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Ordinanza — n. 30813/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court rules Inps contribution disputes fall under the employer's location, not the creditor's, for jurisdiction purposes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30813/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the Tribunal of Catania competent over a dispute regarding unpaid social security contributions. The remitting tribunal argued that jurisdiction lay with the employer's location, while the respondent claimed it belonged to the Inps office where payments were due. The court ruled that since the violation occurred where the creditor (Inps) is located, the Tribunal of Catania has jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.lgs. 150/2011; Art. 1182, co. 3, cod. civ.; Art. 444, co. 3, c.p.c.: In disputes over employer contribution obligations, jurisdiction belongs to the tribunal where the creditor's office is situated, as the debt is portable to the domicile of the creditor.

Parole chiave

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social security contributions jurisdiction venue creditor domicile rule portable obligation Inps office location risoluzione del conflitto giurisdizionale controversia di sicurezza sociale competenza in materia di trust

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.lgs. 150/2011
Art. 1182, co. 3, cod. civ.
Art. 444, comma 3, c.p.c.
articolo 6 d.lgs. 150/2011

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 -L, Ordinanza n. 6178 del 01/03/2019
In argomento, questa Corte (Sez. 6 -L, Ordinanza n. 6178 del 01/03/2019, Rv.
Sez. 6 -L, Ordinanza n. 10702 del 25/05/2015
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza d'ufficio N. 8794 - 2024 proposto da: Tribunale di CALTAGIRONE, con ordinanza R.G.N. 627/2023 del 19/04/2024, nel procedimento pendente tra: AMODEO ANTONIO, AMODEO ANGELO, in proprio e nella qualità di legali rappresentanti della RE.CO.RI. STRUTTURE DEIF.LLI AMODEO ANTONIO E ANGELO S.N.C.; I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

OLGA PIRONE ha depositato conclusioni scritte. RILEVATO IN FATTO Il tribunale di Caltagirone, con provvedimento del 19.4.24, ha sollevato conflitto di competenza con il tribunale di Catania che, in relazione all’impugnazione in ordinanza ingiunzione Oggetto R.G.N.8794/2024 Cron. Rep. Ud.17/10/2024 CC Inps per mancato versamento di ritenuta previdenziale operata su retribuzione del lavoratore, aveva ritenuto competente il tribunale del luogo ove ha sede l’impresa; ritiene invece il tribunale remittente che la competenza ex articolo 6 d.lgs. 150/2011 sia quella del luogo dove è commessa la violazione, ossia il luogo ove ha sede l’ente (Inps) che doveva ricevere i pagamenti dei contributi e che ha proceduto alla contestazione delle violazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va dichiarata la competenza del Tribunale di Catania. Trattandosi di opposizione a ordinanza-ingiunzione, trova applicazione l’art.6 d.lgs. n.150/11, ai sensi del quale la competenza territoriale si radica presso il luogo della commessa violazione. Nel caso, si tratta dell’omesso pagamento di contributi, sicché vale la regola dell’art.1182, co.3, cod.civ., secondo cui il debito relativo a crediti pecuniari, quali sono quelli contributivi, va adempiuto al domicilio del creditore, e quindi dell’Inps: essendo dunque l’obbligazione portable, la violazione si consuma nel luogo in cui il pagamento doveva essere effettuato, e dunque presso la sede dell’ente creditore.

In argomento, questa Corte (Sez. 6 -L, Ordinanza n. 6178 del 01/03/2019, Rv. 653140 – 01 e Sez. 6 - L, Ordinanza n. 10702 del 25/05/2015, Rv. 635460 - 01) ha già affermato che, ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c., le controversie inerenti agli obblighi contributivi dei datori di lavoro e all'applicazione delle relative sanzioni civili rientrano nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale, per tale intendendosi quello che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza.

Nel caso di specie, poiché è stata la sede territoriale dell’Inps di Catania a procedere alla contestazione e a emettere le ordinanze-ingiunzione, senza che risulti un coinvolgimento dell’ufficio Inps di Caltagirone, il pagamento dei contributi andava eseguito alla sede di Catania. Ne deriva la competenza del tribunale di Catania, quale luogo della violazione per cui è causa. p.q.m. regola la competenza in favore del tribunale di Catania, dinanzi al quale rimette parti e c