente chiamato al lavoro.

Ciò posto, diversamente da quanto sostenuto dall’INPS a pag. 9 del ricorso per cassazione, i giudici territoriali nella specie hanno positivamente accertato che l’odierno intimato ha prestato servizio dal 13.5.2019 al 19.9.2019 presso l’Hotel Kyrie, nelle isole Tremiti, “ove ha in concreto operato con mansioni effettive di ‘cuoco di ristorante’, e con inquadramento nell’ambito del CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo-Federalberghi” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); e per quanto sopra rassegnato, nessun dubbio può sussistere circa la correttezza della conclusione della sentenza impugnata, che su tale presupposto gli ha accordato l’indennità per cui è causa.

Il ricorso, pertanto, va rigettato. Nulla dovendosi pronunciare sulle spese di lite, non avendo l’intimato in questa sede svolto attività difensiva, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma